Art. 13 
 
       Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 
 
  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1: 
      1)  alla  lettera  a),  il  punto  13-bis)  e'  sostituito  dal
seguente: «13.bis Risoluzione  A.1106(29)  dell'IMO:  la  Risoluzione
A.1106(29)  del  2  dicembre   2015   dell'Organizzazione   marittima
internazionale recante: «Linee  guida  aggiornate  per  l'utilizzo  a
bordo del sistema AIS»;»; 
      2) dopo  la  lettera  n),  e'  inserita  la  seguente:  «n-bis)
"stazione costiera": il servizio di assistenza al traffico  marittimo
(VTS), l'impianto  a  terra  incaricato  di  gestire  un  sistema  di
rapportazione   obbligatorio   approvato   dall'IMO   o   l'organismo
incaricato di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio  o
di lotta contro l'inquinamento dell'ambiente marino, designati  dagli
Stati  membri  in  applicazione  della   direttiva   2002/59/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002;»; 
      3)  alla  lettera  t-duodecies),  le  parole  «monitoraggio   e
controllo del traffico marittimo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«monitoraggio e informazione del traffico marittimo»; 
      4)  la  lettera  t-terdecies)  e'  sostituita  dalla  seguente:
«t-terdecies) "VTMIS nazionale": sistema in dotazione alle  autorita'
competenti di  cui  alla  lettera  n)  attraverso  il  quale  vengono
espletate le attivita' di cui alla lettera t-duodecies;»; 
    b)  all'articolo  6,  comma  1,  dopo  le  parole   «sistema   di
identificazione automatica (AIS)»  sono  inserite  le  seguenti:  «di
classe A»; 
    c) all'articolo 9-bis: 
      1) al comma 1, le parole «per finalita' connesse alla sicurezza
della navigazione» sono soppresse; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
sono fissate le procedure e le modalita' per l'erogazione dei servizi
AIS da parte della rete AIS nazionale.»; 
      3)  al  comma  5,  le  parole  «,  e  purche'  le  stesse   non
costituiscano  reti  di  monitoraggio  del  traffico  aggregando   le
informazioni acquisite.» sono sostituite dalle seguenti: «.  In  ogni
caso, potranno essere autorizzate le sole trasmissioni del  messaggio
21, relative agli Aids-to-Navigation di  tipo  fisico,  di  cui  alla
raccomandazione ITU-R M. 1371, edita dall'Unione internazionale delle
telecomunicazioni. Le informazioni acquisite da stazioni non  facenti
parte della rete istituzionale AIS non potranno essere aggregate  per
costituire reti di monitoraggio del traffico marittimo.». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2  del  citato  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  196,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) "strumenti internazionali pertinenti"  nella  loro
          versione aggiornata: 
                  1)  "MARPOL":  la  convenzione  internazionale   di
          Londra  del   12   novembre   1973   per   la   prevenzione
          dell'inquinamento causato da navi e il relativo  protocollo
          del 1978; 
                  2) "SOLAS": la convenzione internazionale di Londra
          del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della  vita  umana
          in mare e i relativi protocolli e modifiche; 
                  3) la convenzione internazionale di Londra  del  23
          giugno 1969 sulla stazzatura delle navi; 
                  4) la convenzione internazionale di  Bruxelles  del
          29 novembre 1969 sull'intervento in alto mare  in  caso  di
          sinistri che causino o possano  causare  l'inquinamento  da
          idrocarburi,   e   il   relativo   protocollo   del    1973
          sull'intervento  in  alto  mare  in  caso  di  inquinamento
          causato da sostanze diverse dagli idrocarburi; 
                  5) "SAR": la convenzione internazionale di  Amburgo
          del  27  aprile  1979  sulla  ricerca  e   il   salvataggio
          marittimo; 
                  6) "Codice ISM": il codice  internazionale  per  la
          gestione della sicurezza; 
                  7)   "Codice    IMDG":    il    codice    marittimo
          internazionale per il trasporto di merci pericolose; 
                  8) "Codice IBC": il codice internazionale  dell'IMO
          per la costruzione e le dotazioni  delle  navi  adibite  al
          trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi; 
                  9) "Codice IGC": il codice internazionale  dell'IMO
          per la costruzione e le dotazioni  delle  navi  adibite  al
          trasporto alla rinfusa di gas liquefatti; 
                  10) "Codice BC": il  Codice  dell'IMO  delle  norme
          pratiche per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi; 
                  11) "Codice INF": il Codice dell'IMO relativo  alle
          norme  di  sicurezza  per  il  trasporto  di   combustibile
          nucleare irradiato,  di  plutonio  e  di  scorie  altamente
          radioattive in fusti a bordo di navi; 
                  12) "Risoluzione IMO A851 (20)": la risoluzione 851
          (20) dell'Organizzazione Marittima  Internazionale,  avente
          per titolo "Principi generali dei sistemi di  rapportazione
          navale e prescrizioni per la rapportazione navale, comprese
          le linee guida per la rapportazione  dei  sinistri  in  cui
          sono coinvolte  merci  pericolose  e  sostanze  nocive  e/o
          sostanze inquinanti per l'ambiente marino"; 
                  13) "Risoluzione IMO A.861 (20) dell'Organizzazione
          Marittima Internazionale avente per titolo VDR"; 
                  13.bis)   Risoluzione   A.1106(29)   dell'IMO:   la
          Risoluzione    A.1106(29)    del    2     dicembre     2015
          dell'Organizzazione   marittima   internazionale   recante:
          "Linee guida aggiornate per l'utilizzo a bordo del  sistema
          AIS"; 
                  13-ter)  risoluzione  A.   949(23)   dell'IMO:   la
          risoluzione    949(23)    dell'Organizzazione     marittima
          internazionale recante "Linee guida sui luoghi  di  rifugio
          per le navi che necessitano di assistenza"; 
                  13-quater)  risoluzione  A.  950(23)  dell'IMO:  la
          risoluzione    950(23)    dell'Organizzazione     marittima
          internazionale intitolata "Servizi di assistenza  marittima
          (MAS)"; 
                  13-quinquies)  Linee  guida  dell'IMO  sul   giusto
          trattamento dei marittimi in caso di  incidente  marittimo:
          le linee guida allegate alla  risoluzione  LEG.  3(91)  del
          comitato  giuridico  dell'IMO  del  27  aprile  2006   come
          approvate dal Consiglio di amministrazione  dell'OIL  nella
          sua 296ª sessione del 12-16 giugno 2006; 
                b) "armatore": la  persona  fisica  o  giuridica  che
          esercita l'attivita' di gestione della nave; 
                c) "agente": la persona incaricata  o  autorizzata  a
          rilasciare informazioni in nome dell'armatore della nave; 
                d) "spedizioniere ovvero caricatore": la persona  che
          ha stipulato con un vettore un contratto per  il  trasporto
          di merci via mare o la persona nel cui  nome  o  per  conto
          della quale e' stipulato il contratto; 
                e) "compagnia": la compagnia ai sensi della regola 1,
          paragrafo 2 del Capitolo IX della SOLAS; 
                f)  "nave":  qualsiasi   costruzione   destinata   al
          trasporto marittimo; 
                g) "merci pericolose": 
                  1) le merci classificate nel Codice IMDG; 
                  2)  le  sostanze  liquide  pericolose  di  cui   al
          Capitolo 17 del Codice IBC; 
                  3) i gas liquefatti  di  cui  al  capitolo  19  del
          codice IGC; 
                  4) le sostanze solide di cui  all'appendice  B  del
          codice BC; 
                  5)  le  merci  per  il  cui  trasporto  sono  state
          prescritte   condizioni   preliminari   conformemente    al
          paragrafo 1.1.3 del codice IBC o  al  paragrafo  1.1.6  del
          codice IGC; 
                h) "merci inquinanti": 
                  1) gli idrocarburi  secondo  la  definizione  della
          MARPOL, allegato I; 
                  2)  le  sostanze   liquide   nocive,   secondo   la
          definizione della MARPOL, allegato II; 
                  3) le  sostanze  dannose,  secondo  la  definizione
          della MARPOL, allegato III; 
                i) "unita' di carico": un veicolo stradale adibito al
          trasporto di  merci,  un  veicolo  ferroviario  adibito  al
          trasporto di merci, un  contenitore,  un  veicolo  cisterna
          stradale, un veicolo cisterna ferroviario  o  una  cisterna
          mobile; 
                l) "indirizzo": il nome e i canali  di  comunicazione
          che consentono di stabilire,  in  caso  di  necessita',  un
          contatto  con  l'armatore,   l'agente,   l'amministrazione,
          l'autorita' marittima, qualsiasi altra persona o  organismo
          abilitato   in   possesso   di   informazioni   dettagliate
          riguardanti il carico della nave; 
                m) amministrazione: il Ministero delle infrastrutture
          e  dei  trasporti  -  Comando  generale  del  Corpo   delle
          capitanerie di porto - Guardia costiera; 
                n)  autorita'  competenti:  le  autorita'  incaricate
          delle funzioni contemplate  dal  presente  decreto  ovvero,
          l'amministrazione di cui alla precedente lettera  m)  quale
          autorita'   nazionale   competente,   National    Competent
          Authority  NCA,  ed  inoltre,  a  livello   locale,   Local
          Competent Authority LCA: 
                  1)  le  autorita'  marittime  ovvero   gli   uffici
          marittimi di cui all'art. 16 del codice della navigazione; 
                  2) i Centri secondari di soccorso marittimo,  MRSC,
          individuati nel decreto del Presidente della Repubblica  28
          settembre  1994,  n.  662,  quali  autorita'  preposte   al
          coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio; 
                  3) le Autorita' VTS, come definite con decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  in  data  28
          gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del
          6 febbraio 2004,  di  cui  all'allegato  5  aggiornato  con
          decreto dirigenziale  del  Comandante  generale  del  Corpo
          delle capitanerie di porto - Guardia costiera; 
                n-bis) «stazione costiera»: il servizio di assistenza
          al traffico marittimo (VTS), l'impianto a terra  incaricato
          di  gestire  un  sistema  di   rapportazione   obbligatorio
          approvato dall'IMO o l'organismo incaricato  di  coordinare
          le operazioni di ricerca e di salvataggio o di lotta contro
          l'inquinamento dell'ambiente marino, designati dagli  Stati
          membri  in  applicazione  della  direttiva  2002/59/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002; 
                o) luogo di rifugio: il porto o parte di esso o altro
          luogo di  ancoraggio  o  ormeggio  protetto  o  altra  area
          riparata individuata per accogliere una nave che  necessita
          di assistenza; 
                p) "servizio  di  assistenza  al  traffico  marittimo
          (VTS)": il servizio finalizzato a migliorare  la  sicurezza
          della navigazione e l'efficienza del traffico marittimo e a
          tutelare l'ambiente, in grado di interagire con le navi che
          transitano nell'area coperta dal VTS; 
                q) "sistema di identificazione automatica (AIS)":  il
          sistema di  identificazione  delle  navi  rispondente  alle
          norme di funzionamento definite dall'IMO; 
                r) "sistema di rotte navali": qualsiasi  sistema  che
          organizza uno o piu' corsie di traffico o prevede misure di
          organizzazione del traffico al fine di ridurre  il  rischio
          di sinistri;  esso  comprende  schemi  di  separazione  del
          traffico,  corsie  di  traffico  a  doppio   senso,   rotte
          raccomandate, zone da evitare, zone di  traffico  costiero,
          rotatorie, zone di prudenza e corsie di traffico  in  acque
          profonde; 
                s)  "nave  tradizionale":  qualsiasi  tipo  di   nave
          storica   e   relative   ricostruzioni,   comprese   quelle
          finalizzate a  incoraggiare  e  promuovere  le  tecniche  e
          l'arte   marinaresca   tradizionali    e    nel    contempo
          identificabili come monumenti viventi di  cultura,  il  cui
          esercizio rispetta  i  principi  tradizionali  dell'arte  e
          della tecnica marinaresche; 
                t) "sinistro": il sinistro quale definito dal  Codice
          dell'IMO in materia  di  inchieste  sui  sinistri  e  sugli
