Art. 2 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 
 
  1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 33, il comma 4 e' abrogato; 
    b) all'articolo 46, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis L'Autorita' di regolazione per energia reti  e  ambiente
puo' consultare le pertinenti autorita' dei paesi terzi  e  cooperare
con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e
verso i paesi  terzi  al  fine  di  garantire,  per  quanto  concerne
l'infrastruttura  interessata,   la   coerente   applicazione   della
direttiva 2009/73/CE, come modificata  dalla  direttiva  2019/692/UE,
nel territorio e nelle acque territoriali italiane.»; 
    c ) dopo l'articolo 46, sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 46-bis  (Accordi  tecnici  relativi  all'esercizio  degli
interconnettori). - 1. I gestori dei sistemi  di  trasporto  o  altri
operatori economici possono mantenere in vigore o concludere  accordi
tecnici su questioni relative all'esercizio delle linee di  trasporto
tra l'Italia e un paese terzo, purche'  compatibili  con  il  diritto
dell'Unione europea e con le  pertinenti  decisioni  delle  autorita'
nazionali di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi
sono notificati all'Autorita'  di  regolazione  per  energia  reti  e
ambiente ed alle altre autorita' di regolazione interessate. 
      Art. 46-ter (Deroghe per gli interconnettori da e  verso  paesi
terzi). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico puo' concedere una
deroga all'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 32 e 41, commi 6, 8
e 10, della direttiva 2009/73/CE,  come  modificata  dalla  direttiva
2019/692/UE, ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un  paese  terzo
completati prima del 23 maggio 2019, per le sezioni del  gasdotto  di
trasporto situate sul territorio e nelle acque territoriali italiane.
Tali deroghe sono concesse per motivi oggettivi, quali consentire  il
recupero dell'investimento  effettuato,  o  per  motivi  legati  alla
sicurezza  dell'approvvigionamento,  a  condizione  che  non  abbiano
ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento
del  mercato   interno   del   gas   naturale   o   sulla   sicurezza
dell'approvvigionamento nell'Unione europea. La deroga e'  accordata,
caso per caso, sulla base di una motivazione oggettiva, previo parere
dell'Autorita' di regolazione per energia reti e  ambiente,  per  una
durata massima di venti anni, ed e' rinnovabile in casi  giustificati
e  puo'  essere  subordinata  al   rispetto   di   prescrizioni   che
contribuiscano alla realizzazione delle condizioni di cui al  secondo
periodo. La decisione di deroga e' resa pubblica  e  notificata  alla
Commissione europea senza indugio e comunque entro il 24 maggio 2020.
Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e
un paese terzo che ha l'obbligo di recepire la direttiva  2009/73/CE,
come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, e  che  l'abbia  attuato
efficacemente, in virtu' di un accordo concluso con l'Unione europea. 
      2. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto e'  situato,  oltre
che nel territorio italiano, anche in quello  di  uno  o  piu'  Stati
membri e il primo punto di connessione  con  la  rete  di  uno  Stato
membro e' quello con la rete italiana, il  Ministero  dello  sviluppo
economico puo' concedere una  deroga  a  detto  gasdotto  dopo  avere
consultato gli Stati membri interessati. 
      3. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto e'  situato,  oltre
che nel territorio italiano, anche in quello  di  uno  o  piu'  Stati
membri e il primo punto di connessione  con  la  rete  di  uno  Stato
membro e' quello con  la  rete  di  uno  di  tali  Stati  membri,  il
Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere alla Commissione  di
agire da osservatore nella consultazione tra lo Stato membro nel  cui
territorio e' situato il primo punto di connessione e il paese terzo,
relativamente alla concessione di deroghe per gli interconnettori  e,
in generale, in merito all'applicazione coerente,  nel  territorio  e
nelle acque territoriali italiane, della direttiva  2009/73/CE,  come
modificata dalla direttiva 2019/692/UE. 
      Art. 46-quater (Procedura di abilitazione). - 1. Fatta salva la
ripartizione della  competenza  tra  l'Unione  europea  e  gli  Stati
membri,  gli  accordi  esistenti   relativi   all'esercizio   di   un
interconnettore o di una rete di gasdotti  di  coltivazione  conclusi
tra  l'Italia  e  un  paese  terzo  sono  mantenuti  in  vigore  fino
all'entrata in vigore di un accordo tra l'Unione e  lo  stesso  paese
terzo o  fino  all'applicazione  della  procedura  di  cui  ai  commi
successivi. 
      2. Fatta salva la ripartizione della  competenza  tra  l'Unione
europea e gli Stati  membri,  qualora  l'Italia  intenda  avviare  un
negoziato con un paese terzo  per  modificare,  prorogare,  adattare,
rinnovare o  concludere  un  accordo  relativo  all'esercizio  di  un
interconnettore con un paese terzo su  questioni  che  rientrano,  in
tutto  o  in  parte,  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, il Ministero
dello sviluppo economico notifica tale intendimento alla Commissione,
allegando la documentazione pertinente e  indicando  le  disposizioni
che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, gli obiettivi dei
negoziati, nonche' qualsiasi altra  informazione  pertinente,  almeno
cinque mesi prima dell'avvio dei negoziati, ai fini della valutazione
di cui all'articolo 49-ter, paragrafi  da  3  a  10  della  direttiva
2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE. 
