Allegato I articolo 3, comma 1, lettera a) e articolo 5, comma 1, lettera b) REQUISITI SPECIFICI PER LE NAVI IN SERVIZIO DI LINEA Occorre verificare che: 1. siano fornite al comandante adeguate informazioni circa la disponibilita' di sistemi di assistenza alla navigazione da terra e di altre informazioni che possano essergli d'aiuto ai fini di una sicura conduzione prima della partenza della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri e che il comandante utilizzi tali sistemi di assistenza alla navigazione e di informazione realizzati dagli Stati membri; 2. siano applicate le pertinenti disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 della circolare 699 del MSC «Revised guidelines for passenger safety instructions» del 17 luglio 1995; 3. sia affissa in luogo facilmente accessibile una tabella che indichi l'ordinamento del lavoro a bordo e contenga: a) l'orario di servizio in navigazione e in porto; b) l'orario di lavoro massimo consentito o le ore minime di riposo previsti per il personale di guardia; 4. non sia impedito al comandante di assumere qualsiasi decisione che sia necessaria, secondo il suo giudizio professionale, ai fini della sicurezza della navigazione e delle operazioni, in particolare in caso di maltempo e di mare grosso; 5. il comandante tenga un registro delle attivita' di navigazione e degli incidenti che hanno rilevanza ai fini della sicurezza della navigazione; 6. qualsiasi danno o deformazione permanente di porte o portelloni o del fasciame esterno che possa compromettere l'integrita' della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri e qualsiasi difetto nei dispositivi di chiusura di tali porte siano immediatamente riportati all'amministrazione dello Stato di bandiera e a quella dello Stato di approdo e tempestivamente riparati in maniera giudicata soddisfacente dalle stesse; 7. sia messo a disposizione prima della partenza della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri un piano di viaggio aggiornato e che nell'elaborazione del piano di viaggio si tenga conto delle indicazioni contenute nella risoluzione A.893(21) del 25 novembre 1999 «Guidelines for voyage planning» dell'Assemblea dell'IMO; 8. le informazioni generali relative ai servizi e all'assistenza messi a disposizione di persone anziane e disabili a bordo siano portate a conoscenza dei passeggeri e siano messe a disposizione delle persone ipovedenti in formato idoneo.