Art. 7 
 
                     Rettifica delle deficienze, 
                 fermo e sospensione dell'ispezione 
 
  1. Se durante  un'ispezione  di  cui  agli  articoli  3  e  5  sono
confermate  o  rilevate  deficienze  rispetto  ai   requisiti   della
normativa  nazionale  e  internazionale  applicabile  tali   da   non
costituire, singolarmente o nel loro complesso, un evidente  pericolo
per la salute o la sicurezza della navigazione o tali da non porre un
immediato  rischio  per  la  salute  o  la  vita  dei  passeggeri   o
dell'equipaggio,  l'autorita'  competente  locale  accerta,   tramite
l'ispettore, che dette deficienze siano corrette secondo modalita'  e
tempistiche stabilite in sede ispettiva. 
  2. Se, nel corso di un'ispezione  di  cui  agli  articoli  3  e  5,
l'ispettore verifica deficienze rispetto ai requisiti della normativa
nazionale e internazionale applicabile che costituiscono un  evidente
pericolo  per  la  salute  o  la  sicurezza   della   navigazione   o
costituiscono un immediato rischio  per  la  salute  o  la  vita  dei
passeggeri o dell'equipaggio, sottopone la nave ro-ro da passeggeri o
l'unita' veloce da passeggeri a provvedimento di  fermo  al  fine  di
impedirne la partenza. L'ispettore notifica copia  del  provvedimento
di  fermo  al  comandante  e   informa   immediatamente   l'autorita'
competente locale, al  fine  del  diniego  delle  spedizioni  di  cui
all'articolo 181 del codice  della  navigazione,  e,  ove  istituita,
l'autorita' di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge  28
gennaio 1994, n. 84. 
  3. Se una delle deficienze di  cui  al  comma  2  non  puo'  essere
prontamente eliminata presso il porto in cui e'  stata  confermata  o
rilevata, l'autorita' competente locale puo' consentire alla  nave  o
all'unita' veloce di  raggiungere  un  cantiere  navale  idoneo  alla
pronta eliminazione della deficienza. 
  4. Il provvedimento di fermo e' revocato dall'ispettore in uno  dei
seguenti casi: 
    a) quando la deficienza e' stata corretta e il pericolo e'  stato
eliminato in modo soddisfacente; 
    b) quando stabilisce che, a determinate  condizioni,  la  nave  o
l'unita' veloce puo' riprendere la navigazione o puo' essere  ripreso
l'esercizio: 
      1) senza rischi per la sicurezza o la salute dei  passeggeri  o
dell'equipaggio; 
      2) senza rischi per la sicurezza della nave ro-ro da passeggeri
o dell'unita' veloce da passeggeri o per altre navi. 
  5. Quando le condizioni generali di una nave ro-ro da passeggeri  o
di  un'unita'   veloce   da   passeggeri   sono   evidentemente   non
corrispondenti ai requisiti ad  essa  applicabili,  l'ispettore  puo'
sospendere l'ispezione finche' la  societa'  di  gestione  non  abbia
fatto quanto necessario per garantire che la nave ro-ro da passeggeri
o l'unita' veloce da passeggeri  non  rappresenti  piu'  un  evidente
pericolo per la salute o la  sicurezza  o  non  costituisca  piu'  un
rischio immediato per la vita dell'equipaggio e dei passeggeri e  per
garantire che sia conforme ai requisiti  previsti  dalle  convenzioni
internazionali applicabili alla specifica unita'. 
  6. Nei casi in cui sospende  l'ispezione  ai  sensi  del  comma  5,
l'ispettore sottopone automaticamente la nave ro-ro da  passeggeri  o
l'unita' veloce da passeggeri a provvedimento di fermo ed effettua le
comunicazioni di cui  al  comma  2.  Il  provvedimento  di  fermo  e'
revocato dopo che l'ispezione e' stata ripresa e completata e se sono
soddisfatte le condizioni di cui al comma 4 e all'articolo  8,  comma
3. 
