Art. 123 
 
         (disposizioni in materia di detenzione domiciliare) 
 
  1. In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo  1  della
legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto e fino al 30  giugno  2020,  la  pena  detentiva  e'
eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o  in  altro
luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza,  ove  non
sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua  di
maggior pena, salvo che riguardi: 
  a)  soggetti   condannati   per   taluno   dei   delitti   indicati
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive
modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; 
  b) delinquenti abituali, professionali o  per  tendenza,  ai  sensi
degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; 
  c)  detenuti  che  sono  sottoposti  al  regime   di   sorveglianza
particolare, ai sensi dell'articolo  14-bis  della  legge  26  luglio
1975, n. 354,  salvo  che  sia  stato  accolto  il  reclamo  previsto
dall'articolo 14-ter della medesima legge; 
  d) detenuti che nell'ultimo anno  siano  stati  sanzionati  per  le
infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1,  numeri  18,
19, 20 e 21 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  giugno
2000, n. 230; 
  e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare  ai
sensi dell'articolo 81, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei  disordini
e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020; 
  f) detenuti privi di un  domicilio  effettivo  e  idoneo  anche  in
funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. 
  2. Il  magistrato  di  sorveglianza  adotta  il  provvedimento  che
dispone l'esecuzione  della  pena  presso  il  domicilio,  salvo  che
ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. 
  3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati  la  cui
pena da eseguire non e' a  superiore  a  sei  mesi  e'  applicata  la
procedura di controllo mediante mezzi elettronici o  altri  strumenti
tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. 
  4. La procedura di controllo, alla cui applicazione  il  condannato
deve prestare il consenso, viene disattivata quando la  pena  residua
da espiare scende sotto la soglia di sei mesi. 
  5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia,  d'intesa  con  il  capo
della Polizia-Direttore Generale della Pubblica  Sicurezza,  adottato
entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto e periodicamente aggiornato  e'  individuato  il  numero  dei
mezzi  elettronici  e  degli  altri  strumenti  tecnici  da   rendere
disponibili, nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, che possono essere utilizzati per  l'esecuzione
della pena con le modalita' stabilite dal presente  articolo,  tenuto
conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate  dalle  autorita'
competenti.  L'esecuzione  del  provvedimento   nei   confronti   dei
condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene
progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare  la  pena
residua inferiore. 
  6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui  al  comma
1,  la  direzione  dell'istituto  penitenziario  puo'   omettere   la
relazione prevista dall'art. 1, comma 4, legge 26 novembre  2010,  n.
199. La direzione e' in ogni caso tenuta ad attestare che la pena  da
eseguire non sia superiore a  diciotto  mesi,  anche  se  costituente
parte residua di maggior pena, che non sussistono le  preclusioni  di
cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito l'espresso  consenso
alla attivazione delle procedure di controllo, nonche' a  trasmettere
il verbale di accertamento dell'idoneita' del domicilio,  redatto  in
via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se  il  condannato  e'
sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad  esso,
la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.
309, e successive modificazioni. 
  7. Per il  condannato  minorenne  nei  cui  confronti  e'  disposta
l'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma 1,
l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente  competente  in
relazione al luogo di domicilio, in raccordo con  l'equipe  educativa
dell'istituto,  provvedera',  entro  trenta  giorni  dalla   ricevuta
comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura  in  esame,  alla
redazione di un programma educativo  secondo  le  modalita'  indicate
dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018,  n.  121,  da
sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. 
  8. Restano ferme le ulteriori disposizioni  dell'articolo  1  della
legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili. 
  9. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono  alle  attivita'  previste  mediante  utilizzo
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.