(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  30
  APRILE 2020, N. 28 
 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Utilizzo di  aeromobili  a  pilotaggio  remoto  da
parte del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. All'articolo 5, comma
3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.  43,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "L'utilizzo  di  aeromobili  a  pilotaggio
remoto  da  parte  del  personale  abilitato  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria e'  previsto  nell'ambito  delle  funzioni  svolte  dal
predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della legge  15  dicembre
1990, n. 395,  per  assicurare  una  piu'  efficace  vigilanza  sugli
istituti  penitenziari  e  garantire  la  sicurezza  all'interno  dei
medesimi". 
      2. All'attuazione delle disposizioni del presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), ai numeri 1) e 2), le parole: «ove  ha  sede
il tribunale  che  ha  emesso  la  sentenza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove  ha
sede il giudice che procede»; 
        alla lettera b): 
          al capoverso 1-quinquies, al primo periodo, le parole: «ove
ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza» sono sostituite dalle
seguenti: «ove e'  stata  pronunciata  la  sentenza  di  condanna»  e
l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Salvo  che  ricorrano
esigenze  di  motivata  eccezionale  urgenza,  il  tribunale   o   il
magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima  del  decorso
dei predetti termini»; 
          sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, al comma 7,
le parole: "nei commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nei
commi 1, 1-bis e 1-ter"». 
    Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  2-bis  (Misure  urgenti   in   materia   di   detenzione
domiciliare  o  di  differimento  della  pena  per  motivi   connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19). - 1. Quando i condannati e  gli
internati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis  e  416-bis
del codice penale e 74, comma 1, del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  o  per  un
delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di  agevolare
l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso  con  finalita'  di
terrorismo ai  sensi  dell'articolo  270-sexies  del  codice  penale,
nonche' i condannati e gli internati sottoposti  al  regime  previsto
dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ammessi
alla detenzione domiciliare o  usufruiscono  del  differimento  della
pena per motivi connessi  all'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,  il
magistrato di sorveglianza o il  tribunale  di  sorveglianza  che  ha
adottato il provvedimento, acquisito il parere del procuratore  della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo  del  distretto  ove  e'
stata pronunciata la sentenza di condanna e del Procuratore nazionale
antimafia  e  antiterrorismo  per  i  condannati  e  internati   gia'
sottoposti al regime di cui al predetto articolo  41-bis,  valuta  la
permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine
di   quindici   giorni    dall'adozione    del    provvedimento    e,
successivamente, con cadenza mensile. La  valutazione  e'  effettuata
immediatamente,  anche  prima  della  decorrenza  dei  termini  sopra
indicati,  nel  caso  in  cui  il  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria comunichi la disponibilita' di strutture  penitenziarie
o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di  salute
del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione  domiciliare  o
ad usufruire del differimento della pena. 
      2.  Prima   di   provvedere   l'autorita'   giudiziaria   sente
l'autorita' sanitaria regionale,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta della regione, sulla situazione sanitaria locale e  acquisisce
dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  informazioni  in
ordine all'eventuale disponibilita' di strutture penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta  in  cui  il  condannato  o  l'internato
ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire  del  differimento
della pena puo'  riprendere  la  detenzione  o  l'internamento  senza
pregiudizio per le sue condizioni di salute. 
      3. L'autorita' giudiziaria provvede valutando se  permangono  i
motivi  che  hanno  giustificato  l'adozione  del  provvedimento   di
ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della  pena,
nonche' la disponibilita'  di  altre  strutture  penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per  la
salute del  detenuto  o  dell'internato.  Il  provvedimento  con  cui
l'autorita'  giudiziaria  revoca  la  detenzione  domiciliare  o   il
differimento della pena e' immediatamente esecutivo. 
      4.  Quando  il  magistrato   di   sorveglianza   procede   alla
valutazione  del  provvedimento  provvisorio   di   ammissione   alla
detenzione domiciliare o di differimento della pena, i  pareri  e  le
informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e  2  e  i  provvedimenti
adottati all'esito della valutazione sono trasmessi immediatamente al
tribunale di sorveglianza, per unirli a quelli gia' inviati ai  sensi
degli articoli 684, comma 2, del codice di procedura penale e 47-ter,
comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso  in  cui
il  magistrato  di  sorveglianza  abbia  disposto  la  revoca   della
detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in  via
provvisoria, il tribunale di sorveglianza decide sull'ammissione alla
detenzione domiciliare o sul differimento  della  pena  entro  trenta
giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche  in  deroga
al termine previsto dall'articolo 47, comma 4, della legge 26  luglio
1975, n. 354. Se  la  decisione  del  tribunale  non  interviene  nel
termine prescritto, il provvedimento di revoca perde efficacia. 
