Art. 3 Modificazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Deroghe). - 1. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai conducenti dei veicoli: a) la cui velocita' massima autorizzata non supera i 45 km/h; b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto e' effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi; c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; d) per i quali e' necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimita' della piu' vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attivita' principale del conducente; e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali; f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un'altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all'articolo 14; g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali; h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attivita', a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attivita' principale del conducente. 2. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta quando ricorrano le seguenti circostanze: a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente; b) i conducenti non offrono servizi di trasporto; c) il trasporto e' occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale. 3. Ai fini della lettera c) del comma 2, si intende: a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida e' richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purche' la specifica attivita' di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito; b) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformita' alle pertinenti normative sulla circolazione stradale. 4. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attivita' di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attivita' principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.».