Art. 10 Disposizioni transitorie, abrogazioni e norme finali 1. Le forme associate di gestione di cui all'articolo 4 esistenti e operanti alla data dall'entrata in vigore del presente decreto, continuano a operare e presentano, entro 6 mesi dalla medesima data, la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, e il progetto di cui all'articolo 4, comma 6, comprovanti l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del presente decreto, ai fini dell'approvazione di cui all'articolo 4, comma 7. In caso di mancata approvazione, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 9. 2. I sistemi individuali di gestione esistenti e operanti alla data dall'entrata in vigore del presente decreto presentano, entro 6 mesi dalla medesima data, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1 e, nel caso di produttori e importatori di cui all'articolo 5, comma 2, anche il progetto descrittivo di cui all'articolo 5, comma 4, comprovanti l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del presente decreto. 3. Nelle more dell'istituzione del registro di cui all'articolo 7, i produttori, gli importatori e le relative forme associate di gestione inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le comunicazioni e le dichiarazioni di cui al presente decreto a mezzo di posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 4. Sono abrogati i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82 e 20 gennaio 2012. 5. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Gli Allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 novembre 2019 Il Ministro: Costa Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1299
Note all'art. 10: - Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, si veda nelle note all'art. 9. - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 gennaio 2012 (Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2012, n. 26.