(Accordo-art. VIII)
 
                            ARTICOLO VIII 
              SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE 
 
8.1 Per "Informazione classificata"  si  intende  ogni  informazione,
    atto, attivita',  documento,  materiale  o  cosa  cui  sia  stata
    apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 
8.2 Tutte  le  informazioni  classificate,   scambiate   o   generate
    nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate,  trasmesse,
    conservate, e/o  trattate  in  conformita'  con  le  leggi  ed  i
    regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 
8.3 Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i
    canali governativi approvati dalla Autorita'  Competente  per  la
    Sicurezza o da altre Autorita' designate dalle Parti. 
8.4 Ciascuna  Parte  determinera'  la  classifica   che   corrisponde
    all'informazione  ricevuta  e  le  attribuira'  un   livello   di
    protezione uguale o superiore a quanto  determinato  dalla  Parte
    che ha inviato l'informazione. 
8.5 L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del
    presente Accordo, e' consentito esclusivamente al personale delle
    Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in  possesso  di  una
    adeguata  abilitazione   di   sicurezza   in   conformita'   alle
    disposizioni legislative e regolamentari  nazionali  di  ciascuna
    Parte. 
8.6 Le Parti garantiscono  che  tutte  le  informazioni  classificate
    scambiate, saranno utilizzate esclusivamente  per  gli  scopi  ai
    quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e  con  le
    finalita' del presente Accordo. 
8.7 Il  trasferimento   a   Soggetti   terzi   o   a   organizzazioni
    internazionali  di  informazioni  classificate,   acquisite   nel
    contesto della cooperazione  sviluppata  ai  sensi  del  presente
    Accordo, sara'  soggetto  alla  preventiva  approvazione  scritta
    dell'Autorita' per la Sicurezza della Parte originatrice. 
8.8 Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute  nel
    presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti  le
    informazioni classificate, non contenuti  nel  presente  Accordo,
    saranno regolamentati da uno specifico Accordo  di  sicurezza  da
    stipularsi  tra  le  rispettive  Autorita'  Competenti   per   la
    Sicurezza o da Autorita' di Sicurezza designate dalle Parti.