Art. 4 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da  una
prova orale. 
  2. Le prove scritte consistono nella stesura di un elaborato, senza
l'ausilio di strumenti informatici. La prima prova scritta  verte  su
patologia speciale medica, con correlati aspetti di medicina legale e
del lavoro; la seconda prova scritta verte  su  un  caso  pratico,  a
scelta  del  candidato,  tra  tre  casi  clinici  prospettati   dalla
commissione. 
  3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  riportato
in ciascuna  prova  scritta  una  votazione  non  inferiore  a  21/30
(ventuno/trentesimi). 
  4. La prova  orale  verte,  oltre  che  sulla  materia  oggetto  di
entrambe le prove scritte di cui al comma 2, sulle seguenti materie: 
    a) traumatologia e medicina di urgenza; 
    b) semeiotica medica e chirurgica; 
    c) igiene, medicina preventiva e salute pubblica; 
    d) medicina legale e delle assicurazioni; 
    e) norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
    f) medicina del lavoro; 
    g)  elementi  di  oculistica,  otorinolaringoiatria,   ortopedia,
neuropsichiatria, psicologia sociale e del lavoro; 
    h)  elementi  di  medicina  delle  grandi   emergenze   e   delle
catastrofi; 
    i) elementi di medicina dello sport; 
    l)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare
riguardo al Dipartimento,  e  ordinamento  del  personale  del  Corpo
nazionale. 
  5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della domanda, tra quelle  indicate  nel  bando  di  concorso,  e  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
  6. La prova orale si intende superata se il candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).