Art. 8 Registrazione dei dati e loro trattazione 1. La societa' si dota di una procedura di registrazione dei dati che garantisce la dichiarazione precisa delle informazioni richieste, nel rispetto delle tempistiche previste dal presente decreto, tale da non ritardare indebitamente l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e che evita la presenza di piu' raccolte di dati sulla stessa rotta. 2. L'Autorita' designata, in caso di emergenza o in seguito a un incidente, ha accesso immediato alle informazioni richieste ai sensi del presente decreto.