Art. 12. Entrata in vigore, durata e risoluzione dell'Accordo 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche scritte con cui ciascuna Parte informera' l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo e sara' valido per un periodo indeterminato. 2. Ciascuna Parte puo' denunciare il presente Accordo, inviando almeno sei mesi prima della risoluzione dell'Accordo una notifica scritta, attraverso i canali diplomatici, all'altra Parte. 3. La risoluzione del presente Accordo non influira' sui programmi e sulle attivita' in corso previste nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti. 4. In caso di risoluzione del presente Accordo, le misure di protezione previste nell'ambito del presente Accordo continueranno ad applicarsi alle informazioni classificate trasmesse o prodotte nel corso della cooperazione tra le Parti, fino a quando la classificazione di sicurezza non sara' rimossa secondo la procedura stabilita. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 29 marzo 2017 in due originali, entrambi nella lingua italiana, turkmena e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese. Parte di provvedimento in formato grafico