Art. 22 
 
                 Modifiche alle disposizioni vigenti 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.
546, al comma 1, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente lettera: 
  «h-bis)  la  decisione  di  rigetto  dell'istanza  di  apertura  di
procedura  amichevole  presentata  ai  sensi  della  direttiva   (UE)
2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli  Accordi
e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie  imposizioni
di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della  Convenzione  relativa
all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica  degli
utili di imprese associate n. 90/436/CEE;». 
  2. All'articolo 39 del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.
546, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
  «1-ter. Il processo tributario e'  altresi'  sospeso  nei  seguenti
casi: 
    a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui  sia  stata
presentata un'istanza di apertura di procedura  amichevole  ai  sensi
degli Accordi e  delle  Convenzioni  internazionali  per  evitare  le
doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte  ovvero  ai  sensi  della
Convenzione relativa all'eliminazione  delle  doppie  imposizioni  in
caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; 
    b) su richiesta del contribuente,  nel  caso  in  cui  sia  stata
presentata un'istanza di apertura di procedura  amichevole  ai  sensi
della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017.». 
  3. All'articolo 15 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma e' aggiunto il  seguente:
«Nel caso in cui sia  stata  presentata  un'istanza  di  apertura  di
procedura amichevole ai sensi  della  direttiva  (UE)  2017/1852  del
Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo,  disposta
ai sensi dell'articolo 39,  comma  1-ter,  lettera  b),  del  decreto
legislativo del 31 dicembre 1992, n.  546,  comporta  la  sospensione
della riscossione degli importi di cui al comma 1. In  tal  caso,  la
sospensione della riscossione e' effettuata dall'ufficio dell'Agenzia
delle entrate competente ed opera sino a conclusione delle  procedure
previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852.». 
  4.  All'articolo  31-quater  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al  comma  1,  lettera  a),  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, nonche' delle procedure di
risoluzione delle controversie in materia fiscale disciplinate  dalla
direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  19  del  citato
          decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   546,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 19 Atti impugnabili e oggetto del ricorso 
                1. Il ricorso puo' essere proposto avverso: 
                  a) l'avviso di accertamento del tributo; 
                  b) l'avviso di liquidazione del tributo; 
                  c) il provvedimento che irroga le sanzioni; 
                  d) il ruolo e la cartella di pagamento; 
                  e) l'avviso di mora; 
                  e-bis) l'iscrizione di ipoteca  sugli  immobili  di
          cui  all'articolo  77  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,   e   successive
          modificazioni; 
                  e-ter) il fermo di beni mobili  registrati  di  cui
          all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; 
                  f) gli  atti  relativi  alle  operazioni  catastali
          indicate nell' art. 2, comma 2; 
                  g) il rifiuto espresso o tacito della  restituzione
          di  tributi,  sanzioni  pecuniarie  ed  interessi  o  altri
          accessori non dovuti; 
                  h) il diniego o la  revoca  di  agevolazioni  o  il
          rigetto di domande di  definizione  agevolata  di  rapporti
          tributari; 
                  h-bis) la  decisione  di  rigetto  dell'istanza  di
          apertura di procedura amichevole presentata ai sensi  della
          direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre  2017
          o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali
          per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e'  parte
          ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione
          delle doppie imposizioni in caso di rettifica  degli  utili
          di imprese associate n. 90/436/CEE; 
                  i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda
          l'autonoma   impugnabilita'   davanti   alle    commissioni
          tributarie. 
                2. Gli  atti  espressi  di  cui  al  comma  1  devono
          contenere l' indicazione del  termine  entro  il  quale  il
          ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria
          competente, nonche' delle relative forme  da  osservare  ai
          sensi dell'art. 20. 
                3. Gli atti  diversi  da  quelli  indicati  non  sono
          impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti  autonomamente
          impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri.  La
          mancata notificazione di  atti  autonomamente  impugnabili,
          adottati precedentemente all' atto notificato, ne  consente
          l' impugnazione unitamente a quest'ultimo». 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  Convenzione  n.
          90/436/CEE si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  39  del  citato
          decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   546,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 39 Sospensione del processo 
                1.  Il  processo  e'  sospeso  quando  e'  presentata
          querela di falso o deve essere decisa in via  pregiudiziale
          una questione sullo stato o  la  capacita'  delle  persone,
          salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio. 
                1-bis.   La   commissione   tributaria   dispone   la
          sospensione del processo in ogni altro  caso  in  cui  essa
          stessa o altra commissione tributaria  deve  risolvere  una
          controversia dalla cui  definizione  dipende  la  decisione
          della causa. 
