Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «amministrazione dello Stato di bandiera»: le autorita' competenti dello Stato la cui bandiera hanno diritto di battere la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri; b) «autorita' competente centrale»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e, per quanto attiene alle attivita' di prevenzione dell'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, per tali fini, si avvale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera; c) «autorita' competente locale»: le Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi di cui all'articolo 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione; d) «certificati»: 1) per le navi ro-ro da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri operanti in viaggi internazionali, i certificati di sicurezza rilasciati in forza, rispettivamente, della SOLAS 1974 e del codice per le unita' veloci, come applicabile, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni; 2) per le navi ro-ro da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri operanti in viaggi nazionali, i certificati di sicurezza rilasciati conformemente al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni; e) «codice per le unita' veloci» (codice HSC): il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci adottato dall'IMO con la risoluzione del Comitato della sicurezza marittima MSC.36(63) del 20 maggio 1994 oppure il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci, 2000 (codice HSC 2000), contenuto nella risoluzione MSC.97(73) del dicembre 2000, nella versione aggiornata; f) «ispettore»: soggetto appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, debitamente autorizzato dall'autorita' competente centrale a svolgere le ispezioni di cui al presente decreto; g) «nave ro-ro da passeggeri»: una nave avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare veicoli stradali o ferroviari e che trasporta piu' di dodici passeggeri; h) «servizio di linea»: una serie di collegamenti marittimi effettuati da navi ro-ro da passeggeri o unita' veloci da passeggeri attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base a un orario pubblicato oppure con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente; i) «societa' di gestione»: l'organizzazione o la persona che si fa carico di tutti i doveri e tutte le responsabilita' imposti dal codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), nella versione aggiornata, o, nei casi in cui non si applica il capitolo IX della SOLAS 1974, il proprietario della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri o qualsiasi altro organismo o persona come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo che ha assunto la responsabilita' dell'esercizio della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri dal proprietario della stessa; l) «SOLAS 1974»: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, compresi i relativi protocolli ed emendamenti, nella versione aggiornata; m) «unita' veloce da passeggeri»: un'unita', come definita alla regola 1 del capitolo X della SOLAS 74, che trasporta piu' di dodici passeggeri; n) «viaggio nazionale»: un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto nazionale o tra due porti nazionali; o) «visita ai servizi di bordo»: la visita di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, effettuata tenendo conto degli orientamenti dell'IMO per le ispezioni nell'ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni, nella versione aggiornata (HSSC).
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'Allegato I del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Allegato I Criteri minimi per i requisiti professionali degli ispettori (Art. 5, commi 1 e 7) 1. Gli ispettori, appartenenti unicamente al Corpo delle capitanerie di porto, in possesso dello status giuridico di ufficiale in servizio permanente effettivo ovvero della qualifica di sottufficiale in servizio permanente effettivo, devono: a) avere adeguata conoscenza teorica ed esperienza pratica in materia di navi e del loro esercizio; b) essere competenti nell'applicazione delle convenzioni e delle procedure relative al controllo da parte dello Stato di approdo; c) aver acquisito competenza nell'applicazione della normativa internazionale e comunitaria attraverso programmi di formazione predisposti dall'autorita' competente centrale avvalendosi del proprio nucleo didattico-formativo con sede a Genova. 