Art. 11 
 
                Nomina da parte del giudice nazionale 
 
  1. Se la Commissione consultiva non e' istituita entro  il  termine
di cui al comma 1 dell'articolo  10,  il  soggetto  interessato  puo'
ricorrere al Presidente della Commissione  tributaria  regionale  del
Lazio per chiedere l'istituzione di detta Commissione. 
  2.  Se  l'Agenzia  delle  entrate  non  ha  nominato   almeno   una
personalita' indipendente e un  sostituto,  il  soggetto  interessato
puo' presentare ricorso al Presidente  della  Commissione  tributaria
regionale del Lazio per la nomina della personalita'  indipendente  e
del sostituto dall'elenco di cui all'articolo 12. 
  3. Se l'Agenzia delle entrate e le Autorita'  competenti  di  tutti
gli altri Stati membri interessati hanno omesso di farlo, il soggetto
interessato puo' presentare ricorso al Presidente  della  Commissione
tributaria regionale del Lazio  e  ai  tribunali  competenti  o  agli
organi di nomina nazionale degli altri Stati  membri  per  la  nomina
delle due personalita' indipendenti dall'elenco di  cui  all'articolo
12. Tali personalita' indipendenti nominano  il  presidente  mediante
sorteggio  dall'elenco  di   personalita'   indipendenti   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 4. 
  4. I soggetti interessati presentano la propria richiesta di nomina
delle personalita' indipendenti e dei loro sostituti a  ciascuno  dei
rispettivi Stati di residenza, se e' coinvolto nella  procedura  piu'
di un soggetto interessato, o agli  Stati  membri  le  cui  autorita'
competenti  hanno  omesso  di  nominare   almeno   una   personalita'
indipendente e  un  sostituto,  se  e'  coinvolto  un  solo  soggetto
interessato. 
  5. Il ricorso al Presidente della Commissione tributaria  regionale
del Lazio di cui ai commi da 1 a 4 puo' essere presentato  solo  dopo
che  sia  decorso  il   periodo   di   centoventi   giorni   indicato
dall'articolo 10, comma 1, ed entro trenta giorni dal decorso di tale
periodo. 
  6. Il Presidente della Commissione tributaria regionale  del  Lazio
decide con provvedimento reclamabile ai sensi  dell'articolo  28  del
decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546.  La   Commissione
tributaria  regionale  del  Lazio  notifica  il   provvedimento   del
Presidente al richiedente e lo comunica all'Agenzia delle entrate che
ne da' tempestiva notizia all'Autorita' competente degli altri  Stati
membri interessati. 
  7. Per quanto non previsto dai commi da 1 a  6,  si  applicano,  in
quanto compatibili, le norme relative alla procedura di nomina  degli
arbitri contenute nelle norme di cui al Titolo VIII del Libro IV  del
codice di procedura civile. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Il  testo  dell'articolo  28  del   citato   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, cosi' recita: 
                «Art. 28 Reclamo contro i provvedimenti presidenziali 
                1. Contro i provvedimenti del presidente  e'  ammesso
          reclamo da notificare alle  altre  parti  costituite  nelle
          forme di cui all'art. 20, commi 1 e  2,  entro  il  termine
          perentorio di giorni trenta  dalla  loro  comunicazione  da
          parte della segreteria. 
                2. Il reclamante, nel termine perentorio di  quindici
          giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilita'
          rilevabile d'ufficio, effettua il deposito  secondo  quanto
          disposto dall' art. 22, comma 1, osservato anche il comma 3
          dell'articolo richiamato. 
                3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica  del
          reclamo le altre parti possono presentare memorie. 
                4.  Scaduti  i   termini,   la   commissione   decide
          immediatamente il reclamo in camera di consiglio. 
                5. La  commissione  pronuncia  sentenza  se  dichiara
          l'inammissibilita' del ricorso o l'estinzione del processo;
          negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile  nella
          quale sono dati i provvedimenti  per  la  prosecuzione  del
          processo».