                1-ter. Il processo tributario e' altresi' sospeso nei
          seguenti casi: 
                  a) su richiesta conforme delle parti, nel  caso  in
          cui  sia  stata  presentata  un'istanza  di   apertura   di
          procedura  amichevole  ai  sensi  degli  Accordi  e   delle
          Convenzioni   internazionali   per   evitare   le    doppie
          imposizioni di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi  della
          Convenzione   relativa   all'eliminazione   delle    doppie
          imposizioni in caso di rettifica  degli  utili  di  imprese
          associate n. 90/436/CEE; 
              b) su richiesta del contribuente, nel caso in  cui  sia
          stata  presentata  un'istanza  di  apertura  di   procedura
          amichevole ai sensi  della  direttiva  (UE)  2017/1852  del
          Consiglio del 10 ottobre 2017.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 15 Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti
          non definitivi 
                Le imposte, i contributi ed  i  premi  corrispondenti
          agli  imponibili  accertati  dall'ufficio  ma  non   ancora
          definitivi, nonche' i relativi interessi, sono  iscritti  a
          titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di
          accertamento, per un terzo degli  ammontari  corrispondenti
          agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. 
                Nel caso in cui sia stata  presentata  un'istanza  di
          apertura di procedura amichevole ai sensi  della  direttiva
          (UE) 2017/1852  del  Consiglio  del  10  ottobre  2017,  la
          sospensione del processo, disposta ai  sensi  dell'articolo
          39, comma 1-ter, del decreto legislativo  del  31  dicembre
          1992, n. 546, comporta  la  sospensione  della  riscossione
          degli  importi  di  cui  al  comma  1.  In  tal  caso,   la
          sospensione della riscossione  e'  effettuata  dall'ufficio
          dell'Agenzia delle  entrate  competente  ed  opera  sino  a
          conclusione delle procedure previste dalla citata direttiva
          (UE) 2017/1852. 
                [Se  il  contribuente  ha  prodotto  ricorso,   dette
          imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli: 
                  a) dopo la decisione della  commissione  tributaria
          di  primo  grado,  fino  alla  concorrenza  di  due   terzi
          dell'imposta corrispondente  all'imponibile  o  al  maggior
          imponibile deciso dalla commissione stessa; 
                  b) dopo la decisione della  commissione  tributaria
          di secondo grado,  fino  alla  concorrenza  di  tre  quarti
          dell'imposta corrispondente  all'imponibile  o  al  maggior
          imponibile deciso da questa; 
                  c) dopo la decisione della commissione  centrale  o
          la  sentenza  della  corte   d'appello,   per   l'ammontare
          corrispondente all'imponibile o al  maggior  imponibile  da
          queste determinato.] 
                Le disposizioni dei  commi  precedenti  si  applicano
          anche per l'iscrizione a ruolo delle  ritenute  alla  fonte
          dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti  non
          ancora definitivi.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  31-quater  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 31-quater Rettifica in diminuzione del  reddito
          per  operazioni  tra  imprese   associate   con   attivita'
          internazionale 
                1. La rettifica in diminuzione  del  reddito  di  cui
          all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  puo'
          essere riconosciuta: 
                  a) in esecuzione  degli  accordi  conclusi  con  le
          autorita' competenti degli Stati  esteri  a  seguito  delle
          procedure    amichevoli    previste    dalle    convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni sui  redditi  o
          dalla Convenzione relativa  all'eliminazione  delle  doppie
          imposizioni in caso di rettifica  degli  utili  di  imprese
          associate,  con  atto  finale  e  dichiarazioni,  fatta   a
          Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva  con  legge  22
          marzo 1993, n. 99, nonche' delle procedure  di  risoluzione
          delle controversie in materia  fiscale  disciplinate  dalla
          direttiva (UE) del Consiglio 2017/1852, del Consiglio,  del
          10 ottobre 2017; 
                  b)   a   conclusione   dei   controlli   effettuati
          nell'ambito di attivita' di cooperazione  internazionale  i
          cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti; 
                  c) a seguito di istanza da parte  del  contribuente
          da presentarsi secondo le modalita' e  i  termini  previsti
          con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
          a fronte di una rettifica in aumento definitiva e  conforme
          al principio di libera concorrenza effettuata da uno  Stato
          con il quale e' in vigore una convenzione  per  evitare  le
          doppie imposizioni sui redditi  che  consenta  un  adeguato
          scambio di informazioni. Resta  ferma,  in  ogni  caso,  la
          facolta' per il contribuente  di  richiedere  l'attivazione
          delle procedure amichevoli di cui alla lettera a),  ove  ne
          ricorrano i presupposti.».