(Accordo-art. 1)
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  ITALIANA ED IL  GOVERNO  DEL
  TURKMENISTAN SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA. 
 
    Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed   il   Governo   del
Turkmenistan (denominati in seguito la «Parte» o le «Parti»): 
      ribadendo   il   loro   impegno   alle   norme   universalmente
riconosciute del diritto internazionale e agli scopi ed  ai  principi
della Carta delle Nazioni Unite; 
      sulla  base  del  rispetto   reciproco   per   la   sovranita',
l'indipendenza, l'integrita' territoriale dei propri  Stati  e  della
non interferenza negli affari interni dell'altro Stato; 
      tenendo in considerazione lo status di  neutralita'  permanente
del Turkmenistan; 
      tenendo in considerazione l'appartenenza dell'Italia all'Unione
Europea; 
      desiderosi di  accrescere  la  cooperazione  tra  i  rispettivi
Ministeri della Difesa delle Parti; 
      accomunati dalla condivisa idea che le interazioni nel  settore
della Difesa rafforzeranno le relazioni tra le Parti, 
 
                   Hanno concordato quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
                          Principi e scopi 
 
    La  cooperazione  tra  le  Parti,  regolata   dai   principi   di
uguaglianza, reciprocita' e mutuo interesse, avverra' in  conformita'
alla legislazione nazionale  e  agli  obblighi  internazionali  delle
Parti, al fine di mantenere, promuovere e sviluppare la  cooperazione
nel campo della Difesa.