Art. 2 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua e definisce, nell'«Allegato A», le
condizioni del contratto base  di  assicurazione  obbligatoria  della
responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli,
limitatamente ai soli veicoli  a  motore,  quali  le  autovetture,  i
motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei  consumatori,  ai  fini
dell'adempimento dell'obbligo di legge di cui  all'articolo  122  del
codice delle assicurazioni. 
  2. Nell'allegato di cui al  comma  1,  sono  altresi'  definite  le
condizioni  aggiuntive  al  contratto   base,   liberamente   offerte
dall'impresa, ovvero le clausole limitative e  di  ampliamento  della
copertura assicurativa r.c. auto che  incidono  sulla  diminuzione  o
aumento del premio e le ulteriori clausole di riduzione o di  aumento
del premio. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Si riporta l'articolo 122 del decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209: 
              «Art. 122. (Veicoli a motore). - 1. I veicoli a  motore
          senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi,
          non possono essere posti in circolazione su strade  di  uso
          pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti
          dall'assicurazione per la responsabilita'  civile  verso  i
          terzi prevista  dall'articolo  2054  del  codice  civile  e
          dall'articolo 91, comma 2,  del  codice  della  strada.  Il
          regolamento,   adottato   dal   Ministro   dello   sviluppo
          economico, su proposta dell'IVASS, individua  la  tipologia
          di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le  aree
          equiparate a quelle di uso pubblico. 
              2. L'assicurazione comprende la responsabilita'  per  i
          danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il
          titolo in base al quale e' effettuato il trasporto. 
              3.  L'assicurazione  non  ha  effetto   nel   caso   di
          circolazione avvenuta contro la volonta' del  proprietario,
          dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di  riservato
          dominio o del locatario in caso di  locazione  finanziaria,
          fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma  1,  lettera
          d),  a  partire  dal  giorno   successivo   alla   denuncia
          presentata all'autorita' di pubblica sicurezza.  In  deroga
          all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice
          civile l'assicurato ha diritto al  rimborso  del  rateo  di
          premio, relativo al residuo periodo  di  assicurazione,  al
          netto  dell'imposta  pagata  e  del   contributo   previsto
          dall'articolo 334. 
              4. L'assicurazione copre anche la responsabilita' per i
          danni causati nel  territorio  degli  altri  Stati  membri,
          secondo le condizioni ed entro  i  limiti  stabiliti  dalle
          legislazioni  nazionali  di   ciascuno   di   tali   Stati,
          concernenti     l'assicurazione     obbligatoria      della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie  eventualmente
          previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato  in
          cui stazionano abitualmente.»