Art. 6 
 
                   Collegio dei Revisori dei conti 
 
  1. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, costituito  ai
sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 109  del  2018,
sono nominati con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, con designazione di un componente da  parte  del  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1  si  provvede  anche
alla sostituzione dei singoli componenti  cessati  dall'incarico.  In
caso di anticipata cessazione, la durata dell'incarico  conferito  al
sostituto coincide con  quella  residua  dell'incarico  conferito  al
componente sostituito. 
  3.  Il  Collegio  dei  Revisori  dei  conti  esplica  il  controllo
sull'attivita' dell'Agenzia, esercitando i doveri ed i poteri di  cui
all'art.  2403  del  codice  civile,  in   quanto   applicabili.   In
particolare: 
    a) accerta  la  regolare  tenuta  dei  libri  e  delle  scritture
contabili; 
    b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei
regolamenti dell'Agenzia e dei principi di  corretta  amministrazione
ed  in  particolare  sull'adeguatezza   dell'assetto   organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dall'Agenzia e sul  suo  concreto
funzionamento; 
    c) esamina il bilancio di previsione e  il  rendiconto  redigendo
apposite relazioni; 
    d) accerta periodicamente la consistenza di cassa; 
    e) redige le relazioni di propria competenza; 
    f)  puo'  chiedere  al  Direttore  notizie  sull'andamento  delle
operazioni sociali e la  gestione  dell'Agenzia,  ovvero  su  singole
questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
le eventuali irregolarita' riscontrate; 
    g) svolge il controllo di regolarita' amministrativa e  contabile
secondo le disposizioni di legge; 
    h) puo' procedere in ogni momento  ad  atti  di  ispezione  e  di
controllo; 
    i) esercita ogni altro compito relativo alla revisione dei  conti
e al controllo contabile di  cui  all'articolo  2409-bis  del  codice
civile; 
    l) esprime, su richiesta  del  Direttore,  pareri  preventivi  su
determinati fatti o atti gestionali dell'Agenzia. 
  4. Il Collegio dei Revisori dei conti e' convocato  dal  Presidente
ogni volta lo ritenga necessario e,  comunque,  almeno  una  volta  a
trimestre, ovvero anche su richiesta di uno dei  componenti,  con  le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 6, primo periodo. 
  5. Le deliberazioni  del  Collegio  dei  Revisori  dei  conti  sono
assunte a maggioranza assoluta dei  suoi  componenti.  Il  componente
dissenziente ha  diritto  a  fare  iscrivere  a  verbale  il  proprio
dissenso. 
  6. Compatibilmente con le attivita'  da  svolgere,  si  considerano
presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione,
purche' collegati con le modalita' di cui all'articolo  5,  comma  7,
del presente Statuto. 
  7. Le sedute del Collegio dei Revisori dei conti  devono  risultare
da apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per  il  testo  dell'art.  12  del  decreto-legge  28
          settembre 2018, n. 109, si veda nelle note all'art. 1. 
              Si riportano gli articoli 2403 e  2409-bis  del  Codice
          civile: 
              «Art.  2403  (Doveri  del  collegio  sindacale).  -  Il
          collegio sindacale vigila  sull'osservanza  della  legge  e
          dello  statuto,  sul  rispetto  dei  principi  di  corretta
          amministrazione   ed   in   particolare    sull'adeguatezza
          dell'assetto  organizzativo,  amministrativo  e   contabile
          adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento. 
              Esercita  inoltre  il  controllo  contabile  nel   caso
          previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.». 
              «Art. 2409-bis  (Revisione  legale  dei  conti).  -  La
          revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata  da
          un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione
          legale iscritti nell'apposito registro. 
              Lo statuto delle societa' che  non  siano  tenute  alla
          redazione del bilancio consolidato puo'  prevedere  che  la
          revisione legale dei  conti  sia  esercitata  dal  collegio
          sindacale. In tal caso il collegio sindacale e'  costituito
          da revisori legali iscritti nell'apposito registro.».