Art. 3 
 
Modificazioni all'articolo 16 del  decreto  legislativo  21  novembre
                            2005, n. 286 
 
  1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 16  (Deroghe). - 1. La qualificazione di  cui  all'articolo
14 non e' richiesta ai conducenti dei veicoli: 
      a) la cui velocita' massima autorizzata non supera i 45 km/h; 
      b) ad uso delle forze  armate,  della  protezione  civile,  del
corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di  polizia  e  dei
servizi  di  trasporto  sanitario  di  emergenza,  o  messi  a   loro
disposizione, quando il trasporto e'  effettuato  in  conseguenza  di
compiti assegnati a tali servizi; 
      c) sottoposti a prove  su  strada  a  fini  di  perfezionamento
tecnico, riparazione o manutenzione,  o  ai  conducenti  dei  veicoli
nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; 
      d) per i quali e' necessaria una patente di categoria D o D1  e
che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso
o da un centro di manutenzione  ubicato  in  prossimita'  della  piu'
vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del  trasporto,
a condizione che la guida del  veicolo  non  costituisca  l'attivita'
principale del conducente; 
      e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni  di
salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto  di  aiuti
umanitari a fini non commerciali; 
      f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da  candidati
al  conseguimento  della  patente  di  guida  o  di   un'abilitazione
professionale alla guida, ovvero  da  soggetti  che  frequentano  una
formazione alla guida  supplementare  nell'ambito  dell'apprendimento
sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un  istruttore  di
guida  o  da   un'altra   persona   titolare   della   qualificazione
professionale di cui all'articolo 14; 
      g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a  fini
non commerciali; 
      h)  che  trasportano  materiale,  attrezzature   o   macchinari
utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria  attivita',  a
condizione che la  guida  dei  veicoli  non  costituisca  l'attivita'
principale del conducente. 
    2. La qualificazione di cui  all'articolo  14  non  e'  richiesta
quando ricorrano le seguenti circostanze: 
      a)  i  conducenti  di  veicoli  operano  in  zone  rurali   per
approvvigionare l'impresa stessa del conducente; 
      b) i conducenti non offrono servizi di trasporto; 
      c) il trasporto e' occasionale e non incidente sulla  sicurezza
stradale. 
    3. Ai fini della lettera c) del comma 2, si intende: 
      a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la  cui
guida e' richiesta la patente di guida delle categorie  C1,  C1E,  C,
CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno  la  qualifica
di conducenti professionali  e  purche'  la  specifica  attivita'  di
autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito; 
      b) non incidente sulla sicurezza  stradale:  il  trasporto  non
eccezionale svolto in conformita'  alle  pertinenti  normative  sulla
circolazione stradale. 
    4. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e'  richiesta  ai
conducenti di veicoli utilizzati o  noleggiati  senza  conducente  da
imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca  per
il trasporto di merci nell'ambito della loro  attivita'  di  impresa,
salvo quando la  guida  non  rientri  nell'attivita'  principale  del
conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in  cui  si  trova
l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio  o  in
leasing.».