Art. 9 
 
           Rete dell'Unione europea delle patenti di guida 
 
  1. Dopo l'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285 e' inserito il seguente: 
    «Art. 116-bis (Rete dell'Unione europea delle patenti di  guida).
- 1. Lo scambio di  informazioni  con  gli  altri  Stati  dell'Unione
europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio,  alla
conversione, ai duplicati, ai rinnovi di  validita'  e  alle  revoche
delle patenti avviene mediante  la  rete  dell'Unione  europea  delle
patenti di guida, di seguito "rete". 
    2. La rete  puo'  essere  utilizzata  anche  per  lo  scambio  di
informazioni per finalita' di controllo previste  dalla  legislazione
dell'Unione. 
    3. L'accesso alla rete e' protetto. Lo  scambio  di  informazioni
sulla rete dell'Unione europea si  conforma  alle  norme  vigenti  in
materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla  stessa  e'
consentita esclusivamente alle autorita' competenti responsabili  per
il rilascio, la gestione ed il controllo e delle patenti di  guida  e
delle qualificazioni dei conducenti professionali.».