(Accordo-art. I)
 
                               ACCORDO 
 
                                 TRA 
 
         IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                                  E 
 
                LA SEGRETERIA DELLA DIFESA NAZIONALE 
                                  E 
   LA SEGRETERIA DELLA MARINA MILITARE DEGLI STATI UNITI MESSICANI 
 
                     IN MATERIA DI COOPERAZIONE 
 
            NEL SETTORE DELLE ACQUISIZIONI PER LA DIFESA 
 
ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E  IL
SEGRETARIATO DELLA DIFESA NAZIONALE E IL  SEGRETARIATO  DELLA  MARINA
MILITARE DEGLI STATI UNITI MESSICANI IN MATERIA DI  COOPERAZIONE  NEL
SETTORE DELLE ACQUISIZIONI PER LA DIFESA. 
 
Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Segretariato
della Difesa Nazionale e il Segretariato della Marina Militare  degli
Stati Uniti Messicani, denominati in seguito "le Parti"; 
 
TENUTI PRESENTI gli impegni assunti dalla Repubblica Italiana e dagli
Stati Uniti Messicani nel quadro della Carta delle Nazioni Unite; 
 
DESIDERANDO approfondire le relazioni  amichevoli  esistenti  tra  le
Parti  e  incrementare  la  cooperazione  nel   rafforzamento   delle
rispettive capacita'; 
 
NELLA  CONSAPEVOLEZZA  CHE  la  reciproca  cooperazione  nel  settore
dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina  Militare  rafforzera'
le esistenti relazioni tra le Parti; 
 
TENUTO CONTO delle disposizioni dell'Accordo generale di cooperazione
tra gli Stati Uniti Messicani e la  Repubblica  Italiana,  firmato  a
Roma, in data 8 luglio 1991; 
 
CONSIDERATA la Dichiarazione Congiunta di Partenariato strategico tra
la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti Messicani, firmata a Roma il
24 maggio 2012, nonche' del  Memorandum  d'Intesa  tra  il  Ministero
della Difesa della Repubblica Italiana, il Segretariato della  Difesa
Nazionale e il Segretariato della Marina Militare degli  Stati  Uniti
Messicani sulla cooperazione nel settore della Difesa, firmato a Roma
il 3 marzo 2016; 
Le Parti concordano quanto segue: 
 
                             ARTICOLO I 
                              OBIETTIVO 
 
1.1 Il presente Accordo stabilisce una reciproca intesa tra le  Parti
    al fine di fornire reciproco supporto  tecnico  e  amministrativo
    per iniziative commerciali relative  a  materiali  e  servizi  di
    difesa,   in   conformita'   alla   legislazione   nazionale    e
    internazionale. 
1.2 Le Parti identificheranno le loro aree di cooperazione al fine di
    realizzare un sistema di collaborazione reciproca e  stabiliranno
    un processo dettagliato per l'acquisizione e/o  la  fornitura  di
    attrezzature militari che consentano loro di svolgere le  proprie
    rispettive missioni.