      3. Una volta ricevuta l'autorizzazione ad avviare  i  negoziati
da parte della Commissione europea a seguito della notifica di cui al
comma 2, il Ministero dello sviluppo economico avvia i negoziati  per
modificare, prorogare, adattare, rinnovare o  concludere  un  accordo
con un paese terzo e tiene conto di  eventuali  orientamenti  forniti
dalla Commissione e di eventuali richieste di inserimento di clausole
nell'accordo. Il Ministero dello  sviluppo  economico  notifica  alla
Commissione europea i risultati del negoziato e  trasmette  il  testo
dell'accordo ai fini  della  autorizzazione  alla  firma  e,  qualora
acquisita tale autorizzazione nei termini di cui ai paragrafi 12 e 13
dell'articolo 49-ter  della  direttiva  2009/73/CE,  come  modificata
dalla direttiva 2019/692/UE, notifica alla Commissione la conclusione
e l'entrata in vigore dell'accordo, nonche' ogni successiva  modifica
allo status di tale accordo.». 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo   economico   sono
aggiornate le disposizioni contenute nei decreti del  Ministro  delle
attivita' produttive 11 aprile 2006  e  28  aprile  2006,  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  109  del  12
maggio 2006, in relazione a quanto previsto dal presente decreto. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 33 del  citato  decreto
          legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 33 (Nuove  infrastrutture).  -  1.  All'art.  1
          della legge  23  agosto  2004,  n.  239,  il  comma  17  e'
          sostituito dal seguente: 
                  «17.  I  soggetti  che  investono,  direttamente  o
          indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture
          di interconnessione tra le reti nazionali di  trasporto  di
          gas naturale degli Stati membri dell'Unione  europea  e  la
          rete di trasporto italiana, nella realizzazione  in  Italia
          di nuovi terminali  di  rigassificazione  di  gas  naturale
          liquefatto o di  nuovi  stoccaggi  in  sotterraneo  di  gas
          naturale, o in significativi potenziamenti delle  capacita'
          delle  infrastrutture  esistenti  sopra  citate,  tali   da
          permettere lo sviluppo della concorrenza e di  nuove  fonti
          di approvvigionamento di gas naturale, possono  richiedere,
          per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla
          disciplina che prevede il diritto  di  accesso  dei  terzi,
          ovvero   dall'applicazione   delle    rispettive    tariffe
          regolamentate,  o  da  entrambe  le  fattispecie,   nonche'
          l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione  dei
          sistemi di  trasporto  e  certificazione  dei  gestori  dei
          sistemi di  trasporto.  L'esenzione  e'  accordata  per  un
          periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e
          per una quota della  nuova  capacita'  stabilita  caso  per
          caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. In caso di
          realizzazione di nuove infrastrutture di  interconnessione,
          l'esenzione  e'  accordata   previa   consultazione   delle
          autorita' competenti dello  Stato  membro  interessato.  La
          concessione di una esenzione dalla disciplina  che  prevede
          il diritto di accesso dei terzi,  perde  effetto  due  anni
          dopo la  data  della  relativa  concessione,  qualora  alla
          scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura
          non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la  data  della
          relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine
          l'infrastruttura non sia ancora operativa, a  meno  che  il
          Ministero, in  accordo  con  la  Commissione  europea,  non
          decida che il  ritardo  e'  dovuto  a  gravi  ostacoli  che
          esulano dal controllo del soggetto cui la deroga  e'  stata
          concessa.». 
                2. All'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239,  il
          comma 18 e' sostituito dal seguente: 
                  «18.  I  soggetti  che  investono,  direttamente  o
          indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture
          internazionali   di   interconnessione   con   Stati    non
          appartenenti all'Unione europea ai  fini  dell'importazione
          in  Italia  di  gas  naturale  o  nel  potenziamento  delle
          capacita' di trasporto  degli  stessi  gasdotti  esistenti,
          possono  richiedere  nei  corrispondenti  punti  d'ingresso
          della  rete  nazionale  dei   gasdotti,   il   diritto   di
          allocazione    prioritaria    nel    conferimento     della
          corrispondente nuova capacita'  realizzata  in  Italia.  Il
          diritto di allocazione prioritaria e' accordato,  caso  per
          caso, per un periodo non superiore a  25  anni  e  per  una
          quota della nuova capacita' stabilita caso per caso,  e  in
          base alle modalita'  di  conferimento  e  alle  tariffe  di
          trasporto, stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica
          e il gas. Tale diritto e'  accordato  dal  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  previo  parere   dell'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il
          termine di trenta  giorni  dalla  richiesta,  trascorso  il
          quale si intende reso positivamente. La concessione di  una
          allocazione prioritaria perde effetto due anni dopo la data
          della relativa concessione, qualora alla scadenza  di  tale
          termine la costruzione dell'infrastruttura non  sia  ancora
          iniziata,  e  cinque  anni  dopo  la  data  della  relativa
          concessione,  qualora  alla  scadenza   di   tale   termine
          l'infrastruttura non sia ancora operativa, a  meno  che  il
          Ministero non decida che  il  ritardo  e'  dovuto  a  gravi
          ostacoli che esulano dal  controllo  del  soggetto  cui  la
          deroga e' stata concessa.». 