2. Gli ufficiali/sottufficiali ispettori di cui al punto 1 devono essere in possesso almeno di uno dei seguenti requisiti: a) diploma di scuola secondaria di II livello ad indirizzo trasporti e logistico, ovvero diploma di laurea triennale in scienze nautiche, unitamente al certificato di competenza rilasciato ai sensi della convenzione STCW 78/95 II/2 o III/2, senza le limitazioni legate alla area di navigazione, alla potenza dell'apparato motore ed alla stazza; b) diploma di laurea in ingegneria navale o meccanica, o altro titolo riconosciuto equipollente dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e aver esercitato la professione cui da titolo la laurea per almeno cinque anni; c) diploma di laurea in ingegneria conseguita ai sensi dell'ordinamento antecedente al decreto ministeriale 4 agosto 2000 del Ministro dell'universita' e ricerca scientifica e tecnologica, oppure laurea di primo livello in ingegneria industriale o in scienze e tecnologie della navigazione marittima ed aerea ovvero altro titolo riconosciuto equipollente, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; d) diploma di laurea quinquennale in scienze del governo e dell'amministrazione del mare, oppure laurea triennale in scienze organizzative e gestionali marittime e navali, ovvero scienze e gestione delle attivita' marittime con indirizzo "gestione dell'ambiente marino"; e) aver svolto il servizio di addetto alla Sezione sicurezza della navigazione per almeno quattro anni nell'ultimo quinquennio; f) rivestire status di ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 3. Il personale, in possesso di uno dei requisiti indicati al punto 2, dopo aver frequentato un corso di formazione PSC presso l'Autorita' competente centrale - Nucleo didattico - formativo di Genova, al fine di conseguire, previo superamento di esame finale, la qualifica di ispettore, deve, altresi', alternativamente: a) prestare almeno un anno di servizio presso le Capitanerie di porto - Sezione sicurezza della navigazione come ispettore dello Stato di bandiera effettuando controlli e certificazioni conformemente alle convenzioni oppure vigilando sulle attivita' svolte dagli organismi riconosciuti; b) prestare almeno un anno di formazione pratica presso le autorita' competenti locali partecipando all'attivita' ispettiva sotto la guida di Ufficiali/Sottufficiali ispettori gia' esperti. 4. Il personale di cui al punto 2, lettera a) del presente allegato, deve aver maturato un'esperienza marittima di almeno cinque anni, inclusi i periodi di imbarco, rispettivamente come ufficiale di coperta o ufficiale di macchina ovvero come ispettore dello Stato di bandiera o ausiliario di un ispettore PSC. Tale esperienza comprende un periodo di almeno due anni d'imbarco come ufficiale di coperta o di macchina. 5. Gli ispettori devono essere in grado di comunicare oralmente e per iscritto con i marittimi nella lingua piu' comunemente usata in navigazione. 6. Sono riconosciuti idonei gli ufficiali ispettori PSC che, pur non in possesso dei requisiti di cui al punto 2, siano gia' in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Le ispezioni sul rispetto della normativa internazionale e comunitaria concernente la prevenzione di azioni illecite intenzionale (port/ship security) sono eseguite da ufficiali/sottufficiali ispettori PSC, in possesso di un documento autorizzativo personale, conforme al modello previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2003, rilasciato dall'Autorita' competente centrale, a seguito di della frequenza di un corso specifico ed al superamento di un esame finale, attestante l'avvenuto raggiungimento di una sufficiente esperienza teorico/pratica in materia di security marittima, comprendente: a) una buona conoscenza della materia e delle procedure applicative; b) una buona conoscenza pratica delle tecnologie in materia di security; c) una adeguata conoscenza di principi, procedure e tecniche di ispezione.». - Per i riferimenti normativi della legge 23 maggio 1980, n. 313, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, cosi' recita: «Art. 30 (Visite di controllo sulla preparazione degli equipaggi; sulla organizzazione ed efficienza dei servizi di bordo). - 1. Per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, l'autorita' marittima deve procedere alla visita dei servizi di bordo secondo quanto previsto dal successivo libro IV al fine di accertarne l'organizzazione e l'efficienza e per controllare il corrispondente grado di preparazione dell'equipaggio. 2. La visita deve essere eseguita in occasione di ogni nuovo armamento e, periodicamente, ogni anno, compatibilmente con l'impiego commerciale della nave. L'intervallo fra due visite non deve superare i 15 mesi. 3. La visita deve anche essere eseguita ogni qualvolta l'autorita' marittima abbia motivo di dubitare che la preparazione dell'equipaggio e i servizi di bordo per l'emergenza non abbiano mantenuto il livello di efficienza iniziale. 4. L'autorita' marittima che provvede alle visite ne fa annotazione nel ruolo di equipaggio e nella licenza. Di detta visita e' redatto verbale su apposito modello approvato dal Ministero; copia di esso deve essere conservato a bordo, un'altra copia deve essere trasmessa al Ministero. 5. Qualora la nave non rientri in Italia per oltre 14 mesi, la visita ai servizi di bordo viene eseguita da una commissione composta dal comandante, dal direttore di macchina, dall'ufficiale alla sicurezza e da un membro dell'equipaggio. Di detta visita viene redatto verbale su apposito modello approvato dal Ministero. Il verbale firmato dai componenti la commissione e, ove possibile, vistato dall'autorita' consolare, deve essere inviato all'ufficio di iscrizione della nave.».