Art. 4. Cooperazione nel campo dell'industria della difesa 1. Categorie di armamenti Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti militari, le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti: a. Navi e relativi equipaggiamenti per uso militare; b. Aeromobili ed elicotteri militari, dispositivi spaziali e relativo equipaggiamento; c. Carri e veicoli per uso militare; d. Armi da fuoco e relative munizioni; e. Armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; f. Bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; g. Esplosivi e propellenti per uso militare; h. Sistemi elettronici e ottici nonche' macchine fotografiche e relativo equipaggiamento per uso militare; i. Speciali materiali blindati per uso militare; j. Materiali specifici per l'addestramento; k. Strutture ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; l. Equipaggiamento speciale per uso militare. Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sara' sviluppato nell'ambito del presente Accordo o nel corso di operazioni che avranno luogo direttamente tra le Parti oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi. I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente. 2. Modalita' di implementazione Le attivita' nel settore dell'industria della Difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalita': a. Ricerca scientifica, test e sviluppo; b. Scambio di esperienze nel campo della tecnologia; c. Produzione congiunta, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; d. Supporto alle industrie della Difesa e Istituzioni pubbliche al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari. Le Parti si presteranno reciproca assistenza tecnica ed amministrativa, servizi e cooperazione, al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate nonche' dei contratti sottoscritti in virtu' delle disposizioni del presente Accordo.