Art. 79 
 
               (Misure urgenti per il trasporto aereo) 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  articolo  l'epidemia  da  COVID-19  e'
formalmente  riconosciuta   come   calamita'   naturale   ed   evento
eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma  2,  lettera  b),  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
  2.  In  considerazione  dei  danni   subiti   dall'intero   settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza  dell'epidemia  da  COVID  19,
alle imprese titolari di licenza di  trasporto  aereo  di  passeggeri
rilasciata dall'Enac  che,  alla  data  di  emanazione  del  presente
decreto-legge,  esercitano   oneri   di   servizio   pubblico,   sono
riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza
diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione
dell'attivita'. Con decreto di natura non regolamentare del  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze sono  stabilite  le  modalita'  di  applicazione  della
presente disposizione. L'efficacia  della  presente  disposizione  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione Europea. 
  3. In considerazione della situazione determinata  sulle  attivita'
di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia  Cityliner
S.p.A. entrambe in  amministrazione  straordinaria  dall'epidemia  da
COVID-19, e'  autorizzata  la  costituzione  di  una  nuova  societa'
interamente controllata dal Ministero dell'economia e  delle  Finanze
ovvero  controllata  da  una  societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica anche indiretta. 
  4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al comma 3, con
uno o piu' Decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
natura non regolamentare e sottoposti alla registrazione della  Corte
dei Conti, che rappresentano l'atto costitutivo della nuova societa',
sono definiti l'oggetto sociale, lo Statuto  e  il  capitale  sociale
iniziale e sono nominati gli organi sociali in deroga alle  rilevanti
disposizioni vigenti in  materia,  nonche'  e'  definito  ogni  altro
elemento necessario per la  costituzione  e  il  funzionamento  della
societa'. Il Commissario Straordinario delle societa' di cui al comma
3 e' autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente
nelle  more  dell'espletamento  della  procedura  di   cessione   dei
complessi   aziendali   delle   due   societa'   in   amministrazione
straordinaria  e  fino  all'effettivo  trasferimento   dei   medesimi
complessi aziendali all'aggiudicatario della procedura di cessione ai
fini di quanto necessario per l'attuazione della presente  norma.  Ai
fini del presente comma, il Ministero dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato a partecipare al capitale sociale o  a  rafforzare  la
dotazione patrimoniale della nuova societa', anche  in  piu'  fasi  e
anche  per  successivi  aumenti  di  capitale   o   della   dotazione
patrimoniale, anche  tramite  societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica anche indiretta. 
  5. Alla societa' di cui  ai  commi  3  e  4  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175  e
successive modifiche e integrazioni. 
  6. Ai fini dell'eventuale trasferimento  del  personale  ricompreso
nel   perimetro   dei   complessi   aziendali   delle   societa'   in
amministrazione straordinaria di cui al comma 3, come efficientati  e
riorganizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  2
dicembre 2019, n. 137, convertito con modificazioni  dalla  legge  30
gennaio 2020 n. 2, trova applicazione l'articolo 5, comma 2-ter,  del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con  modificazioni
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con  esclusione  di  ogni  altra
disciplina eventualmente applicabile. 
  7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono
stabiliti gli importi da destinare alle  singole  finalita'  previste
dal presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, per  gli  interventi  previsti  dal  comma  4,  puo'  essere
riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,
una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione  di
attivi mobiliari e immobiliari o  da  distribuzione  di  dividendi  o
riserve patrimoniali 
  8. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.