  7. Al fine di non creare intralci al traffico portuale, l'autorita'
competente locale puo' autorizzare lo spostamento di una  nave  ro-ro
da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri sottoposta a  fermo
verso un'altra parte del porto, a condizione che lo  spostamento  sia
effettuato in condizioni di  sicurezza.  A  tal  fine,  le  autorita'
competenti locali e le autorita' di  sistema  portuale  agevolano  la
sistemazione in porto delle navi sottoposte a fermo. In ogni caso, le
valutazioni sul traffico portuale non  influenzano  l'adozione  o  la
revoca dei provvedimenti di fermo. 
  8.  Se,  a  seguito  della  presentazione   di   un   ricorso,   il
provvedimento di  fermo  di  cui  ai  commi  2  e  6  e'  revocato  o
modificato, l'autorita' competente centrale aggiorna senza ritardo la
banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 9. 
  9. L'ispettore informa il comandante della nave ro-ro da passeggeri
o dell'unita' veloce da  passeggeri  sottoposta  a  provvedimento  di
fermo del diritto di ricorso e delle procedure applicabili. 
  10. Avverso il provvedimento di  fermo  emanato  dall'ispettore  e'
esperibile  ricorso  giurisdizionale  al   tribunale   amministrativo
regionale competente per territorio  o  straordinario  al  Presidente
della Repubblica, da presentarsi  nelle  forme  e  con  le  modalita'
previste. La presentazione del ricorso non determina  la  sospensione
del provvedimento di fermo. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Il  testo  dell'art.  181  del  citato  codice  della
          navigazione, approvato con il regio decreto 30 marzo  1942,
          n. 327, cosi' recita: 
                «Art. 181 (Rilascio delle spedizioni). - La nave  non
          puo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte  del
          comandante del porto o dell'autorita' consolare. 
                Il rilascio delle  spedizioni  si  effettua  mediante
          apposizione del visto - con indicazione  dell'ora  e  della
          data - sulla  dichiarazione  integrativa  di  partenza  che
          viene  consegnata  in  copia,   o   trasmessa   con   mezzi
          elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a
          conservarla tra i documenti di  bordo  fino  al  successivo
          approdo. 
                Le spedizioni non possono essere  rilasciate  qualora
          risulti che l'armatore o il comandante della  nave  non  ha
          adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia,  da
          quelle per la sicurezza  della  navigazione,  nonche'  agli
          obblighi  relativi  alle  visite   ed   alle   prescrizioni
          impartite  dalle  competenti   autorita'.   Del   pari   le
          spedizioni non possono essere  rilasciate  qualora  risulti
          che l'armatore o il comandante della nave non  ha  compiuto
          gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non  ha
          provveduto al pagamento dei diritti portuali (o  consolari)
          al versamento  delle  cauzioni  eventualmente  richieste  a
          norma delle vigenti disposizioni di legge o  regolamentari,
          nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di
          legge.». 
              - Il testo dell'art. 6 della citata  legge  28  gennaio
          1994, n. 84, cosi' recita: 
                «Art. 6. Autorita' di sistema portuale 
                In vigore dal 19 dicembre 2018 
                1.  Sono  istituite  quindici  Autorita'  di  sistema
          portuale: 
                  a) del Mare Ligure occidentale; 
                  b) del Mare Ligure orientale; 
                  c) del Mar Tirreno settentrionale; 
                  d) del Mar Tirreno centro-settentrionale; 
                  e) del Mar Tirreno centrale; 
                  f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio; 
                  g) del Mare di Sardegna; 
                  h) del Mare di Sicilia occidentale; 
                  i) del Mare di Sicilia orientale; 
                  l) del Mare Adriatico meridionale; 
                  m) del Mare Ionio; 
                  n) del Mare Adriatico centrale; 
                  o) del Mare Adriatico centro-settentrionale; 
                  p) del Mare Adriatico settentrionale; 
                  q) del Mare Adriatico orientale; 
                  q-bis) dello Stretto. 
