Art. 19 
 
Esecuzione  delle  decisioni  adottate  nell'ambito  delle  procedure
  amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie 
 
  1. In esecuzione delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 7
e 18, da cui  derivi  una  variazione  del  reddito  o  dell'imposta,
l'Agenzia delle entrate  dispone  il  rimborso  o  lo  sgravio  delle
imposte non dovute ovvero la riscossione delle imposte dovute. 
  2. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27  luglio  2000,
n. 212, ai fini dell'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1,  i
termini di cui all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono raddoppiati. 
  3.  Sulle  eventuali  maggiori  imposte  dovute  a  seguito   della
rideterminazione di cui agli articoli 7, comma 6, e 18, comma  3,  si
applicano le sanzioni, salvo il caso in cui queste siano  state  gia'
definite in  via  agevolata  secondo  quanto  stabilito  dalle  norme
vigenti, e gli interessi  a  decorrere  dalla  data  della  decisione
adottata ai sensi dei medesimi articoli 7 e 18. Nel solo caso in  cui
la pretesa erariale sia stata integralmente  annullata,  il  rimborso
delle sanzioni e' consentito previa presentazione di apposita istanza
da parte del soggetto interessato. 
  4. Nel caso di decisioni adottate ad esito delle procedure  di  cui
al comma 1, attivate da soggetti che abbiano definito ai sensi  degli
articoli 7, comma 6, e 18, comma 3, ai fini  dell'applicazione  delle
disposizioni del presente articolo si tiene conto  delle  somme  gia'
versate. 
  5. Le decisioni di cui al comma 1 sono attuate a condizione che  il
soggetto interessato accetti per iscritto le decisioni medesime entro
sessanta  giorni  dalla  relativa  comunicazione  e   contestualmente
rinunci ad altri mezzi di impugnazione,  con  riguardo  alla  materia
oggetto delle decisioni di cui agli articoli 7 e 18. Qualora  vi  sia
un contenzioso pendente in sede nazionale,  ai  fini  dell'attuazione
della decisione, il soggetto interessato deve  fornire  prova,  entro
sessanta giorni dalla data in cui  la  decisione  medesima  e'  stata
comunicata,  dell'avvenuto  deposito  presso  il  competente   organo
giurisdizionale dell'atto di rinuncia, anche parziale, al contenzioso
e ad altri mezzi di impugnazione. 
  6. Le decisioni di cui al comma 1, attuate ai sensi  del  comma  5,
costituiscono titolo per la riscossione delle somme  dovute  all'ente
impositore  e  per  il  pagamento  delle  somme  dovute  al  soggetto
interessato. 
  7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6  si  applicano  anche  se  il
rimborso, lo sgravio o  la  riscossione  si  riferiscono  ad  imposte
divenute definitive in Italia. 
  8. Nel caso in cui la decisione adottata ai sensi degli articoli  7
e 18 non venga  eseguita  dall'Agenzia  delle  entrate,  il  soggetto
interessato  puo'  presentare  ricorso  alla  commissione  tributaria
competente, secondo la procedura di cui all'articolo 70  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546  per  chiedere  l'esecuzione  di
detta decisione. 
  9. La decisione adottata ai sensi dell'articolo 18 non  puo'  avere
esecuzione qualora a seguito di ricorso del soggetto interessato,  il
Presidente della Commissione tributaria regionale del  Lazio  accerti
che una delle personalita' indipendenti nominate  non  possedeva,  al
momento della nomina o della decisione, i requisiti  di  indipendenza
di cui all'articolo 10. 
 
          Note all'art. 19: 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Il testo dell'articolo 3 della citata legge 27 luglio
          2000, n. 212, cosi' recita: 
                «Art. 3. Efficacia temporale delle norme tributarie 
                1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
                2. In  ogni  caso,  le  disposizioni  tributarie  non
          possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti  la
          cui scadenza  sia  fissata  anteriormente  al  sessantesimo
          giorno  dalla  data  della  loro  entrata   in   vigore   o
          dell'adozione  dei  provvedimenti  di  attuazione  in  esse
          espressamente previsti. 
                3. I termini di prescrizione e di decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.». 
              - Il testo dell'articolo  43  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          cosi' recita: 
                «Art. 43 Termine per l'accertamento 
                1.  Gli  avvisi   di   accertamento   devono   essere
          notificati, a pena di decadenza, entro il 31  dicembre  del
          quinto anno successivo a quello in cui e' stata  presentata
          la dichiarazione. 
                2.   Nei   casi   di   omessa   presentazione   della
          dichiarazione o di  presentazione  di  dichiarazione  nulla
          l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il 31
          dicembre del settimo anno successivo a  quello  in  cui  la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. (384) 
                3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato in aumento mediante la  notificazione  di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi da parte dell'Agenzia delle  entrate.  Nell'avviso
          devono essere specificamente indicati, a pena di  nullita',
          i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
          venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.». 
              - Per il testo dell'articolo 70 del decreto legislativo
          31 dicembre 1992, n. 546, si veda nelle  note  all'articolo
          18.