Art. 6 
 
            Decisione dell'Autorita' competente in merito 
           all'istanza di apertura di procedura amichevole 
 
  1.  L'Agenzia  delle  entrate  adotta  una  decisione   in   merito
all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di apertura  di  procedura
amichevole entro  sei  mesi  dalla  data  di  ricezione  dell'istanza
medesima, o entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni
di cui all'articolo  5,  comma  1,  dandone  tempestiva  notifica  ai
soggetti interessati e comunicazione alle Autorita' competenti  degli
altri Stati membri coinvolti. 
  2. L'istanza di apertura di procedura amichevole e'  rigettata  nei
seguenti casi: 
    a) l'istanza non contiene le informazioni di cui agli articoli  3
e 5, ovvero le informazioni supplementari,  se  richieste,  non  sono
state trasmesse entro il termine di cui all'articolo 5, comma 2; 
    b) non vi e' alcuna questione controversa; 
    c) l'istanza non e' stata presentata entro il termine di tre anni
di cui all'articolo 3, comma 1; 
    d)  e'  intervenuta  sulla  questione  controversa  una  sentenza
passata in giudicato  o  una  decisione  del  giudice  a  seguito  di
conciliazione ai  sensi  degli  articoli  48  e  48-bis  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
  3.  Nell'informare  il  soggetto   interessato   ai   sensi   delle
disposizioni di cui al comma 1,  l'Agenzia  delle  entrate  indica  i
motivi che hanno determinato il rigetto dell'istanza. 
  4.  Qualora  l'Agenzia  delle  entrate  non  abbia  notificato  una
decisione in merito all'istanza entro il termine di cui al  comma  1,
detta istanza si considera accolta. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo degli articoli 48 e  48-bis  del  citato
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si veda nelle
          note all'articolo 3.