                2. I porti  rientranti  nelle  Autorita'  di  sistema
          portuale di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato  A,
          che costituisce  parte  integrante  della  presente  legge,
          fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'art. 22,
          comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 
                2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          possono  essere  apportate,  su  richiesta   motivata   del
          Presidente    della    Regione    interessata,    modifiche
          all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire: 
                  a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica
          regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la
          cui gestione e' stata trasferita alla  regione  all'interno
          del   sistema   dell'Autorita'    di    sistema    portuale
          territorialmente competente; 
                  b) il trasferimento  di  un  porto  a  una  diversa
          Autorita' di sistema portuale, previa intesa con le regioni
          nel cui territorio  hanno  sede  le  Autorita'  di  sistema
          portuale di destinazione e di provenienza. 
                3. Sede della Autorita' di  sistema  portuale  e'  la
          sede del porto centrale, individuato nel  Regolamento  (UE)
          n.  1315/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorita'  di
          sistema portuale. In caso di  due  o  piu'  porti  centrali
          ricadenti nella medesima Autorita' di sistema  portuale  il
          Ministro indica la  sede  della  stessa.  Il  Ministro,  su
          proposta motivata della regione  o  delle  regioni  il  cui
          territorio  e'  interessato   dall'Autorita'   di   sistema
          portuale, ha facolta'  di  individuare  in  altra  sede  di
          soppressa  Autorita'  di  sistema  portuale  aderente  alla
          Autorita' di sistema portuale, la sede della stessa. 
                4. L'Autorita' di sistema portuale nel  perseguimento
          degli obiettivi e delle finalita' di cui all'art. 1  svolge
          i seguenti compiti: 
                  a)   indirizzo,   programmazione,    coordinamento,
          regolazione, promozione e  controllo,  anche  mediante  gli
          uffici  territoriali  portuali  secondo   quanto   previsto
          all'art. 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei
          servizi  portuali,   delle   attivita'   autorizzatorie   e
          concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle  altre
          attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e
          nelle circoscrizioni territoriali. All'Autorita' di sistema
          portuale sono, altresi',  conferiti  poteri  di  ordinanza,
          anche in riferimento alla sicurezza rispetto  a  rischi  di
          incidenti connessi alle  attivita'  e  alle  condizioni  di
          igiene sul lavoro ai sensi dell'art. 24; 
                  b) manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle
          parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella  per
          il mantenimento dei fondali; 
                  c) affidamento e controllo delle attivita'  dirette
          alla fornitura a titolo oneroso  agli  utenti  portuali  di
          servizi  di  interesse  generale,   non   coincidenti   ne'
          strettamente  connessi  alle  operazioni  portuali  di  cui
          all'art. 16, comma 1; 
                  d)  coordinamento  delle  attivita'  amministrative
          esercitate  dagli   enti   e   dagli   organismi   pubblici
          nell'ambito dei porti  e  nelle  aree  demaniali  marittime
          comprese nella circoscrizione territoriale; 
                  e) amministrazione in via esclusiva  delle  aree  e
          dei beni del demanio  marittimo  ricompresi  nella  propria
          circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla  presente
          legge e  dal  codice  della  navigazione,  fatte  salve  le
          eventuali competenze regionali e la  legislazione  speciale
          per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.  Per  la
          gestione delle attivita' inerenti le funzioni  sul  demanio
          marittimo le Autorita' di sistema portuale si avvalgono del
          Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.); 
                  f) promozione e coordinamento di forme di  raccordo
          con i sistemi logistici retro portuali e interportuali. 
                5. L'Autorita' di sistema portuale e'  ente  pubblico
          non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale
          ed e' dotato di  autonomia  amministrativa,  organizzativa,
          regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad  essa  non  si
          applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70,
          e successive modificazioni. Si applicano i principi di  cui
          al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
          Le  Autorita'  di  sistema  portuale  adeguano   i   propri
          ordinamenti ai predetti principi  e  adottano,  con  propri
          provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento  del
          personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto  dei
          principi di cui all'art. 35, comma 3, del medesimo  decreto
          legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo
          criteri di trasparenza ed imparzialita',  le  procedure  di
          conferimento degli incarichi dirigenziali e di  ogni  altro
          incarico. Gli atti  adottati  in  attuazione  del  presente
          comma sono sottoposti all'approvazione del Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti.   Per   il   Presidente
          dell'Autorita' di sistema portuale e il Segretario generale
          si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8  e  10.
