(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
                      Entrata in vigore, durata 
                     e risoluzione dell'Accordo 
 
    1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di  ricezione
dell'ultima delle notifiche scritte con cui ciascuna Parte informera'
l'altra, attraverso i  canali  diplomatici,  dell'espletamento  delle
rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore del
presente Accordo e sara' valido per un periodo indeterminato. 
    2. Ciascuna Parte puo' denunciare il presente  Accordo,  inviando
almeno sei mesi prima della  risoluzione  dell'Accordo  una  notifica
scritta, attraverso i canali diplomatici, all'altra Parte. 
    3.  La  risoluzione  del  presente  Accordo  non  influira'   sui
programmi  e  sulle  attivita'  in  corso  previste  nell'ambito  del
medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti. 
    4. In caso di risoluzione del  presente  Accordo,  le  misure  di
protezione previste nell'ambito del presente Accordo continueranno ad
applicarsi alle informazioni classificate trasmesse  o  prodotte  nel
corso  della  cooperazione  tra  le   Parti,   fino   a   quando   la
classificazione di sicurezza non sara' rimossa secondo  la  procedura
stabilita. 
    IN FEDE DI CHE, i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  tal
fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
    Fatto a Roma il 29 marzo 2017 in due  originali,  entrambi  nella
lingua italiana, turkmena e inglese, tutti i testi facenti egualmente
fede. 
    In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo in
lingua inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico