(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
                                      articolo 3, comma 1, lettera a) 
                                    e articolo 5, comma 1, lettera b) 
 
                         REQUISITI SPECIFICI 
                  PER LE NAVI IN SERVIZIO DI LINEA 
 
    Occorre verificare che: 
      1. siano fornite al comandante adeguate informazioni  circa  la
disponibilita' di sistemi di assistenza alla navigazione da  terra  e
di altre informazioni che possano essergli d'aiuto  ai  fini  di  una
sicura conduzione prima della partenza della nave ro-ro da passeggeri
o dell'unita' veloce da passeggeri e che il comandante utilizzi  tali
sistemi di assistenza alla navigazione e di  informazione  realizzati
dagli Stati membri; 
      2. siano applicate le pertinenti disposizioni dei paragrafi  da
2 a 6 della circolare 699 del MSC «Revised guidelines  for  passenger
safety instructions» del 17 luglio 1995; 
      3. sia affissa in luogo facilmente accessibile una tabella  che
indichi l'ordinamento del lavoro a bordo e contenga: 
        a) l'orario di servizio in navigazione e in porto; 
        b) l'orario di lavoro massimo consentito o le ore  minime  di
riposo previsti per il personale di guardia; 
      4.  non  sia  impedito  al  comandante  di  assumere  qualsiasi
decisione che sia necessaria, secondo il suo giudizio  professionale,
ai fini della sicurezza della  navigazione  e  delle  operazioni,  in
particolare in caso di maltempo e di mare grosso; 
      5.  il  comandante  tenga  un  registro  delle   attivita'   di
navigazione e degli incidenti  che  hanno  rilevanza  ai  fini  della
sicurezza della navigazione; 
      6.  qualsiasi  danno  o  deformazione  permanente  di  porte  o
portelloni  o  del   fasciame   esterno   che   possa   compromettere
l'integrita' della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita'  veloce  da
passeggeri e qualsiasi difetto nei dispositivi di  chiusura  di  tali
porte siano immediatamente riportati all'amministrazione dello  Stato
di bandiera e a quella  dello  Stato  di  approdo  e  tempestivamente
riparati in maniera giudicata soddisfacente dalle stesse; 
      7. sia messo a disposizione prima  della  partenza  della  nave
ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri  un  piano  di
viaggio aggiornato e che nell'elaborazione del piano  di  viaggio  si
tenga conto delle indicazioni contenute nella  risoluzione  A.893(21)
del 25 novembre 1999 «Guidelines for voyage planning»  dell'Assemblea
dell'IMO; 
      8.   le   informazioni   generali   relative   ai   servizi   e
all'assistenza messi a disposizione di persone anziane e  disabili  a
bordo siano portate a conoscenza  dei  passeggeri  e  siano  messe  a
disposizione delle persone ipovedenti in formato idoneo.