(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
                       Cooperazione nel campo 
                     dell'industria della difesa 
 
1. Categorie di armamenti 
    Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali  ed  allo
scopo  di  regolare  le  attivita'  relative   agli   equipaggiamenti
militari, le  Parti  si  accorderanno  in  merito  ad  una  possibile
cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti: 
      a. Navi e relativi equipaggiamenti per uso militare; 
      b. Aeromobili ed elicotteri militari,  dispositivi  spaziali  e
relativo equipaggiamento; 
      c. Carri e veicoli per uso militare; 
      d. Armi da fuoco e relative munizioni; 
      e.  Armamento  di   medio   e   grosso   calibro   e   relativo
munizionamento; 
      f.  Bombe,  mine  (fatta  eccezione  per  le  mine  anti-uomo),
missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; 
      g. Esplosivi e propellenti per uso militare; 
      h. Sistemi elettronici e ottici nonche' macchine fotografiche e
relativo equipaggiamento per uso militare; 
      i. Speciali materiali blindati per uso militare; 
      j. Materiali specifici per l'addestramento; 
      k. Strutture ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione,
il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; 
      l. Equipaggiamento speciale per uso militare. 
    Il reciproco equipaggiamento  di  materiali  di  interesse  delle
rispettive Forze Armate sara'  sviluppato  nell'ambito  del  presente
Accordo o nel corso di operazioni che avranno luogo direttamente  tra
le Parti oppure tramite societa' private autorizzate  dai  rispettivi
Governi. 
    I  rispettivi  Governi  si  impegneranno  a  non  riesportare  il
materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della
Parte cedente. 
 
2. Modalita' di implementazione 
    Le attivita' nel settore  dell'industria  della  Difesa  e  della
politica degli  approvvigionamenti,  della  ricerca,  dello  sviluppo
degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le
seguenti modalita': 
      a. Ricerca scientifica, test e sviluppo; 
      b. Scambio di esperienze nel campo della tecnologia; 
      c. Produzione congiunta, modernizzazione e scambio  di  servizi
tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; 
      d. Supporto alle industrie della Difesa e Istituzioni pubbliche
al fine di avviare la cooperazione nel settore  della  produzione  di
materiali militari. 
    Le  Parti  si  presteranno  reciproca   assistenza   tecnica   ed
amministrativa,  servizi  e  cooperazione,  al  fine  di   promuovere
l'esecuzione del presente Accordo da parte delle industrie e/o  delle
organizzazioni interessate  nonche'  dei  contratti  sottoscritti  in
virtu' delle disposizioni del presente Accordo.