Art. 5 
 
Modificazioni all'articolo 21 del  decreto  legislativo  21  novembre
                            2005, n. 286 
 
  1. L'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005,  n.  286
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 21 (Luogo di svolgimento della  qualificazione  iniziale  e
della formazione periodica). - 1. I conducenti  di  cui  all'articolo
15, comma 1, lettere a) e  b),  che  hanno  stabilito  in  Italia  la
residenza  anagrafica  ovvero   la   residenza   normale   ai   sensi
dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nonche'  i  conducenti  cittadini  di  un  paese   non   appartenente
all'Unione europea o allo Spazio  economico  europeo,  dipendenti  di
un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia seguono in Italia i
corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.».