Art. 10 
 
                        Indirizzo e vigilanza 
 
  1. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo  e  di  vigilanza
del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  secondo  quanto
previsto dal decreto-legge n. 109 del 2018 e  fermo  restando  quanto
disposto dal decreto legislativo n. 50 del 2019. In applicazione  del
decreto del Presidente della  Repubblica  9  novembre  1998,  n.  439
compete, altresi', al Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
l'approvazione dei piani pluriennali  di  investimento,  nonche'  dei
bilanci di previsione e dei rendiconti. 
  2. Ai fini dell'esercizio delle  funzioni  previste  dal  comma  1,
l'Agenzia trasmette periodicamente  al  Ministero  vigilante  i  dati
relativi alle iniziative  intraprese  e  agli  obiettivi  conseguiti;
sono, altresi',  inviati  dal  Direttore  dell'Agenzia  al  Ministero
vigilante ed al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i  piani
pluriennali di investimento, nonche' i  bilanci  di  previsione  e  i
rendiconti, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori. 
  3. Con apposita convenzione, da stipularsi tra  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e il Direttore dell'Agenzia, ai  sensi
dell'articolo 8, comma 4, lettera  e),  del  decreto  legislativo  30
luglio  1999,  n.  300,  sono  definiti  gli   obiettivi   attribuiti
all'Agenzia, i risultati, l'entita' e le modalita' dei  finanziamenti
da accordare all'Agenzia,  le  strategie  per  il  miglioramento  dei
servizi, le modalita' di  verifica  dei  risultati  di  gestione,  le
modalita'  necessarie  ad  assicurare  al  Ministero   vigilante   la
conoscenza  dei   fatti   gestionali   interni   all'Agenzia,   quali
l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse e quanto previsto.
La convenzione ha durata triennale  ed  e'  aggiornata  entro  il  31
gennaio di ciascun anno. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti al decreto-legge 28 settembre 2018,
          n. 109, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  14  maggio
          2019, n. 50, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, si veda nelle note alle
          premesse. 
              - Si riporta l'art. 8 del citato decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 300: 
              «Art. 8 (L'ordinamento).- 1. Le agenzie sono  strutture
          che,   secondo   le   previsioni   del   presente   decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse  operano  al
          servizio delle amministrazioni  pubbliche,  comprese  anche
          quelle regionali e locali. 
              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia   nei   limiti
          stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo  della
          Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai  poteri  di
          indirizzo  e  di  vigilanza  di  un  ministro  secondo   le
          disposizioni  del  successivo  comma  4,   e   secondo   le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
              3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente art. 5 del presente decreto per il  conferimento
          dell'incarico di capo del dipartimento. 
              4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei  Ministri
          competenti, di concerto con il  ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
                a)  definizione  delle  attribuzioni  del   direttore
          generale dell'agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni
          contenute nel precedente art. 5 del  presente  decreto  con
          riferimento al capo del dipartimento; 
                b) attribuzione al direttore generale e ai  dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; 
                c) previsione di un comitato direttivo,  composto  da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
                d) definizione dei poteri ministeriali di  vigilanza,
          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2: 
                  d1)  l'approvazione  dei  programmi  di   attivita'
          dell'agenzia e di approvazione dei  bilanci  e  rendiconti,
          secondo   modalita'   idonee   a   garantire    l'autonomia
          dell'agenzia; 
                  d2) l'emanazione  di  direttive  con  l'indicazione
          degli obiettivi da raggiungere; 
                  d3)   l'acquisizione   di   dati   e   notizie    e
          l'effettuazione di  ispezioni  per  accertare  l'osservanza
          delle prescrizioni impartite; 
                  d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
          da intraprendere; 
                e) definizione, tramite una apposita  convenzione  da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
                f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
          nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo  in  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
                g) regolazione su base convenzionale dei rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del ministro competente; 
                h) previsione di un collegio dei  revisori,  nominato
          con  decreto  del  ministro  competente,  composto  di  tre
          membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo  dei
          revisori dei conti o tra persone in possesso  di  specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del ministro competente di concerto con quello  del
          tesoro; 
                i) istituzione di un apposito organismo  preposto  al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
                l) determinazione di una organizzazione  dell'agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'azione   amministrativa;   attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'agenzia e  approvati  dal  ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
                m) facolta' del direttore  generale  dell'agenzia  di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   ministro
          competente, di concerto con quello del tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».