          incidenti marittimi; 
                t-bis) SafeSeaNet:  il  sistema  comunitario  per  lo
          scambio di dati marittimi sviluppato dalla  Commissione  in
          cooperazione   con   gli   Stati   membri   per   garantire
          l'attuazione della normativa comunitaria; 
                t-ter)  servizio  di  linea:  serie  di  collegamenti
          effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi
          due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso  lo
          stesso porto senza scali intermedi, che abbiano le seguenti
          caratteristiche: 
                  1) collegamenti con orario pubblicato oppure  tanto
          regolari o frequenti da costituire  una  serie  sistematica
          evidente; 
                  2) collegamenti effettuati per un minimo di un mese
          continuativamente; 
                t-quater) unita' da pesca: qualsiasi nave  attrezzata
          per lo sfruttamento commerciale  delle  risorse  acquatiche
          vive; 
                t-quinquies) nave che necessita di assistenza:  fatte
          salve  le  disposizioni  della  Convenzione  internazionale
          sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, una nave che  si
          trova  in  una  situazione  che  potrebbe  comportarne   il
          naufragio o un pericolo per l'ambiente o la navigazione; 
                t-sexies)  LRIT:   sistema   di   identificazione   e
          tracciamento a grande  distanza  delle  navi  di  cui  alla
          regola V/19-1 della Convenzione SOLAS; 
                t-septies) direttiva: e' la direttiva 2002/59/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002; 
                t-octies) Bonifacio traffic: sistema di rapportazione
          navale obbligatorio di cui  alla  risoluzione  MSC.73  (69)
          adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in  data  19
          maggio 1998, come recepito anche dal decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  in  data  2  ottobre
          2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  246  del  20
          ottobre 2008; 
                t-nonies) Adriatic Traffic: sistema di  rapportazione
          navale obbligatorio di cui alla  risoluzione  MSC.139  (76)
          adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO  in  data  5
          dicembre 2002; 
                t-decies) MARES, Mediterranean AIS Regional  Exchange
          System: sistema  internazionale  di  scambio  di  dati  sul
          traffico  marittimo  realizzato  e  gestito   dal   Comando
          generale del Corpo delle Capitanerie  di  porto  -  Guardia
          Costiera per ottemperare alle disposizioni di cui  all'art.
          9, comma 1, e che  contempla  l'invio  di  informazioni  al
          sistema SafeSeaNet; 
                t-undecies) PMIS, Port Management Information System:
          Sistema informativo per la gestione portuale  realizzato  e
          gestito dalle autorita' competenti di cui alla lettera n); 
                t-duodecies) monitoraggio e informazione del traffico
          marittimo:  funzione  di   raccolta   e   di   scambio   di
          informazioni  sul  traffico  marittimo,   svolta   in   via
          esclusiva dalle autorita'  competenti,  come  regolamentata
          dal presente  decreto  e  finalizzata  ad  incrementare  la
          sicurezza  e  l'efficienza  del  traffico,  migliorare   la
          capacita' di risposta nelle attivita' di ricerca e soccorso
          alla vita umana in mare, in caso  di  eventi,  incidenti  o
          situazioni potenzialmente pericolose, ed a  contribuire  ad
          una  piu'  efficace  prevenzione  e  localizzazione   degli
          inquinamenti causati dalle navi, nonche' al monitoraggio  e
          controllo delle attivita' legate  allo  sfruttamento  delle
          risorse ittiche; 
                t-terdecies) "VTMIS nazionale": sistema in  dotazione
          alle autorita' competenti di cui alla lettera n) attraverso
          il quale vengono espletate le attivita' di cui alla lettera
          t-duodecies; 
                t-quaterdecies)  regolamento  VTS:  il   regolamento,
          approvato  dall'amministrazione  che  reca   le   procedure
          operative adottate da ogni Autorita' VTS.». 
