Art. 4 
 
             Conteggio del numero delle persone a bordo 
 
  1. Il conteggio delle persone a bordo delle navi da  passeggeri  in
uscita da porti nazionali e' effettuato prima della partenza. 
  2. Prima della  partenza,  il  numero  delle  persone  a  bordo  e'
comunicato dal personale di bordo al comandante e dichiarato, secondo
quanto disposto dall'articolo 6, commi  3  e  4,  con  mezzi  tecnici
adeguati nell'interfaccia  unica  nazionale  ovvero,  nei  soli  casi
previsti   dall'Amministrazione   con   il   provvedimento   di   cui
all'articolo 15, comma 1, e' comunicato all'autorita'  designata  per
mezzo del sistema di identificazione automatica (AIS) di bordo. 
  3. Prima della partenza, il comandante della nave  accerta  che  il
numero delle persone a bordo non superi la capacita' massima prevista
dalla certificazione di sicurezza dell'unita'.