Art. 9 
 
                      Richiesta di istituzione 
                    della Commissione consultiva 
 
  1.  Il  soggetto  interessato  puo'  presentare  all'Agenzia  delle
entrate  e  all'Autorita'  competente  degli   altri   Stati   membri
interessati la richiesta di istituire una Commissione  consultiva  ai
fini dell'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie. 
  2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 12,  possono  presentare
la richiesta di istituire una Commissione  consultiva,  in  deroga  a
quanto previsto dal comma 1, soltanto all'Agenzia delle entrate, che,
entro due mesi dalla  data  di  ricezione  della  richiesta,  ne  da'
simultanea notifica  alle  Autorita'  competenti  degli  altri  Stati
membri interessati. Alla data di tale notifica, la suddetta richiesta
si intende presentata da parte dei soggetti di  cui  all'articolo  3,
comma 12,  alle  Autorita'  competenti  di  tutti  gli  Stati  membri
interessati. 
  3. La Commissione consultiva e' istituita nei seguenti casi: 
    a) quando l'istanza di apertura di procedura amichevole e'  stata
rigettata da almeno una, ma non  da  tutte  le  Autorita'  competenti
degli altri Stati membri interessati; 
    b) quando l'istanza di apertura di procedura amichevole e'  stata
rigettata  da  tutte  le  Autorita'  competenti  degli  Stati  membri
interessati ed e' stata emessa una sentenza  favorevole  al  soggetto
interessato, a seguito del ricorso da esso presentato nel caso di cui
al comma 1 dell'articolo 8 presso  il  tribunale  competente  di  uno
degli Stati membri interessati avverso la  decisione  di  rigetto  da
parte dell'Autorita' competente di detto Stato membro; 
    c) quando le Autorita' competenti degli Stati membri  interessati
hanno accolto l'istanza di apertura di procedura  amichevole  ma  non
sono riuscite a raggiungere un accordo su come risolvere la questione
controversa mediante procedura amichevole entro  il  termine  di  cui
all'articolo 7, commi 1 o 2. 
  4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), il soggetto  interessato
puo' presentare la richiesta di istituire una Commissione  consultiva
solo se: 
    a) ai sensi dell'ordinamento interno dello Stato membro in cui e'
stata emessa la decisione  di  rigetto  non  puo'  essere  presentato
ricorso avverso tale decisione; 
    b) non esiste un contenzioso pendente; 
    c) il soggetto interessato ha  formalmente  rinunciato,  mediante
una dichiarazione scritta, a presentare ricorso avverso la  decisione
di rigetto. 
  5. La richiesta di  istituzione  della  Commissione  consultiva  e'
presentata per iscritto entro cinquanta giorni dalla ricezione  della
comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, o all'articolo 7, comma
5, o entro cinquanta  giorni  dalla  pronuncia  della  decisione  del
tribunale competente di cui al comma 3 lettera b). 
  6. Nel caso in  cui  sulla  questione  controversa  intervenga  una
sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice  a  seguito
di conciliazione ai sensi degli articoli  48  e  48-bis  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prima della presentazione della
richiesta per l'istituzione della Commissione consultiva ai sensi del
comma 3, lettera c), l'Agenzia delle  entrate  informa  le  Autorita'
competenti  degli  altri  Stati  membri  interessati  degli   effetti
preclusivi della decisione in merito all'accesso  alla  procedura  di
risoluzione delle controversie. 
  7. L'Agenzia delle entrate  rifiuta  l'accesso  alla  procedura  di
risoluzione delle controversie nei casi in cui siano state  irrogate,
nell'ambito dell'ordinamento interno, pene per uno dei delitti di cui
al Titolo II del  decreto  legislativo  10  marzo  2000,  n.  74,  in
relazione al reddito o al patrimonio oggetto di rettifica. 
  8. L'Agenzia delle entrate puo' altresi' rifiutare  l'accesso  alla
procedura di risoluzione  delle  controversie  quando  una  questione
controversa non comporta una doppia imposizione. In tal caso, essa ne
da' tempestiva comunicazione al soggetto interessato e alle Autorita'
competenti degli altri Stati membri interessati. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo degli articoli 48 e  48-bis  del  citato
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si veda nelle
          note all'articolo 3. 
              - Il Titolo II del citato decreto legislativo 10  marzo
          2000, n. 74, e' cosi' rubricato: 
                «Titolo II DELITTI».