Art. 117 
 
(Misure  urgenti  per  assicurare  la  continuita'   delle   funzioni
         dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni) 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132, le parole «fino a non oltre il 31 marzo  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di
cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di  patologie  derivanti
da agenti  virali  trasmissibili,  dichiarato  con  la  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ».