Art. 4 Modificazioni all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «Art. 20 (Formazione periodica). - 1. I conducenti titolari della qualificazione di cui all'articolo 14 hanno l'obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione periodica secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4. 2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento che consente al titolare della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della propria attivita', con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla salute, alla sicurezza sul lavoro e alla riduzione dell'impatto ambientale della guida. 3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base della disciplina dettata con il decreto di cui all'articolo 19, comma 5-bis. 4. Al termine del corso di formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma al conducente la validita' della qualificazione di cui all'articolo 14.».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal presente decreto: «Art. 20. (Formazione periodica). - 1. I conducenti titolari della qualificazione di cui all'articolo 14 hanno l'obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione periodica secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4. 2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento che consente al titolare della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della propria attivita', con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla salute, alla sicurezza sul lavoro e alla riduzione dell'impatto ambientale della guida. 3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base della disciplina dettata con il decreto di cui all'articolo 19, comma 5-bis. 4. Al termine del corso di formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma al conducente la validita' della qualificazione di cui all'articolo 14.". 5. [I conducenti che devono seguire un corso di formazione periodica per il trasporto di merci che, in precedenza, avevano gia' seguito un corso di formazione periodica per il trasporto di persone, e viceversa, sono esentati dall'obbligo di frequenza delle parti comuni]. 6. [Il comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validita' sia scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €(euro) 143 a €(euro) 573. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.»]. 7. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente»; b) al comma 1, dopo le parole: «ovvero della patente di guida», sono inserite le seguenti: «o della carta di qualificazione del conducente».