Art. 7 Rettifica delle deficienze, fermo e sospensione dell'ispezione 1. Se durante un'ispezione di cui agli articoli 3 e 5 sono confermate o rilevate deficienze rispetto ai requisiti della normativa nazionale e internazionale applicabile tali da non costituire, singolarmente o nel loro complesso, un evidente pericolo per la salute o la sicurezza della navigazione o tali da non porre un immediato rischio per la salute o la vita dei passeggeri o dell'equipaggio, l'autorita' competente locale accerta, tramite l'ispettore, che dette deficienze siano corrette secondo modalita' e tempistiche stabilite in sede ispettiva. 2. Se, nel corso di un'ispezione di cui agli articoli 3 e 5, l'ispettore verifica deficienze rispetto ai requisiti della normativa nazionale e internazionale applicabile che costituiscono un evidente pericolo per la salute o la sicurezza della navigazione o costituiscono un immediato rischio per la salute o la vita dei passeggeri o dell'equipaggio, sottopone la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri a provvedimento di fermo al fine di impedirne la partenza. L'ispettore notifica copia del provvedimento di fermo al comandante e informa immediatamente l'autorita' competente locale, al fine del diniego delle spedizioni di cui all'articolo 181 del codice della navigazione, e, ove istituita, l'autorita' di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 3. Se una delle deficienze di cui al comma 2 non puo' essere prontamente eliminata presso il porto in cui e' stata confermata o rilevata, l'autorita' competente locale puo' consentire alla nave o all'unita' veloce di raggiungere un cantiere navale idoneo alla pronta eliminazione della deficienza. 4. Il provvedimento di fermo e' revocato dall'ispettore in uno dei seguenti casi: a) quando la deficienza e' stata corretta e il pericolo e' stato eliminato in modo soddisfacente; b) quando stabilisce che, a determinate condizioni, la nave o l'unita' veloce puo' riprendere la navigazione o puo' essere ripreso l'esercizio: 1) senza rischi per la sicurezza o la salute dei passeggeri o dell'equipaggio; 2) senza rischi per la sicurezza della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri o per altre navi. 5. Quando le condizioni generali di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri sono evidentemente non corrispondenti ai requisiti ad essa applicabili, l'ispettore puo' sospendere l'ispezione finche' la societa' di gestione non abbia fatto quanto necessario per garantire che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri non rappresenti piu' un evidente pericolo per la salute o la sicurezza o non costituisca piu' un rischio immediato per la vita dell'equipaggio e dei passeggeri e per garantire che sia conforme ai requisiti previsti dalle convenzioni internazionali applicabili alla specifica unita'. 6. Nei casi in cui sospende l'ispezione ai sensi del comma 5, l'ispettore sottopone automaticamente la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri a provvedimento di fermo ed effettua le comunicazioni di cui al comma 2. Il provvedimento di fermo e' revocato dopo che l'ispezione e' stata ripresa e completata e se sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 4 e all'articolo 8, comma 3. 7. Al fine di non creare intralci al traffico portuale, l'autorita' competente locale puo' autorizzare lo spostamento di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri sottoposta a fermo verso un'altra parte del porto, a condizione che lo spostamento sia effettuato in condizioni di sicurezza. A tal fine, le autorita' competenti locali e le autorita' di sistema portuale agevolano la sistemazione in porto delle navi sottoposte a fermo. In ogni caso, le valutazioni sul traffico portuale non influenzano l'adozione o la revoca dei provvedimenti di fermo. 8. Se, a seguito della presentazione di un ricorso, il provvedimento di fermo di cui ai commi 2 e 6 e' revocato o modificato, l'autorita' competente centrale aggiorna senza ritardo la banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 9. 9. L'ispettore informa il comandante della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri sottoposta a provvedimento di fermo del diritto di ricorso e delle procedure applicabili. 10. Avverso il provvedimento di fermo emanato dall'ispettore e' esperibile ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o straordinario al Presidente della Repubblica, da presentarsi nelle forme e con le modalita' previste. La presentazione del ricorso non determina la sospensione del provvedimento di fermo.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 181 del citato codice della navigazione, approvato con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, cosi' recita: «Art. 181 (Rilascio delle spedizioni). - La nave non puo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorita' consolare. Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo. Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorita'. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali (o consolari) al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.». - Il testo dell'art. 6 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, cosi' recita: «Art. 6. Autorita' di sistema portuale In vigore dal 19 dicembre 2018 1. Sono istituite quindici Autorita' di sistema portuale: a) del Mare Ligure occidentale; b) del Mare Ligure orientale; c) del Mar Tirreno settentrionale; d) del Mar Tirreno centro-settentrionale; e) del Mar Tirreno centrale; f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio; g) del Mare di Sardegna; h) del Mare di Sicilia occidentale; i) del Mare di Sicilia orientale; l) del Mare Adriatico meridionale; m) del Mare Ionio; n) del Mare Adriatico centrale; o) del Mare Adriatico centro-settentrionale; p) del Mare Adriatico settentrionale; q) del Mare Adriatico orientale; q-bis) dello Stretto. 