      5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  ai
provvedimenti  di  ammissione  alla  detenzione  domiciliare   o   di
differimento della pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020.
Per i provvedimenti di revoca  della  detenzione  domiciliare  o  del
differimento della pena gia' adottati dal magistrato di  sorveglianza
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, il termine di trenta giorni previsto  dal  comma  4
decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge. 
      Art. 2-ter (Misure urgenti in  materia  di  sostituzione  della
custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari
per motivi  connessi  all'emergenza  sanitaria  da  COVID-19).  -  1.
Quando, nei confronti di imputati per delitti di  cui  agli  articoli
270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74,  comma  1,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309, o per delitti commessi avvalendosi delle  condizioni  o
al fine  di  agevolare  l'associazione  mafiosa,  o  per  un  delitto
commesso  con  finalita'  di  terrorismo   ai   sensi   dell'articolo
270-sexies del codice  penale,  nonche'  di  imputati  sottoposti  al
regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio  1975,  n.
354, e' stata disposta la sostituzione della  custodia  cautelare  in
carcere con la misura degli arresti domiciliari per  motivi  connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19, il pubblico  ministero  verifica
la permanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni
dalla data di adozione della  misura  degli  arresti  domiciliari  e,
successivamente, con cadenza mensile, salvo  quando  il  Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  comunica  la  disponibilita'  di
strutture penitenziarie o di reparti di  medicina  protetta  adeguati
alle condizioni  di  salute  dell'imputato.  Il  pubblico  ministero,
quando acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento  delle
condizioni  che  hanno  giustificato  la  sostituzione  della  misura
cautelare o alla disponibilita' di strutture penitenziarie o  reparti
di   medicina   protetta   adeguati   alle   condizioni   di   salute
dell'imputato,  chiede  al  giudice  il  ripristino  della   custodia
cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze
cautelari. 
      2. Il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo  299,  comma
1,  del  codice  di  procedura  penale,  prima  di  provvedere  sente
l'autorita' sanitaria regionale,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta della regione, sulla situazione sanitaria locale e  acquisisce
dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  informazioni  in
ordine all'eventuale disponibilita' di strutture penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta in cui l'imputato puo' essere nuovamente
sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza  pregiudizio  per
le sue  condizioni  di  salute.  Il  giudice  provvede  valutando  la
permanenza  dei  motivi  che  hanno   giustificato   l'adozione   del
provvedimento di sostituzione della  custodia  cautelare  in  carcere
nonche' la disponibilita'  di  altre  strutture  penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per  la
salute dell'imputato. Quando non e' in grado di decidere  allo  stato
degli atti,  il  giudice  puo'  disporre,  anche  d'ufficio  e  senza
formalita',  accertamenti  in  ordine  alle  condizioni   di   salute
dell'imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli
220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti
nei successivi quindici giorni. 
      3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  ai
provvedimenti di sostituzione della misura della  custodia  cautelare
in  carcere   con   quella   degli   arresti   domiciliari   adottati
successivamente al 23 febbraio 2020. 
      Art. 2-quater (Misure urgenti di contrasto al COVID-19 per  gli
istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni). - 1. Al
fine di consentire il rispetto  delle  condizioni  igienico-sanitarie
idonee a prevenire il  rischio  di  diffusione  del  COVID-19,  negli
istituti penitenziari  e  negli  istituti  penali  per  minorenni,  a
decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, i colloqui con
i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i  condannati,  gli
internati e gli imputati a norma degli articoli  18  della  legge  26
luglio 1975, n. 354,  37  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del  decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza,
mediante,  ove  possibile,  apparecchiature  e  collegamenti  di  cui
dispone  l'amministrazione  penitenziaria  e  minorile   o   mediante
corrispondenza telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti
di cui all'articolo 39, comma 2, del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 230 del 2000 e  all'articolo  19,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 121 del 2018. 
      2. Il direttore  dell'istituto  penitenziario  e  dell'istituto
penale per i minorenni,  sentiti,  rispettivamente,  il  provveditore
regionale  dell'amministrazione  penitenziaria  e  il  dirigente  del
centro per  la  giustizia  minorile,  nonche'  l'autorita'  sanitaria
regionale in persona  del  Presidente  della  Giunta  della  regione,
stabilisce, nei limiti di legge, il numero  massimo  di  colloqui  da
svolgere in presenza, fermo il diritto dei  condannati,  internati  e
imputati ad almeno un colloquio al mese  in  presenza  di  almeno  un
congiunto o altra persona. 
