Art. 12 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono conservati dalla societa' solo per il tempo necessario per le finalita' di cui al presente decreto e, in ogni caso, solo fino al momento in cui il viaggio della nave in questione e' completato in sicurezza e i dati sono stati dichiarati nell'interfaccia unica nazionale, anche ai fini di cui al comma 4. 2. I dati personali di cui al comma 1 sono conservati dall'Amministrazione solo per il tempo necessario per le finalita' di cui al presente decreto, e comunque in uno dei seguenti casi: a) fino al momento in cui il viaggio della nave in questione e' completato in sicurezza, ma in nessun caso oltre sessanta giorni dalla partenza della nave; b) in caso di emergenza o in seguito a un incidente, fino al completamento di un'indagine o di un procedimento giudiziario. 3. Fatto salvo quanto previsto, anche per scopi statistici, dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, i dati personali raccolti in ottemperanza alle precedenti disposizioni sono trattati e usati per le finalita' del presente decreto e le informazioni che non sono piu' necessarie a tali fini sono cancellate automaticamente e senza ritardi. 4. I dati raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono, altresi', utilizzati per i controlli di frontiera di cui al Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). A tal fine, i dati sono trasferiti al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, mediante modalita' tecniche concordate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 marzo 2016, n. L 77.