2. I porti rientranti nelle Autorita' di sistema portuale di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate, su richiesta motivata del Presidente della Regione interessata, modifiche all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire: a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione e' stata trasferita alla regione all'interno del sistema dell'Autorita' di sistema portuale territorialmente competente; b) il trasferimento di un porto a una diversa Autorita' di sistema portuale, previa intesa con le regioni nel cui territorio hanno sede le Autorita' di sistema portuale di destinazione e di provenienza. 3. Sede della Autorita' di sistema portuale e' la sede del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorita' di sistema portuale. In caso di due o piu' porti centrali ricadenti nella medesima Autorita' di sistema portuale il Ministro indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta motivata della regione o delle regioni il cui territorio e' interessato dall'Autorita' di sistema portuale, ha facolta' di individuare in altra sede di soppressa Autorita' di sistema portuale aderente alla Autorita' di sistema portuale, la sede della stessa. 4. L'Autorita' di sistema portuale nel perseguimento degli obiettivi e delle finalita' di cui all'art. 1 svolge i seguenti compiti: a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'art. 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attivita' autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. All'Autorita' di sistema portuale sono, altresi', conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attivita' e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'art. 24; b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1; d) coordinamento delle attivita' amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale; e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la gestione delle attivita' inerenti le funzioni sul demanio marittimo le Autorita' di sistema portuale si avvalgono del Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.); f) promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali. 5. L'Autorita' di sistema portuale e' ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed e' dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Si applicano i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le Autorita' di sistema portuale adeguano i propri ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del medesimo decreto legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo criteri di trasparenza ed imparzialita', le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di ogni altro incarico. Gli atti adottati in attuazione del presente comma sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale e il Segretario generale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10. Per il periodo di durata dell'incarico di Presidente dell'Autorita' di sistema portuale e di Segretario generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle istituite Autorita' di sistema portuale e' assunto mediante procedure selettive di natura comparativa, secondo principi di adeguata pubblicita', imparzialita', oggettivita' e trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 10, comma 6. 7. L'Autorita' di sistema portuale e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 12. Ferma restando la facolta' di attribuire l'attivita' consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell'Autorita' di sistema portuale dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorita' o ad avvocati del libero foro, le Autorita' di sistema portuale possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato. 8. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna Autorita' di sistema portuale e' disciplinata da un regolamento proposto dal Presidente dell'Autorita' di sistema portuale, deliberato dal Comitato di gestione di cui all'art. 9 e approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applicano, altresi', le disposizioni attuative dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Il conto consuntivo delle Autorita' di sistema portuale e' allegato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio successivo a quello di riferimento. Le Autorita' di sistema portuale assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 9. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'Autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti. 10. L'esecuzione delle attivita' di cui al comma 4, lettera b) e c) e' affidata in concessione dall'Autorita' di sistema portuale mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 11. Le Autorita' di sistema portuale non possono svolgere, ne' direttamente ne' tramite societa' partecipate, operazioni portuali e attivita' ad esse strettamente connesse. Con le modalita' e le procedure di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'Autorita' di sistema portuale puo' sempre disciplinare lo svolgimento di attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu' efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Sono fatte salve, altresi', le discipline vigenti per i punti franchi delle zone franche esistenti in altri ambiti portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di sistema portuale territorialmente competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti. 13. 14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, valutate le interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico, puo' essere ulteriormente modificato il numero delle Autorita' di sistema portuale; sullo schema di regolamento e', altresi', acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima procedura sono individuati i volumi di traffico minimo al venir meno dei quali le Autorita' di sistema portuale sono soppresse e le relative funzioni sono accorpate. 15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna delle istituite Autorita' di sistema portuale.».