ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA SEGRETERIA DELLA DIFESA NAZIONALE E LA SEGRETERIA DELLA MARINA MILITARE DEGLI STATI UNITI MESSICANI IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLE ACQUISIZIONI PER LA DIFESA ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL SEGRETARIATO DELLA DIFESA NAZIONALE E IL SEGRETARIATO DELLA MARINA MILITARE DEGLI STATI UNITI MESSICANI IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLE ACQUISIZIONI PER LA DIFESA. Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Segretariato della Difesa Nazionale e il Segretariato della Marina Militare degli Stati Uniti Messicani, denominati in seguito "le Parti"; TENUTI PRESENTI gli impegni assunti dalla Repubblica Italiana e dagli Stati Uniti Messicani nel quadro della Carta delle Nazioni Unite; DESIDERANDO approfondire le relazioni amichevoli esistenti tra le Parti e incrementare la cooperazione nel rafforzamento delle rispettive capacita'; NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE la reciproca cooperazione nel settore dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina Militare rafforzera' le esistenti relazioni tra le Parti; TENUTO CONTO delle disposizioni dell'Accordo generale di cooperazione tra gli Stati Uniti Messicani e la Repubblica Italiana, firmato a Roma, in data 8 luglio 1991; CONSIDERATA la Dichiarazione Congiunta di Partenariato strategico tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti Messicani, firmata a Roma il 24 maggio 2012, nonche' del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, il Segretariato della Difesa Nazionale e il Segretariato della Marina Militare degli Stati Uniti Messicani sulla cooperazione nel settore della Difesa, firmato a Roma il 3 marzo 2016; Le Parti concordano quanto segue: ARTICOLO I OBIETTIVO 1.1 Il presente Accordo stabilisce una reciproca intesa tra le Parti al fine di fornire reciproco supporto tecnico e amministrativo per iniziative commerciali relative a materiali e servizi di difesa, in conformita' alla legislazione nazionale e internazionale. 1.2 Le Parti identificheranno le loro aree di cooperazione al fine di realizzare un sistema di collaborazione reciproca e stabiliranno un processo dettagliato per l'acquisizione e/o la fornitura di attrezzature militari che consentano loro di svolgere le proprie rispettive missioni.