Art. 5 
 
                          Fase istruttoria 
 
  1. L'Agenzia delle entrate puo' chiedere  al  soggetto  interessato
entro tre mesi dalla data di  ricevimento  dell'istanza  informazioni
supplementari  specifiche  qualora  lo  ritenga  necessario  a   fini
istruttori. 
  2. I soggetti che ricevono la richiesta dell'Agenzia delle  entrate
rispondono entro tre mesi dalla data  di  ricezione  della  richiesta
stessa e contemporaneamente trasmettono  copia  della  risposta  alle
Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. I soggetti
di cui all'articolo 3, comma 12, rispondono  solo  all'Agenzia  delle
entrate, che trasmette contemporaneamente una  copia  della  risposta
alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati.  Tali
informazioni supplementari si intendono ricevute da tutti  gli  Stati
membri interessati alla data del ricevimento. 
  3. Entro sei  mesi  dalla  data  della  ricezione  dell'istanza  di
apertura di procedura amichevole o, entro  sei  mesi  dalla  data  di
ricezione delle informazioni di  cui  al  comma  1,  l'Agenzia  delle
entrate puo' decidere di risolvere la questione  controversa  in  via
unilaterale, senza coinvolgere le altre  Autorita'  competenti  degli
Stati  membri  interessati,  dandone  tempestiva   comunicazione   ai
soggetti interessati e alle Autorita' competenti  degli  altri  Stati
membri. In tal caso, non si da' seguito  alle  procedure  di  cui  al
presente decreto legislativo.