Art. 3 
 
                         Ispezioni pre-avvio 
 
  1. Prima dell'avvio dell'attivita' di una nave ro-ro da  passeggeri
o  di  un'unita'  veloce  da  passeggeri  in  un  servizio  di  linea
rientrante nell'ambito  di  applicazione  del  presente  decreto,  un
ispettore  designato  dall'autorita'   competente   locale   effettua
un'ispezione pre-avvio consistente in: 
    a)  una  verifica  della  conformita'  ai   requisiti   riportati
nell'Allegato I; 
    b)  un'ispezione,  conformemente  all'Allegato   II,   volta   ad
accertare che la nave  ro-ro  da  passeggeri  o  l'unita'  veloce  da
passeggeri  soddisfi  i  requisiti  necessari  per   l'esercizio   in
condizioni di sicurezza di un servizio di linea. 
  2. Nei casi stabiliti con provvedimento  dell'autorita'  competente
centrale, l'autorita'  competente  locale  chiede  alla  societa'  di
gestione  di   fornire   prova   della   conformita'   ai   requisiti
dell'Allegato I antecedentemente all'ispezione pre-avvio, ma comunque
nel periodo intercorrente tra i trenta e i dieci giorni precedenti la
stessa ispezione pre-avvio.