Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a)  «amministrazione  dello  Stato  di  bandiera»:  le  autorita'
competenti dello Stato la cui bandiera hanno diritto  di  battere  la
nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri; 
    b)  «autorita'   competente   centrale»:   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti - Comando  generale  del  Corpo  delle
Capitanerie di porto - Guardia costiera e, per  quanto  attiene  alle
attivita' di prevenzione dell'inquinamento e di tutela  dell'ambiente
marino, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare che, per tali fini, si avvale del Corpo delle Capitanerie di
porto - Guardia costiera; 
    c) «autorita' competente locale»: le Capitanerie di porto  e  gli
Uffici circondariali marittimi di cui all'articolo 2 del  regolamento
per l'esecuzione del codice della navigazione; 
    d) «certificati»: 
      1) per le navi ro-ro  da  passeggeri  e  le  unita'  veloci  da
passeggeri  operanti  in  viaggi  internazionali,  i  certificati  di
sicurezza rilasciati in forza, rispettivamente, della  SOLAS  1974  e
del codice per le unita'  veloci,  come  applicabile,  unitamente  ai
pertinenti elenchi dotazioni; 
      2) per le navi ro-ro  da  passeggeri  e  le  unita'  veloci  da
passeggeri operanti in viaggi nazionali, i certificati  di  sicurezza
rilasciati conformemente al decreto legislativo 4 febbraio  2000,  n.
45, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni; 
    e)  «codice  per  le  unita'  veloci»  (codice  HSC):  il  codice
internazionale di sicurezza per le unita'  veloci  adottato  dall'IMO
con la risoluzione del Comitato della sicurezza marittima  MSC.36(63)
del 20 maggio 1994 oppure il codice internazionale di  sicurezza  per
le unita' veloci, 2000 (codice HSC 2000), contenuto nella risoluzione
MSC.97(73) del dicembre 2000, nella versione aggiornata; 
    f) «ispettore»: soggetto appartenente al Corpo delle  Capitanerie
di porto -  Guardia  costiera,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'Allegato  I  del  decreto  legislativo  24  marzo  2011,  n.  53,
debitamente autorizzato dall'autorita' competente centrale a svolgere
le ispezioni di cui al presente decreto; 
    g) «nave ro-ro da passeggeri»: una nave  avente  dispositivi  che
consentono di caricare e scaricare veicoli stradali  o  ferroviari  e
che trasporta piu' di dodici passeggeri; 
    h) «servizio di  linea»:  una  serie  di  collegamenti  marittimi
effettuati da navi ro-ro da passeggeri o unita' veloci da  passeggeri
attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o  piu'
porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo  stesso  porto  senza
scali  intermedi  in  base  a  un  orario   pubblicato   oppure   con
collegamenti tanto regolari  o  frequenti  da  costituire  una  serie
sistematica evidente; 
    i) «societa' di gestione»: l'organizzazione o la persona  che  si
fa carico di tutti i doveri e tutte le  responsabilita'  imposti  dal
codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e  della
prevenzione   dell'inquinamento   (codice   ISM),   nella    versione
aggiornata, o, nei casi in cui non si applica il  capitolo  IX  della
SOLAS  1974,  il  proprietario  della  nave  ro-ro  da  passeggeri  o
dell'unita' veloce  da  passeggeri  o  qualsiasi  altro  organismo  o
persona come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo che ha assunto
la responsabilita' dell'esercizio della nave ro-ro  da  passeggeri  o
dell'unita' veloce da passeggeri dal proprietario della stessa; 
    l)  «SOLAS  1974»:   la   convenzione   internazionale   per   la
salvaguardia della vita umana in mare del 1974,  resa  esecutiva  con
legge 23 maggio 1980, n.  313,  compresi  i  relativi  protocolli  ed
emendamenti, nella versione aggiornata; 
    m) «unita' veloce da passeggeri»: un'unita', come  definita  alla
regola 1 del capitolo X della SOLAS 74, che trasporta piu' di  dodici
passeggeri; 
    n) «viaggio nazionale»: un viaggio effettuato in tratti  di  mare
da e verso lo stesso porto nazionale o tra due porti nazionali; 
    o) «visita ai servizi di bordo»: la visita di cui all'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.  435,
effettuata tenendo conto degli orientamenti dell'IMO per le ispezioni
nell'ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni, nella
versione aggiornata (HSSC). 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 4
