Art. 3 Ispezioni pre-avvio 1. Prima dell'avvio dell'attivita' di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri in un servizio di linea rientrante nell'ambito di applicazione del presente decreto, un ispettore designato dall'autorita' competente locale effettua un'ispezione pre-avvio consistente in: a) una verifica della conformita' ai requisiti riportati nell'Allegato I; b) un'ispezione, conformemente all'Allegato II, volta ad accertare che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri soddisfi i requisiti necessari per l'esercizio in condizioni di sicurezza di un servizio di linea. 2. Nei casi stabiliti con provvedimento dell'autorita' competente centrale, l'autorita' competente locale chiede alla societa' di gestione di fornire prova della conformita' ai requisiti dell'Allegato I antecedentemente all'ispezione pre-avvio, ma comunque nel periodo intercorrente tra i trenta e i dieci giorni precedenti la stessa ispezione pre-avvio.