                3.  Restano  ferme  le  esenzioni  e  le  allocazioni
          prioritarie accordate,  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, ai sensi della legge 23 agosto
          2004,  n.  239,  e  della  direttiva  2003/55/CE,  che   si
          intendono riferite anche agli obblighi  di  separazione  di
          cui all'art. 10, comma 1 e confermate con le  condizioni  e
          le modalita' per la  loro  applicazione  gia'  stabilite  e
          comunicate alla Commissione  europea  dal  Ministero  dello
          sviluppo economico. Il Ministero dello  sviluppo  economico
          provvede a designare alla Commissione europea i  rispettivi
          gestori. 
                4. (Abrogato). 
                5.  La  concessione  di  una  esenzione  o   di   una
          allocazione prioritaria di  cui  al  comma  4  puo'  essere
          subordinata a misure volte a promuovere la concorrenza e la
          liquidita' del sistema  nazionale  del  gas  naturale  e  a
          consentire l'accesso dei terzi alla capacita' esentata  non
          utilizzata.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 46 del  citato  decreto
          legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  46  (Disposizioni  in  materia   di   rapporti
          istituzionali).-  1.   Nell'osservanza   delle   rispettive
          competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del   mercato
          collaborano tra loro e si  prestano  reciproca  assistenza,
          anche al fine di assicurare la  piu'  efficace  regolazione
          dei mercati dell'energia elettrica e del  gas  naturale  in
          funzione della loro competitivita'  e  della  tutela  degli
          utenti. 
                2. I rapporti tra l'Autorita' per l'energia elettrica
          e il gas e l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
          mercato   sono   informati   al   principio   della   leale
          cooperazione  e  si  svolgono,  in  particolare,   mediante
          istruttorie   congiunte,   segnalazioni   e    scambi    di
          informazioni.  Nello  svolgimento  di  tali   rapporti   di
          reciproca collaborazione,  non  e'  opponibile  il  segreto
          d'ufficio. 
                3. Al fine dello svolgimento  efficace  e  coordinato
          delle attivita' e delle funzioni di cui ai  commi  1  e  2,
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e  l'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato stipulano tra  loro
          appositi protocolli d'intesa. 
                4. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          coopera con l'ACER, con le autorita' di  regolazione  degli
          altri Stati membri e con la Commissione europea al fine  di
          promuovere mercati interni dell'energia elettrica e del gas
          naturale   concorrenziali,    sicuri    e    ecologicamente
          sostenibili, nonche' l'efficace apertura  dei  mercati  per
          tutti i clienti  e  i  fornitori,  e  garantire  condizioni
          appropriate per  il  funzionamento  efficace  e  affidabile
          delle reti energetiche. 
                5. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          coopera   con   le   autorita'   di   regolazione   e    le
          Amministrazioni  competenti  degli  altri   Stati   membri,
          nonche'   con   l'ACER    in    ordine    alle    questioni
          transfrontaliere. 
                6. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          coopera con le autorita' di regolazione degli  altri  Stati
          membri dell'Unione europea, in particolare al fine di: 
                  a)   promuovere   soluzioni   pratiche   intese   a
          consentire una gestione ottimale delle reti, promuovere  le
          borse  dell'energia  elettrica  e  del   gas   naturale   e
          l'assegnazione  di  capacita'   transfrontaliere,   nonche'
          consentire un  adeguato  livello  minimo  di  capacita'  di
          interconnessione, anche attraverso nuove  interconnessioni,
          per  rendere  possibile  lo  sviluppo  di  una  concorrenza
          effettiva    e    il    miglioramento    della    sicurezza
          dell'approvvigionamento,  senza  discriminazioni   tra   le
          imprese fornitrici nei diversi Stati membri; 
                  b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete
          per i gestori dei sistemi di trasporto  interessati  e  gli
          altri operatori di mercato; 
                  c)  coordinare  lo   sviluppo   delle   norme   che
          disciplinano la gestione delle congestioni. 
                7. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          promuove la stipula di accordi  di  collaborazione  con  le
          altre autorita' nazionali di regolamentazione, al  fine  di
          promuovere la cooperazione in ambito regolamentare. 
                7-bis. L'Autorita' di regolazione per energia reti  e
          ambiente puo' consultare le pertinenti autorita' dei  paesi
          terzi e  cooperare  con  esse  relativamente  all'esercizio
          dell'infrastruttura del gas da e verso  i  paesi  terzi  al
          fine di garantire,  per  quanto  concerne  l'infrastruttura
          interessata,  la  coerente  applicazione  della   direttiva
          2009/73/CE, come modificata  dalla  direttiva  2019/692/UE,
          nel territorio e nelle acque territoriali italiane.».