(Accordo-art. III)
 
                            ARTICOLO III 
        AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE 
 
3.1 Le Parti condividono la volonta' di  stabilire  una  cooperazione
    nel settore  delle  acquisizioni  per  la  difesa,  regolata  dai
    principi di rispetto reciproco, uguaglianza e mutuo interesse. 
3.2 Le  Parti  coopereranno   congiuntamente   con   l'obiettivo   di
    individuare le missioni, le  norme  e  l'interoperabilita'  delle
    attrezzature e dei prodotti per la difesa, che  costituiranno  la
    base per sostenere le operazioni nei moderni scenari/teatri delle
    operazioni militari. Esse si impegneranno per raggiungere, almeno
    in specifiche aree di interesse, la massima coesione possibile. 
3.3 Qualora  una  Parte  decidesse  di  aggiudicare  contratti   alle
    industrie della difesa residenti nel territorio dell'altra Parte,
    la sua Controparte  dovra'  supportarla  in  tutte  le  fasi  del
    processo, dalla  specifica  dei  requisiti  alle  ulteriori  fasi
    riguardanti la produzione, garantendo qualsiasi altra  assistenza
    durante la fase di  test,  anche  se  tutte  le  decisioni  e  le
    responsabilita' rimarranno a carico della Parte acquirente. 
3.4 Su  richiesta  della  Controparte,  ciascuna  Parte  fornira'  le
    attivita'  iniziali  di  qualificazione  e  certificazione,  aero
    navigabilita',  aero  navigabilita'  continua  e  gestione  della
    configurazione dei sistemi acquisiti,  in  conformita'  a  quanto
    verra' disposto negli strumenti di attuazione.