Art. 4 
 
Modificazioni all'articolo 20 del  decreto  legislativo  21  novembre
                            2005, n. 286 
 
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.
286, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: 
    «Art. 20 (Formazione periodica). - 1. I conducenti titolari della
qualificazione di cui all'articolo 14 hanno l'obbligo  di  rinnovarla
periodicamente ogni cinque anni,  frequentando  corsi  di  formazione
periodica secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4. 
    2. La formazione  periodica  consiste  in  un  aggiornamento  che
consente al titolare della carta di qualificazione del conducente  di
perfezionare  le  conoscenze  essenziali  per  lo  svolgimento  della
propria  attivita',  con  particolare  riferimento   alla   sicurezza
stradale, alla salute, alla sicurezza sul  lavoro  e  alla  riduzione
dell'impatto ambientale della guida. 
    3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti  di
cui all'articolo 19, comma 3, sulla base della disciplina dettata con
il decreto di cui all'articolo 19, comma 5-bis. 
    4. Al termine del corso di  formazione  periodica,  il  Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti  conferma  al  conducente  la
validita' della qualificazione di cui all'articolo 14.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
          decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.   286,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 20. (Formazione periodica).  -  1.  I  conducenti
          titolari della qualificazione di cui all'articolo 14  hanno
          l'obbligo di rinnovarla periodicamente  ogni  cinque  anni,
          frequentando  corsi  di  formazione  periodica  secondo  le
          modalita' di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4. 
              2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento
          che consente al titolare della carta di qualificazione  del
          conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per  lo
          svolgimento  della  propria  attivita',   con   particolare
          riferimento alla  sicurezza  stradale,  alla  salute,  alla
          sicurezza  sul  lavoro  e   alla   riduzione   dell'impatto
          ambientale della guida. 
              3. I corsi di formazione sono organizzati  da  uno  dei
          soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base  della
          disciplina dettata con il decreto di cui  all'articolo  19,
          comma 5-bis. 
              4. Al termine del corso  di  formazione  periodica,  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma  al
          conducente  la  validita'  della  qualificazione   di   cui
          all'articolo 14.". 
              5.  [I  conducenti  che  devono  seguire  un  corso  di
          formazione periodica per il  trasporto  di  merci  che,  in
          precedenza, avevano gia' seguito  un  corso  di  formazione
          periodica per il trasporto di persone,  e  viceversa,  sono
          esentati dall'obbligo di frequenza delle parti comuni]. 
              6.  [Il  comma  7   dell'articolo   126   del   decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni, e' sostituito  dal  seguente:  «7.  Chiunque
          guida con patente o carta di qualificazione del  conducente
          la cui validita' sia  scaduta  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da €(euro) 143  a
          €(euro)  573.  Alla   violazione   consegue   la   sanzione
          amministrativa accessoria del ritiro della patente o  della
          carta di qualificazione del conducente,  secondo  le  norme
          del capo I, sezione II, del titolo VI.»]. 
              7. All'articolo 216 del decreto legislativo  30  aprile
          1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modifiche: 
                a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzione
          accessoria del ritiro dei documenti di circolazione,  della
          targa,  della  patente  di   guida   o   della   carta   di
          qualificazione del conducente»; 
                b) al comma 1, dopo le parole: «ovvero della  patente
          di guida», sono inserite le seguenti:  «o  della  carta  di
          qualificazione del conducente».