Art. 17 
 
Violazione  degli  obblighi  derivanti  dalla   partecipazione   alla
  Commissione  consultiva  o  allaCommissione  per   la   risoluzione
  alternativa delle controversie 
 
  1. Le personalita' indipendenti  e  qualsiasi  altro  membro  della
Commissione  consultiva  o  della  Commissione  per  la   risoluzione
alternativa delle controversie sono tenuti al  segreto  d'ufficio  in
relazione alle informazioni che ricevono in qualita' di membri  delle
suddette Commissioni. 
  2. In caso di violazione degli  obblighi  di  cui  al  comma  1  si
applica l'articolo 622 del codice penale. 
  3. I soggetti  interessati  e  i  loro  rappresentanti  non  devono
divulgare le informazioni e  i  documenti  che  ricevono  durante  le
procedure  di  risoluzione  delle  controversie.  A  tal  fine   essi
presentano una dichiarazione alle Autorita'  competenti  degli  Stati
membri interessati, se richiesta nel corso delle suddette  procedure.
In caso di violazione degli obblighi di  riservatezza  da  parte  dei
suddetti soggetti, salvo che il fatto  costituisca  reato,  l'Agenzia
delle Entrate applica ai trasgressori una sanzione amministrativa  da
euro venticinquemila euro a  euro  centoventicinquemila,  secondo  le
modalita' e i termini di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il testo dell'articolo 622 del codice  penale,  cosi'
          recita: 
                «c.p. art. 622. Rivelazione di segreto professionale. 
                Chiunque, avendo notizia,  per  ragione  del  proprio
          stato o ufficio, o della propria professione o arte, di  un
          segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a
          proprio o altrui profitto, e' punito,  se  dal  fatto  puo'
          derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o  con
          la multa da euro 30 a euro 516 [c.p. 31]. 
                La pena e' aggravata  se  il  fatto  e'  commesso  da
          amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla
          redazione dei  documenti  contabili  societari,  sindaci  o
          liquidatori o se e' commesso da  chi  svolge  la  revisione
          contabile della societa'. 
                Il delitto e' punibile a querela della persona offesa
          [c.p. 120; c.p.p. 336]». 
              - La legge  24  novembre  1981  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O.