ARTICOLO III AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE 3.1 Le Parti condividono la volonta' di stabilire una cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, regolata dai principi di rispetto reciproco, uguaglianza e mutuo interesse. 3.2 Le Parti coopereranno congiuntamente con l'obiettivo di individuare le missioni, le norme e l'interoperabilita' delle attrezzature e dei prodotti per la difesa, che costituiranno la base per sostenere le operazioni nei moderni scenari/teatri delle operazioni militari. Esse si impegneranno per raggiungere, almeno in specifiche aree di interesse, la massima coesione possibile. 3.3 Qualora una Parte decidesse di aggiudicare contratti alle industrie della difesa residenti nel territorio dell'altra Parte, la sua Controparte dovra' supportarla in tutte le fasi del processo, dalla specifica dei requisiti alle ulteriori fasi riguardanti la produzione, garantendo qualsiasi altra assistenza durante la fase di test, anche se tutte le decisioni e le responsabilita' rimarranno a carico della Parte acquirente. 3.4 Su richiesta della Controparte, ciascuna Parte fornira' le attivita' iniziali di qualificazione e certificazione, aero navigabilita', aero navigabilita' continua e gestione della configurazione dei sistemi acquisiti, in conformita' a quanto verra' disposto negli strumenti di attuazione.