Art. 6 
 
Modificazioni all'articolo 22 del  decreto  legislativo  21  novembre
                            2005, n. 286 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, lettera a), le parole «regolamento (CE)  484/2002»
sono sostituite dalle parole: «regolamento (CE) 1072/2009, recante il
codice unionale armonizzato "95"»; 
    b) al comma 6, lettera b), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, sono definite  le  modalita'  di  rilascio  della  carta  di
qualificazione del conducente e di apposizione  del  codice  unionale
"95"». 
    c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Gli attestati
di conducente che non recano indicazione del codice "95"  dell'Unione
e che sono  stati  rilasciati  prima  dell'entrata  in  vigore  della
presente disposizione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.
1072/2009, al fine di certificare la  conformita'  alle  prescrizioni
sulla formazione previste dal presente decreto, sono  accettati  come
prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  22  del  citato
          decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.   286,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  22.  (Codice  unionale).  -  1.  Ai  fini  del
          possesso della carta di qualificazione del  conducente,  la
          qualificazione iniziale  e  la  formazione  periodica  sono
          comprovate mediante l'apposizione sulla  patente  di  guida
          italiana del codice unionale armonizzato «95»,  secondo  le
          modalita' di cui ai commi 2 e 3. 
              2. In corrispondenza  della  categoria  di  patente  di
          guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal  conducente,  deve
          essere indicato il codice unionale armonizzato  95,  se  il
          conducente ha conseguito la  carta  di  qualificazione  del
          conducente per il trasporto di cose e la data  di  scadenza
          della  qualificazione  iniziale  ovvero  della   formazione
          periodica. 
              3. In corrispondenza  della  categoria  di  patente  di
          guida D1, D, D1E, ovvero DE posseduta dal conducente,  deve
          essere indicato il codice unionale armonizzato «95», se  il
          conducente ha conseguito la  carta  di  qualificazione  del
          conducente per  il  trasporto  di  persone  e  la  data  di
          scadenza di validita' della qualificazione iniziale  ovvero
          della formazione periodica. 
              3-bis.  La  qualificazione  iniziale  e  la  formazione
          periodica di  conducenti,  titolari  di  patenti  di  guida
          rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da
          parte   dei   competenti   uffici   del   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, del  documento  «carta  di  qualificazione  del
          conducente formato card»,  conforme  all'allegato  II,  sul
          quale, in corrispondenza della patente di guida  posseduta,
          per la  quale  il  documento  e'  rilasciato,  deve  essere
          indicato il codice unionale armonizzato «95» e la  data  di
          scadenza di validita' della qualificazione iniziale e della
          formazione  periodica  per  ciascun  tipo  di  abilitazione
          eventualmente posseduta. 
              4. L'Italia riconosce la carta  di  qualificazione  del
          conducente rilasciata dagli altri Stati membri  dell'Unione
          europea o dello Spazio economico europeo. 
              5.  Il  rilascio  della  carta  di  qualificazione  del
          conducente e' subordinata  al  possesso  della  patente  di
          guida in corso di validita'. 
              6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata
          da uno Stato non appartenente  all'Unione  europea  o  allo
          Spazio  economico  europeo,  dipendenti,  in  qualita'   di
          autista,  da  un'impresa  stabilita  in  uno  Stato  membro
          diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione  iniziale
          e la formazione periodica  per  l'esercizio  dell'attivita'
          professionale di guida per il trasporto di merci mediante: 
                a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento
          (CE) 1072/2009,  recante  il  codice  unionale  armonizzato
          "95"; 
                b)  la  carta  di  qualificazione   del   conducente,
          rilasciata dalla Stato membro ove e'  stabilita  l'impresa,
          recante il codice unionale armonizzato  «95».  Con  decreto
          del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, sono definite le modalita' di rilascio della carta
          di qualificazione  del  conducente  e  di  apposizione  del
          codice unionale "95". 
              6-bis. Gli  attestati  di  conducente  che  non  recano
          indicazione del codice «95» dell'Unione e  che  sono  stati
          rilasciati prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione a norma dell'articolo 5 del  regolamento  (CE)
          n. 1072/2009, al fine di certificare  la  conformita'  alle
          prescrizioni  sulla  formazione   previste   dal   presente
          decreto, sono accettati come prova di  qualificazione  fino
          al loro termine di scadenza. 
              7. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata
          da uno Stato non appartenente  all'Unione  europea  o  allo
          Spazio  economico  europeo,  dipendenti,  in  qualita'   di
          autista,  da  un'impresa  stabilita  in  uno  Stato  membro
          diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione  iniziale
          e la formazione periodica  per  l'esercizio  dell'attivita'
          professionale del trasporto di persone mediante il possesso
          di uno dei seguenti titoli: 
                a)  la  carta  di  qualificazione   del   conducente,
          rilasciata dalla Stato membro ove e'  stabilita  l'impresa,
          recante il codice unionale armonizzato «95»; 
                b) certificato rilasciato da uno  Stato  membro,  del
          quale l'Italia abbia riconosciuto validita'  su  territorio
          nazionale a condizione di reciprocita' (62). 
              7-bis. Non si applicano i criteri di propedeuticita' di
          cui all'articolo 125, comma 1, del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285,  e  successive  modificazioni,  ed  e'
          consentito conseguire la  patente  di  guida  di  categoria
          corrispondente   alla   patente   estera   posseduta,    al
          dipendente, in qualita' di autista,  da  un'impresa  avente
          sede in Italia e titolare di carta  di  qualificazione  del
          conducente rilasciata in Italia per mera  esibizione  della
          patente  di  guida   posseduta,   ovvero   a   seguito   di
          qualificazione iniziale o formazione periodica, che: 
                a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno
          Stato  con  il  quale  non  sussistono  le  condizioni   di
          reciprocita' richieste  dall'articolo  136,  comma  1,  del
          decreto legislativo n. 285 del 1992, e che ha stabilito  la
          propria residenza in Italia, anche oltre il termine  di  un
          anno di cui al comma 1 del predetto articolo 136; 
                b) sia titolare di patente rilasciata  da  uno  Stato
          membro  dell'Unione  europea,  su  conversione  di  patente
          rilasciata da Stato terzo con il quale  non  sussistono  le
          condizioni di  reciprocita'  richieste  dall'articolo  136,
          comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada
          di validita'. 
                7-ter. All'atto del  rilascio  della  patente,  sulla
          stessa e'  apposto  il  codice  unionale  «95»,  secondo  i
          criteri di cui ai commi 2 e 3,  in  relazione  al  tipo  di
          abilitazione consentita dalla patente conseguita  ai  sensi
          del  comma  7-bis,  nonche'  la  data  di  scadenza   della
          qualificazione  iniziale  o  della   formazione   periodica
          coincidente con quella della carta  di  qualificazione  del
          conducente precedentemente posseduta.».