Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante dall'articolo 3,  paragrafo  1,  lettera  d,
dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato  in
euro 4.226 annui ad anni  alterni  a  decorrere  dall'anno  2019,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.