Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 33, il comma 4 e' abrogato; b) all'articolo 46, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente puo' consultare le pertinenti autorita' dei paesi terzi e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, nel territorio e nelle acque territoriali italiane.»; c ) dopo l'articolo 46, sono inseriti i seguenti: «Art. 46-bis (Accordi tecnici relativi all'esercizio degli interconnettori). - 1. I gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici possono mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle linee di trasporto tra l'Italia e un paese terzo, purche' compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorita' nazionali di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente ed alle altre autorita' di regolazione interessate. Art. 46-ter (Deroghe per gli interconnettori da e verso paesi terzi). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico puo' concedere una deroga all'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 32 e 41, commi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, per le sezioni del gasdotto di trasporto situate sul territorio e nelle acque territoriali italiane. Tali deroghe sono concesse per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, a condizione che non abbiano ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione europea. La deroga e' accordata, caso per caso, sulla base di una motivazione oggettiva, previo parere dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, per una durata massima di venti anni, ed e' rinnovabile in casi giustificati e puo' essere subordinata al rispetto di prescrizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni di cui al secondo periodo. La decisione di deroga e' resa pubblica e notificata alla Commissione europea senza indugio e comunque entro il 24 maggio 2020. Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo che ha l'obbligo di recepire la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, e che l'abbia attuato efficacemente, in virtu' di un accordo concluso con l'Unione europea. 2. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto e' situato, oltre che nel territorio italiano, anche in quello di uno o piu' Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro e' quello con la rete italiana, il Ministero dello sviluppo economico puo' concedere una deroga a detto gasdotto dopo avere consultato gli Stati membri interessati. 3. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto e' situato, oltre che nel territorio italiano, anche in quello di uno o piu' Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro e' quello con la rete di uno di tali Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere alla Commissione di agire da osservatore nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio e' situato il primo punto di connessione e il paese terzo, relativamente alla concessione di deroghe per gli interconnettori e, in generale, in merito all'applicazione coerente, nel territorio e nelle acque territoriali italiane, della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE. Art. 46-quater (Procedura di abilitazione). - 1. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione europea e gli Stati membri, gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un interconnettore o di una rete di gasdotti di coltivazione conclusi tra l'Italia e un paese terzo sono mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo o fino all'applicazione della procedura di cui ai commi successivi. 2. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione europea e gli Stati membri, qualora l'Italia intenda avviare un negoziato con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un interconnettore con un paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, il Ministero dello sviluppo economico notifica tale intendimento alla Commissione, allegando la documentazione pertinente e indicando le disposizioni che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, gli obiettivi dei negoziati, nonche' qualsiasi altra informazione pertinente, almeno cinque mesi prima dell'avvio dei negoziati, ai fini della valutazione di cui all'articolo 49-ter, paragrafi da 3 a 10 della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE. 3. Una volta ricevuta l'autorizzazione ad avviare i negoziati da parte della Commissione europea a seguito della notifica di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico avvia i negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo e tiene conto di eventuali orientamenti forniti dalla Commissione e di eventuali richieste di inserimento di clausole nell'accordo. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea i risultati del negoziato e trasmette il testo dell'accordo ai fini della autorizzazione alla firma e, qualora acquisita tale autorizzazione nei termini di cui ai paragrafi 12 e 13 dell'articolo 49-ter della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, nonche' ogni successiva modifica allo status di tale accordo.». 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono aggiornate le disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle attivita' produttive 11 aprile 2006 e 28 aprile 2006, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2006, in relazione a quanto previsto dal presente decreto.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come modificato dal presente decreto: «Art. 33 (Nuove infrastrutture). - 1. All'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 17 e' sostituito dal seguente: «17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonche' l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione e' accordata per un periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacita' stabilita caso per caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione e' accordata previa consultazione delle autorita' competenti dello Stato membro interessato. La concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero, in accordo con la Commissione europea, non decida che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e' stata concessa.». 2. All'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 18 e' sostituito dal seguente: «18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacita' di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, possono richiedere nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, il diritto di allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacita' realizzata in Italia. Il diritto di allocazione prioritaria e' accordato, caso per caso, per un periodo non superiore a 25 anni e per una quota della nuova capacita' stabilita caso per caso, e in base alle modalita' di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tale diritto e' accordato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente. La concessione di una allocazione prioritaria perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero non decida che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e' stata concessa.». 3. Restano ferme le esenzioni e le allocazioni prioritarie accordate, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, e della direttiva 2003/55/CE, che si intendono riferite anche agli obblighi di separazione di cui all'art. 10, comma 1 e confermate con le condizioni e le modalita' per la loro applicazione gia' stabilite e comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a designare alla Commissione europea i rispettivi gestori. 4. (Abrogato). 5. La concessione di una esenzione o di una allocazione prioritaria di cui al comma 4 puo' essere subordinata a misure volte a promuovere la concorrenza e la liquidita' del sistema nazionale del gas naturale e a consentire l'accesso dei terzi alla capacita' esentata non utilizzata.». - Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come modificato dal presente decreto: «Art. 46 (Disposizioni in materia di rapporti istituzionali).- 1. Nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro e si prestano reciproca assistenza, anche al fine di assicurare la piu' efficace regolazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale in funzione della loro competitivita' e della tutela degli utenti. 2. I rapporti tra l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono informati al principio della leale cooperazione e si svolgono, in particolare, mediante istruttorie congiunte, segnalazioni e scambi di informazioni. Nello svolgimento di tali rapporti di reciproca collaborazione, non e' opponibile il segreto d'ufficio. 3. Al fine dello svolgimento efficace e coordinato delle attivita' e delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato stipulano tra loro appositi protocolli d'intesa. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con l'ACER, con le autorita' di regolazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di promuovere mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonche' l'efficace apertura dei mercati per tutti i clienti e i fornitori, e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti energetiche. 5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorita' di regolazione e le Amministrazioni competenti degli altri Stati membri, nonche' con l'ACER in ordine alle questioni transfrontaliere. 6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorita' di regolazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare al fine di: a) promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale delle reti, promuovere le borse dell'energia elettrica e del gas naturale e l'assegnazione di capacita' transfrontaliere, nonche' consentire un adeguato livello minimo di capacita' di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri; b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto interessati e gli altri operatori di mercato; c) coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione delle congestioni. 7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas promuove la stipula di accordi di collaborazione con le altre autorita' nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare. 7-bis. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente puo' consultare le pertinenti autorita' dei paesi terzi e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, nel territorio e nelle acque territoriali italiane.».