Art. 9 Banca dati sulle ispezioni 1. L'autorita' competente locale inserisce tempestivamente nella banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, le informazioni relative alle ispezioni effettuate ai sensi del presente decreto e quelle relative alle deficienze e ai provvedimenti di fermo, non appena e' ultimato il rapporto sull'ispezione o e' revocato il provvedimento di fermo. 2. Entro settantadue ore dall'inserimento dei dati di cui al comma 1, l'autorita' competente locale provvede alla loro convalida, ai fini della pubblicazione nella banca dati sulle ispezioni. 3. L'autorita' competente centrale ha accesso a qualsiasi informazione, registrata nella banca dati sulle ispezioni, inerente l'attuazione del sistema ispettivo previsto dal presente decreto e dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2017/2110 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 si veda nelle note alle premesse.