Art. 12 
 
               Elenco delle personalita' indipendenti 
 
  1. L'elenco delle personalita' indipendenti si compone di tutte  le
personalita' indipendenti nominate dagli Stati membri. 
  2. Ai fini della composizione dell'elenco di cui  al  comma  1,  il
Ministero dell'economia e delle finanze nomina almeno tre persone che
siano  competenti  e  indipendenti  e  in  grado   di   operare   con
imparzialita' e integrita', tenendo conto  dei  titoli  accademici  e
professionali di tali persone,  delle  loro  competenze,  della  loro
esperienza e della sussistenza di eventuali conflitti di interesse. 
  3. Fermi i requisiti di cui al comma  2,  possono  essere  nominati
come personalita' indipendenti anche magistrati ordinari in servizio,
purche' abbiano svolto per almeno cinque anni o  svolgano  da  almeno
cinque  anni  funzioni  giudicanti  di  legittimita',   che   abbiano
comprovata esperienza nel settore tributario. I  magistrati  ordinari
sono indicati al Ministro dell'economia e delle finanze dal Consiglio
superiore della magistratura. 
  4. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le procedure e  le  modalita'  relative  alla  composizione
dell'elenco delle  personalita'  indipendenti  di  nomina  nazionale,
nonche' alla rimozione delle stesse dal suddetto elenco.