Art. 8 
 
              Registrazione dei dati e loro trattazione 
 
  1. La societa' si dota di una procedura di registrazione  dei  dati
che garantisce la dichiarazione precisa delle informazioni richieste,
nel rispetto delle tempistiche previste dal presente decreto, tale da
non ritardare indebitamente l'imbarco e lo sbarco  dei  passeggeri  e
che evita la presenza di piu' raccolte di dati sulla stessa rotta. 
  2. L'Autorita' designata, in caso di emergenza o in  seguito  a  un
incidente, ha accesso immediato alle informazioni richieste ai  sensi
del presente decreto.