Art. 6 Rapporto d'ispezione 1. Al termine delle ispezioni eseguite ai sensi del presente decreto, l'ispettore redige un rapporto conformemente all'Allegato X del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e ne consegna una copia al comandante. 2. Le informazioni contenute nel rapporto sono inserite nella banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 9.
Note all'art. 6: - Il testo dell'Allegato X del citato decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, cosi' recita: «Allegato X Rapporto di ispezione (Art. 21) Il rapporto di ispezione comprende quantomeno i seguenti elementi: I. informazioni generali: 1) autorita' competente che ha redatto il rapporto; 2) data e luogo dell'ispezione; 3) nome della nave ispezionata; 4) bandiera; 5) tipo di nave (come indicato nel certificato di gestione di sicurezza); 6) numero di identificazione IMO; 7) nominativo internazionale; 8) stazza (GT); 9) portata lorda (eventuale); 10) anno di costruzione, determinato in base alla data indicata nei certificati di sicurezza della nave; 11) la o le societa' di classificazione e altri organismi, ove pertinente, che hanno eventualmente rilasciato alla nave i certificati di classe; 12) l'organismo o gli organismi riconosciuti e/o altre parti che hanno rilasciato alla nave certificati conformemente alle convenzioni applicabili in nome dello Stato di bandiera; 13) nome ed indirizzo della compagnia di navigazione o dell'armatore della nave; 14) nome ed indirizzo del noleggiatore responsabile della scelta della nave e tipo di noleggio per le navi portarinfuse liquide o secche; 15) data finale di stesura del rapporto di ispezione; 16) indicazione dell'eventualita' che informazioni dettagliate relative a un'ispezione o a un fermo siano pubblicate. II. Informazioni relative all'ispezione: 1) certificati rilasciati in applicazione delle pertinenti convenzioni, autorita' od organismo che ha rilasciato il certificato o i certificati con indicazione delle date di rilascio e di scadenza; 2) parti o elementi della nave che sono stati sottoposti ad ispezione (nel caso di ispezione dettagliata o estesa); 3) porto e data dell'ultima visita di controllo intermedia o annuale oppure di rinnovo e nome dell'organismo che l'ha effettuata; 4) tipo di ispezione (ispezione, ispezione piu' dettagliata, ispezione estesa); 5) natura delle deficienze; 6) misure adottate. III. Informazioni supplementari in caso di fermo: 1) data del provvedimento di fermo; 2) data della revoca del provvedimento di fermo; 3) natura delle deficienze che hanno motivato il provvedimento di fermo (eventuali riferimenti alle convenzioni); 4) se pertinente, indicazione dell'eventuale responsabilita' dell'organismo riconosciuto o di qualsiasi altro organismo privato che ha effettuato la visita di controllo relativamente alla carenza che, da sola o in combinazione con altri fattori, ha determinato il fermo; 5) misure adottate.».