Art. 10 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Il comandante della nave e la societa' di gestione che viola  il
provvedimento di fermo di cui all'articolo 7, commi 2 e 6, e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000. 
  2. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato: 
    a) il comandante della nave e gli amministratori  della  societa'
di  gestione  che  non  rispettano  le  prescrizioni   dell'autorita'
competente locale per il viaggio necessario a raggiungere il cantiere
di cui all'articolo 7, comma 3 o che non rispettano  le  prescrizioni
contenute  nell'autorizzazione  allo  spostamento  in  porto  di  cui
all'articolo  7,  comma  7,  sono   soggetti   alla   pena   prevista
dall'articolo 1231 del codice della navigazione; 
    b) il comandante della nave e gli amministratori  della  societa'
di gestione che non rettificano le deficienze  rilevate  durante  una
ispezione nei tempi prescritti in  sede  ispettiva,  in  ottemperanza
all'articolo  7,  comma  1,  sono   soggetti   alla   pena   prevista
dall'articolo 1231 del codice della navigazione. 
  3. In relazione alle violazioni individuate dal  presente  decreto,
l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo  17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il  Capo  del  compartimento
marittimo. 
  4. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative  di
cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e  gli  agenti
di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al  Corpo
delle Capitanerie di porto, nonche' le  persone  cui  le  leggi  e  i
regolamenti attribuiscono  le  funzioni  di  polizia  giudiziaria  in
materia di sicurezza della navigazione. 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Il testo  dell'art.  1231  del  citato  codice  della
          navigazione, approvato con il regio decreto 30 marzo  1942,
          n. 327, cosi' recita: 
                «Art. 1231 (Inosservanza  di  norme  sulla  sicurezza
          della navigazione). - Chiunque non osserva una disposizione
          di  legge  o  di  regolamento   ovvero   un   provvedimento
          legalmente dato dall'autorita'  competente  in  materia  di
          sicurezza della navigazione e'  punito,  se  il  fatto  non
          costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino  a  tre
          mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.». 
              - Il testo dell'art. 17 della citata legge 24  novembre
          1981, n. 689, cosi' recita: 
                «Art. 17 (Obbligo del rapporto). -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
                Deve  essere  presentato  al  prefetto  il   rapporto
          relativo alle violazioni previste  dal  testo  unico  delle
          norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R.  15
          giugno 1959, n. 393, dal testo unico per  la  tutela  delle
          strade, approvato con R.D. 8  dicembre  1933,  n.  1740,  e
          dalla legge  20  giugno  1935,  n.  1349,  sui  servizi  di
          trasporto merci. 
                Nelle materie di competenza  delle  regioni  e  negli
          altri  casi,  per  le  funzioni  amministrative   ad   esse
          delegate, il rapporto e' presentato  all'ufficio  regionale
          competente. 
                Per  le  violazioni  dei  regolamenti  provinciali  e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
                L'ufficio territorialmente competente e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
                Il  funzionario  o  l'agente  che  ha  proceduto   al
          sequestro  previsto  dall'art.   13   deve   immediatamente
          informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
                Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza. 
                Con il decreto indicato nel comma precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.».