(Accordo-art. IV)
 
                             ARTICOLO IV 
                        AREE DI COOPERAZIONE 
 
4.1 Le possibili "aree di cooperazione" tra le Parti  comprenderanno,
    ma non saranno limitate ai seguenti ambiti: 
    4.1.1  sistemi terrestri, armi e sistemi relativi al Soldato  del
           Futuro, veicoli blindati a ruote, sistemi  di  artiglieria
           con munizioni a guida di precisione, compresi i sistemi di
           addestramento e il supporto tecnico e logistico; 
    4.1.2  sistemi di monitoraggio  atmosferico  e  oceanico  per  la
           generazione   di   informazioni   METOC,   come   stazioni
           meteorologiche fisse  e  mobili  (a  bordo  di  unita'  di
           superficie), boe METOC, radar meteorologici, profiler  del
           vento, nonche' apparecchiature per elaborare e  conservare
           le informazioni,  compresi  i  sistemi  di  telemetria,  i
           software specializzati,  la  gestione  di  database  e  le
           attrezzature di schieramento per i  centri  di  comando  e
           controllo e il loro  collegamento  ai  sistemi  d'arma  di
           difesa; 
    4.1.3  sistemi di previsione  numerica  atmosferica  e  oceanica,
           nonche'   apparecchiature   di   elaborazione   ad    alte
           prestazioni per la generazione di informazioni METOC; 
    4.1.4  aeromobili e sistemi di addestramento a terra,  assistenza
           tecnica e supporto logistico; 
    4.1.5  elicotteri, compresi  i  sistemi  di  addestramento  e  il
           supporto tecnico e logistico; 
    4.1.6  sistemi di difesa aerea  e  sistemi  di  difesa  contro  i
           missili balistici tattici; 
    4.1.7  sistemi senza equipaggio (UAV, UGV, USV e UUV) compresi  i
           sistemi  di  addestramento  e  il   supporto   tecnico   e
           logistico; 
    4.1.8  navi  e  relativi  equipaggiamenti   costruiti   per   uso
           militare,  compresi  i  sistemi  di  addestramento  e   il
           supporto tecnico e logistico; 
    4.1.9  sottomarini e relativi equipaggiamenti costruiti  per  uso
           militare,  compresi  i  sistemi  di  addestramento  e   il
           supporto tecnico e logistico; 
    4.1.10 sistemi di attrezzature per il rilevamento subacqueo; 
    4.1.11 sistemi e sensori di controllo dei confini e delle  coste,
           compresi i sistemi di addestramento e il supporto  tecnico
           e logistico; 
    4.1.12 sistemi  satellitari  di  osservazione  della  terra,  che
           utilizzano  la  tecnologia  dei  radar  militari  ad  alta
           risoluzione; 
    4.1.13 armi automatiche e relative munizioni; 
    4.1.14 armamento  di  medio   e   grosso   calibro   e   relativo
           munizionamento; 
    4.1.15 bombe, mine  (fatta  eccezione  per  le  mine  anti-uomo),
           razzi,  missili,  siluri  e  relativo  equipaggiamento  di
           controllo; 
    4.1.16 polveri,  esplosivi  e  propellenti  costruiti   per   uso
           militare; 
    4.1.17 sistemi  elettronici,  elettro-ottici  e   fotografici   e
           relativo equipaggiamento costruiti per uso militare; 
    4.1.18 materiali speciali blindati costruiti per uso militare; 
    4.1.19 materiali specifici per l'addestramento militare; 
    4.1.20 macchine ed equipaggiamento costruite per la fabbricazione
           e il collaudo; 
    4.1.21 monitoraggio di armi e munizioni; 
    4.1.22 equipaggiamento speciale costruito per uso militare; 
    4.1.23 ulteriori aree militari che potranno essere  di  reciproco
           interesse per le Parti. 
4.2 L'acquisizione di materiali di comune interesse  da  parte  delle
    rispettive Forze  Armate  si  svolgera'  secondo  i  termini  del
    presente Accordo e la legislazione vigente presso ciascuna  Parte
    e potra' essere attuata con operazioni dirette da Stato a Stato. 
4.3 Le Parti si' impegnano a non riesportare il materiale acquisito a
    Soggetti terzi senza il preventivo benestare della Parte  che  ha
    originariamente fornito il materiale. 
4.4 Le  attivita'  nel  settore  dell'industria  di  difesa  e  delle
    procedure per  gli  approvvigionamenti,  nonche'  della  ricerca,
    dello sviluppo degli armamenti e delle  apparecchiature  militari
    potranno assumere le seguenti modalita': 
    4.4.1  ricerca scientifica, test e progettazione; 
    4.4.2  scambio di esperienze nel settore tecnico; 
    4.4.3  produzione congiunta, modernizzazione  e  servizi  tecnici
           reciproci in settori stabiliti dalle Parti; 
    4.4.4  supporto  alle  industrie  della  difesa  ed   agli   enti
           governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore
           della produzione di materiali militari. 
4.5 Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per
    facilitare l'esecuzione del  presente  Accordo,  da  parte  delle
    industrie  e/o  delle  organizzazioni  interessate,  nonche'  dei
    contratti sottoscritti in virtu' delle disposizioni del  presente
    Accordo.