Art. 6 
 
                      Obblighi per le societa' 
 
  1. La  societa'  che  gestisce  una  nave  da  passeggeri  battente
bandiera italiana, proveniente  da  un  porto  situato  al  di  fuori
dell'Unione e diretta verso un porto dell'Unione, provvede  affinche'
siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4,  comma  1  e
all'articolo 5, comma 1, con le modalita' ivi previste. 
  2. La societa' che gestisce una nave passeggeri  battente  bandiera
di un Paese terzo, proveniente  da  un  porto  situato  al  di  fuori
dell'Unione e diretta verso un porto  nazionale,  provvede  affinche'
siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4,  comma  1  e
all'articolo 5, comma 1, con le modalita' ivi previste. 
  3. Ogni societa' che gestisce una nave da  passeggeri  designa,  se
ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 4  e  5,  un  addetto  alla
registrazione dei passeggeri responsabile, anche qualora  si  avvalga
dei soggetti di  cui  al  comma  4,  di  dichiarare  le  informazioni
previste da tali  disposizioni  nell'interfaccia  unica  nazionale  o
all'autorita'  designata  mediante  il  sistema  di   identificazione
automatica. 
  4.  Per  l'inserimento  delle  informazioni  di  cui  al  comma   3
nell'interfaccia unica nazionale o  nel  sistema  di  identificazione
automatica, l'addetto alla registrazione passeggeri  puo'  avvalersi,
rispettivamente, del raccomandatario marittimo o del comandante della
nave. 
  5. La societa' provvede affinche'  le  informazioni  riguardanti  i
passeggeri che hanno dichiarato di aver bisogno di cure o  assistenza
speciali in situazioni di emergenza, siano debitamente  registrate  e
trasmesse al comandante della nave prima della partenza della stessa.