              - Si riporta il testo degli artt. 6 e 9-bis del  citato
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  6  (Impiego  dei  sistemi   di   identificazione
          automatica). - 1. Le navi nazionali e le navi  di  bandiera
          straniera individuate nell'allegato II, che fanno scalo  in
          un  porto  nazionale,  sono  dotate  di   un   sistema   di
          identificazione automatica (AIS) di  classe  A  rispondente
          alle norme di funzionamento definite dall'IMO. 
              1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti possono essere individuate le unita' soggette
          all'obbligo di essere dotate del sistema di identificazione
          automatica (AIS) e del registratore  dei  dati  di  viaggio
          (VDR) di cui all'allegato II. 
              2. Le navi dotate  di  un  sistema  di  identificazione
          automatica lo mantengono sempre  in  funzione,  tranne  nei
          casi  in  cui  accordi,  regole  o   norme   internazionali
          prevedono   la   protezione   delle   informazioni    sulla
          navigazione. 
              3.   L'utilizzo   del   sistema   di    identificazione
          automatica, all'interno delle acque portuali,  e'  soggetto
          alla disciplina del Comandante del porto, in ragione  delle
          preminenti   esigenze   di   sicurezza   (security)   delle
          infrastrutture portuali.». 
              «Art. 9-bis (Rete AIS nazionale.). - 1. Nell'ambito del
          sistema di cui al comma 1  dell'art.  9,  l'amministrazione
          provvede alla gestione della  rete  AIS  nazionale  per  la
          ricezione e la  diffusione  di  informazioni  sul  traffico
          marittimo,    garantendo    la     necessaria     copertura
          radioelettrica. 
              2. L'amministrazione rende disponibili le  informazioni
          AIS  acquisite  dalla  rete  nazionale  nel  quadro   delle
          procedure fissate con il decreto interministeriale  di  cui
          al comma 2 dell'art. 9. 
              3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti sono fissate le  procedure  e  le  modalita'  per
          l'erogazione dei  servizi  AIS  da  parte  della  rete  AIS
          nazionale. 
              4.  L'autorizzazione  rilasciata  dal  Ministero  dello
          sviluppo  economico  ai  sensi  dell'art.  25  del  decreto
          legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  per  l'esercizio  di
          impianti  AIS,  e'   subordinata   al   parere   favorevole
          dell'amministrazione, da  rendersi,  entro  novanta  giorni
          dalla richiesta, esclusivamente in relazione  agli  aspetti
          connessi alla sicurezza della navigazione  ed  al  corretto
          funzionamento della rete AIS nazionale. 
              5.  Le  stazioni   non   facenti   parte   della   rete
          istituzionale AIS operano anche  in  trasmissione,  qualora
          l'amministrazione ne riconosca rilevanza ai fini di  tutela
          della sicurezza della navigazione. In ogni  caso,  potranno
          essere autorizzate le sole trasmissioni del  messaggio  21,
          relative agli Aids-to-Navigation di  tipo  fisico,  di  cui
          alla  raccomandazione  ITU-R  M.  1371,  edita  dall'Unione
          internazionale  delle  telecomunicazioni.  Le  informazioni
          acquisite  da  stazioni  non  facenti  parte   della   rete
          istituzionale  AIS  non  potranno  essere   aggregate   per
          costituire reti di monitoraggio del traffico marittimo.».