Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo V dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo XI dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.