          Per  il  periodo  di  durata  dell'incarico  di  Presidente
          dell'Autorita'  di  sistema  portuale   e   di   Segretario
          generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
          collocati in aspettativa senza assegni, con  riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
                6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle
          istituite Autorita' di sistema portuale e' assunto mediante
          procedure selettive di natura comparativa, secondo principi
          di  adeguata  pubblicita',  imparzialita',  oggettivita'  e
          trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 10,
          comma 6. 
                7. L'Autorita' di sistema portuale e'  sottoposta  ai
          poteri  di  indirizzo  e  vigilanza  del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 12. Ferma
          restando la facolta' di attribuire  l'attivita'  consultiva
          in  materia   legale   e   la   rappresentanza   a   difesa
          dell'Autorita' di  sistema  portuale  dinanzi  a  qualsiasi
          giurisdizione,    nel     rispetto     della     disciplina
          dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale
          interno della stessa Autorita' o  ad  avvocati  del  libero
          foro, le Autorita' di sistema portuale possono valersi  del
          patrocinio dell'Avvocatura di Stato. 
                8. La gestione contabile e  finanziaria  di  ciascuna
          Autorita'  di  sistema  portuale  e'  disciplinata  da   un
          regolamento  proposto  dal  Presidente  dell'Autorita'   di
          sistema portuale, deliberato dal Comitato  di  gestione  di
          cui   all'art.   9   e   approvato   dal   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze. Si applicano,  altresi',  le
          disposizioni attuative dell'art. 2 della legge 31  dicembre
          2009, n. 196, in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
          91. Il conto consuntivo delle Autorita' di sistema portuale
          e' allegato allo stato di previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio successivo a
          quello di riferimento. Le  Autorita'  di  sistema  portuale
          assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle
          proprie  risorse  e  sui  risultati  ottenuti,  secondo  le
          previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
                9.   Il   rendiconto   della   gestione   finanziaria
          dell'Autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo
          della Corte dei conti. 
                10. L'esecuzione delle attivita' di cui al  comma  4,
          lettera b) e c) e' affidata in  concessione  dall'Autorita'
          di  sistema  portuale  mediante   procedura   di   evidenza
          pubblica, secondo quanto previsto dal  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50. 
                11. Le Autorita'  di  sistema  portuale  non  possono
          svolgere,   ne'   direttamente   ne'    tramite    societa'
          partecipate,  operazioni  portuali  e  attivita'  ad   esse
          strettamente connesse. Con le modalita' e le  procedure  di
          cui all'art. 15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
          successive  modifiche  ed  integrazioni,   l'Autorita'   di
          sistema portuale puo' sempre disciplinare lo svolgimento di
          attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu'
          efficace   compimento   delle   funzioni   attribuite,   in
          collaborazione con Regioni, enti locali  e  amministrazioni
          pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere  partecipazioni,  a
          carattere   societario   di   minoranza,   in    iniziative
          finalizzate alla promozione  di  collegamenti  logistici  e
          intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale,
          ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214. 
                12. E' fatta salva la disciplina vigente per i  punti
          franchi compresi nella zona del porto  franco  di  Trieste.
          Sono fatte salve, altresi', le  discipline  vigenti  per  i
          punti franchi delle zone franche esistenti in altri  ambiti
          portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentita l'Autorita' di  sistema  portuale  territorialmente
          competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione
          amministrativa per la gestione di detti punti. 
                13. 
                14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in  vigore
          del decreto di cui all'art. 8, comma 1, lettera  f),  della
          legge 7 agosto 2015, n. 124,  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,   su   proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  valutate  le
          interazioni fra le piattaforme logistiche  e  i  volumi  di
          traffico, puo' essere ulteriormente  modificato  il  numero
          delle  Autorita'  di  sistema  portuale;  sullo  schema  di
          regolamento  e',  altresi',  acquisito  il   parere   della
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281.  Con  la  medesima
          procedura sono individuati i volumi di traffico  minimo  al
          venir meno dei quali le Autorita' di sistema portuale  sono
          soppresse e le relative funzioni sono accorpate. 
                15. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, previo parere della  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna
          delle istituite Autorita' di sistema portuale.».