Art. 6 Modificazioni all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 1. All'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, lettera a), le parole «regolamento (CE) 484/2002» sono sostituite dalle parole: «regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato "95"»; b) al comma 6, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalita' di rilascio della carta di qualificazione del conducente e di apposizione del codice unionale "95"». c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Gli attestati di conducente che non recano indicazione del codice "95" dell'Unione e che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, al fine di certificare la conformita' alle prescrizioni sulla formazione previste dal presente decreto, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal presente decreto: «Art. 22. (Codice unionale). - 1. Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida italiana del codice unionale armonizzato «95», secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3. 2. In corrispondenza della categoria di patente di guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica. 3. In corrispondenza della categoria di patente di guida D1, D, D1E, ovvero DE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato «95», se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validita' della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica. 3-bis. La qualificazione iniziale e la formazione periodica di conducenti, titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del documento «carta di qualificazione del conducente formato card», conforme all'allegato II, sul quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta, per la quale il documento e' rilasciato, deve essere indicato il codice unionale armonizzato «95» e la data di scadenza di validita' della qualificazione iniziale e della formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione eventualmente posseduta. 4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente e' subordinata al possesso della patente di guida in corso di validita'. 6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale di guida per il trasporto di merci mediante: a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato "95"; b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove e' stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato «95». Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalita' di rilascio della carta di qualificazione del conducente e di apposizione del codice unionale "95". 6-bis. Gli attestati di conducente che non recano indicazione del codice «95» dell'Unione e che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, al fine di certificare la conformita' alle prescrizioni sulla formazione previste dal presente decreto, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza. 7. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale del trasporto di persone mediante il possesso di uno dei seguenti titoli: a) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove e' stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato «95»; b) certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale l'Italia abbia riconosciuto validita' su territorio nazionale a condizione di reciprocita' (62). 7-bis. Non si applicano i criteri di propedeuticita' di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed e' consentito conseguire la patente di guida di categoria corrispondente alla patente estera posseduta, al dipendente, in qualita' di autista, da un'impresa avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, ovvero a seguito di qualificazione iniziale o formazione periodica, che: a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocita' richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e che ha stabilito la propria residenza in Italia, anche oltre il termine di un anno di cui al comma 1 del predetto articolo 136; b) sia titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocita' richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validita'. 7-ter. All'atto del rilascio della patente, sulla stessa e' apposto il codice unionale «95», secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, in relazione al tipo di abilitazione consentita dalla patente conseguita ai sensi del comma 7-bis, nonche' la data di scadenza della qualificazione iniziale o della formazione periodica coincidente con quella della carta di qualificazione del conducente precedentemente posseduta.».