          febbraio 2000, n. 45 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'Allegato I del decreto  legislativo  24
          marzo 2011, n. 53, citato nelle note alle  premesse,  cosi'
          recita: 
                «Allegato I 
                Criteri minimi per i  requisiti  professionali  degli
          ispettori 
                (Art. 5, commi 1 e 7) 
                1. Gli ispettori, appartenenti  unicamente  al  Corpo
          delle  capitanerie  di  porto,  in  possesso  dello  status
          giuridico di ufficiale  in  servizio  permanente  effettivo
          ovvero  della  qualifica  di  sottufficiale   in   servizio
          permanente effettivo, devono: 
                  a) avere adeguata conoscenza teorica ed  esperienza
          pratica in materia di navi e del loro esercizio; 
                  b)  essere   competenti   nell'applicazione   delle
          convenzioni e delle  procedure  relative  al  controllo  da
          parte dello Stato di approdo; 
                  c)  aver  acquisito  competenza   nell'applicazione
          della normativa  internazionale  e  comunitaria  attraverso
          programmi   di   formazione   predisposti    dall'autorita'
          competente  centrale   avvalendosi   del   proprio   nucleo
          didattico-formativo con sede a Genova. 
                2. Gli ufficiali/sottufficiali ispettori  di  cui  al
          punto 1  devono  essere  in  possesso  almeno  di  uno  dei
          seguenti requisiti: 
                  a) diploma di scuola secondaria di  II  livello  ad
          indirizzo trasporti e logistico, ovvero diploma  di  laurea
          triennale in scienze nautiche, unitamente al certificato di
          competenza rilasciato ai sensi della convenzione STCW 78/95
          II/2 o III/2, senza le  limitazioni  legate  alla  area  di
          navigazione, alla  potenza  dell'apparato  motore  ed  alla
          stazza; 
                  b)  diploma  di  laurea  in  ingegneria  navale   o
          meccanica, o altro  titolo  riconosciuto  equipollente  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          scientifica e aver esercitato la professione cui da  titolo
          la laurea per almeno cinque anni; 
                  c) diploma di laurea in  ingegneria  conseguita  ai
          sensi dell'ordinamento antecedente al decreto  ministeriale
          4 agosto  2000  del  Ministro  dell'universita'  e  ricerca
          scientifica e tecnologica, oppure laurea di  primo  livello
          in ingegneria industriale o in scienze e  tecnologie  della
          navigazione  marittima  ed  aerea   ovvero   altro   titolo
          riconosciuto equipollente, dal  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca; 
                  d) diploma di laurea quinquennale  in  scienze  del
          governo e  dell'amministrazione  del  mare,  oppure  laurea
          triennale in scienze organizzative e gestionali marittime e
          navali, ovvero scienze e gestione delle attivita' marittime
          con indirizzo "gestione dell'ambiente marino"; 
                  e) aver svolto il servizio di addetto alla  Sezione
          sicurezza  della  navigazione  per  almeno   quattro   anni
          nell'ultimo quinquennio; 
                  f)  rivestire  status  di  ufficiale  in   servizio
          permanente effettivo del ruolo  speciale  del  Corpo  delle
          capitanerie di porto. 
                3. Il personale, in possesso  di  uno  dei  requisiti
          indicati al punto 2, dopo  aver  frequentato  un  corso  di
          formazione PSC presso  l'Autorita'  competente  centrale  -
          Nucleo  didattico  -  formativo  di  Genova,  al  fine   di
          conseguire,  previo  superamento  di   esame   finale,   la
          qualifica di ispettore, deve, altresi', alternativamente: 
                  a) prestare almeno un anno di  servizio  presso  le
          Capitanerie di porto - Sezione sicurezza della  navigazione
          come  ispettore  dello  Stato   di   bandiera   effettuando
          controlli e certificazioni conformemente  alle  convenzioni
          oppure vigilando sulle  attivita'  svolte  dagli  organismi
          riconosciuti; 
                  b) prestare almeno un anno  di  formazione  pratica
          presso  le   autorita'   competenti   locali   partecipando
          all'attivita'    ispettiva    sotto     la     guida     di
          Ufficiali/Sottufficiali ispettori gia' esperti. 
                4. Il personale di cui al punto  2,  lettera  a)  del
          presente  allegato,  deve   aver   maturato   un'esperienza
          marittima di almeno  cinque  anni,  inclusi  i  periodi  di
          imbarco,  rispettivamente  come  ufficiale  di  coperta   o
          ufficiale di macchina ovvero come ispettore dello Stato  di
          bandiera o ausiliario di un ispettore PSC. Tale  esperienza
          comprende un periodo di  almeno  due  anni  d'imbarco  come
          ufficiale di coperta o di macchina. 
                5. Gli ispettori devono essere in grado di comunicare
          oralmente e per iscritto con i marittimi nella lingua  piu'
          comunemente usata in navigazione. 
                6. Sono riconosciuti idonei gli  ufficiali  ispettori
          PSC che, pur non in possesso dei requisiti di cui al  punto
          2, siano gia' in  possesso  dell'autorizzazione  rilasciata
          dall'Autorita' competente alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
                7.  Le  ispezioni  sul   rispetto   della   normativa
          internazionale e comunitaria concernente la prevenzione  di
          azioni  illecite  intenzionale  (port/ship  security)  sono
          eseguite  da  ufficiali/sottufficiali  ispettori  PSC,   in
          possesso di un documento autorizzativo personale,  conforme
          al  modello  previsto  dal  decreto  del   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  del  19  dicembre  2003,
          rilasciato dall'Autorita' competente centrale, a seguito di
          della frequenza di un corso specifico ed al superamento  di
          un esame finale, attestante  l'avvenuto  raggiungimento  di
          una sufficiente esperienza teorico/pratica  in  materia  di
          security marittima, comprendente: 
                  a) una  buona  conoscenza  della  materia  e  delle
          procedure applicative; 
                  b) una buona conoscenza pratica delle tecnologie in
          materia di security; 
                  c) una adeguata conoscenza di principi, procedure e
          tecniche di ispezione.». 
              - Per i riferimenti normativi  della  legge  23  maggio
          1980, n. 313, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  testo  dell'art.  30  del  citato  decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,  cosi'
          recita: 
                «Art. 30  (Visite  di  controllo  sulla  preparazione
          degli equipaggi; sulla  organizzazione  ed  efficienza  dei
          servizi di bordo). - 1. Per le navi di stazza lorda  uguale
          o superiore a 200 tonnellate,  l'autorita'  marittima  deve
          procedere alla visita dei servizi di bordo  secondo  quanto
          previsto dal successivo libro  IV  al  fine  di  accertarne
          l'organizzazione  e  l'efficienza  e  per  controllare   il
          corrispondente grado di preparazione dell'equipaggio. 
                2. La visita deve essere  eseguita  in  occasione  di
          ogni  nuovo  armamento  e,   periodicamente,   ogni   anno,
          compatibilmente  con  l'impiego  commerciale  della   nave.
          L'intervallo fra due visite non deve superare i 15 mesi. 
                3.  La  visita  deve  anche  essere   eseguita   ogni
          qualvolta l'autorita' marittima abbia  motivo  di  dubitare
          che la preparazione dell'equipaggio e i  servizi  di  bordo
          per  l'emergenza  non  abbiano  mantenuto  il  livello   di
          efficienza iniziale. 
                4. L'autorita' marittima che provvede alle visite  ne
          fa annotazione nel ruolo di equipaggio e nella licenza.  Di
          detta  visita  e'  redatto  verbale  su  apposito   modello
          approvato  dal  Ministero;  copia  di  esso   deve   essere
          conservato a bordo, un'altra copia deve essere trasmessa al
          Ministero. 
                5. Qualora la nave non rientri in Italia per oltre 14
          mesi, la visita ai servizi di bordo viene eseguita  da  una
          commissione  composta  dal  comandante,  dal  direttore  di
          macchina, dall'ufficiale alla  sicurezza  e  da  un  membro
          dell'equipaggio. Di detta visita viene redatto  verbale  su
          apposito  modello  approvato  dal  Ministero.  Il   verbale
          firmato dai componenti la  commissione  e,  ove  possibile,
          vistato  dall'autorita'  consolare,  deve  essere   inviato
          all'ufficio di iscrizione della nave.».