      Art. 2-quinquies (Norme in materia di corrispondenza telefonica
delle persone detenute). - 1.  L'autorizzazione  alla  corrispondenza
telefonica prevista dall'articolo 39 del  regolamento  recante  norme
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e  limitative
della liberta', di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
giugno 2000, n. 230, puo' essere concessa, oltre i  limiti  stabiliti
dal comma 2 del medesimo articolo 39, in considerazione di motivi  di
urgenza o di particolare rilevanza, nonche' in caso di  trasferimento
del detenuto. L'autorizzazione puo'  essere  concessa  una  volta  al
giorno se la corrispondenza telefonica si svolga con figli  minori  o
figli maggiorenni portatori di  una  disabilita'  grave;  e'  inoltre
concessa nei casi in cui si svolga con il coniuge, con l'altra  parte
dell'unione civile,  con  persona  stabilmente  convivente  o  legata
all'internato da relazione stabilmente affettiva, con  il  padre,  la
madre, il fratello o la sorella del  condannato  qualora  gli  stessi
siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando  si  tratta  di
detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal  primo  periodo
del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,
l'autorizzazione non  puo'  essere  concessa  piu'  di  una  volta  a
settimana. Le disposizioni del presente comma  non  si  applicano  ai
detenuti sottoposti al regime  previsto  dall'articolo  41-bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 354. 
      2. Il comma 3 dell'articolo 39 del  regolamento  recante  norme
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e  limitative
della liberta', di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
giugno 2000, n. 230, cessa di avere efficacia. 
      Art.  2-sexies  (Disposizioni  in  materia   di   garanti   dei
detenuti). - 1. All'articolo 41-bis della legge 26  luglio  1975,  n.
354, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti: 
        "2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti  delle  persone
detenute  o  private  della  liberta'  personale,  quale   meccanismo
nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo  opzionale  alla
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti
o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre
2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi  della  legge  9  novembre
2012, n. 195,  accede  senza  limitazione  alcuna  all'interno  delle
sezioni speciali degli istituti  incontrando  detenuti  ed  internati
sottoposti al regime speciale di cui al presente  articolo  e  svolge
con essi  colloqui  visivi  riservati  senza  limiti  di  tempo,  non
sottoposti  a  controllo  auditivo  o  a  videoregistrazione  e   non
computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui  al
comma 2-quater. 
        2-quater.2. I garanti regionali  dei  diritti  dei  detenuti,
comunque  denominati,  accedono,  nell'ambito   del   territorio   di
competenza,  all'interno  delle  sezioni  speciali   degli   istituti
incontrando detenuti ed internati sottoposti al  regime  speciale  di
cui  al  presente  articolo  e  svolgono  con  essi  colloqui  visivi
esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini  della
limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater. 
        2-quater.3. I garanti  comunali,  provinciali  o  delle  aree
metropolitane  dei  diritti  dei   detenuti,   comunque   denominati,
nell'ambito  del   territorio   di   propria   competenza,   accedono
esclusivamente  in  visita  accompagnata  agli  istituti   ove   sono
ristretti i detenuti di cui al  presente  articolo.  Tale  visita  e'
consentita solo per verificare le condizioni di  vita  dei  detenuti.
Non sono consentiti colloqui visivi  con  i  detenuti  sottoposti  al
regime speciale di cui al presente articolo"». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), numero 1), le parole: «cause  relative  alla
tutela dei minori,  ad  alimenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«cause relative  ai  diritti  delle  persone  minorenni,  al  diritto
all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile»; 
        dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
          «b-bis) al comma 6, primo periodo, le  parole:  "31  luglio
2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020"»; 
        la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c) al comma  7,  lettera  f),  secondo  periodo,  dopo  le
parole: "l'effettiva partecipazione delle  parti"  sono  aggiunte  le
seguenti: "; il  luogo  posto  nell'ufficio  giudiziario  da  cui  il
magistrato si collega con gli avvocati,  le  parti  ed  il  personale
addetto e' considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge"»; 
        dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: 
          «c-bis) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 
          "7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori
e figli in spazio neutro,  ovvero  alla  presenza  di  operatori  del
servizio socio-assistenziale, disposti con  provvedimento  giudiziale
fino al 31 maggio 2020, dopo tale data e' ripristinata la continuita'
degli incontri protetti tra genitori e  figli  gia'  autorizzata  dal
tribunale per i minorenni  per  tutti  i  servizi  residenziali,  non
residenziali e semiresidenziali per i minorenni, nonche' negli  spazi
neutri,  favorendo  le  condizioni  che  consentono  le   misure   di
distanziamento sociale. La sospensione degli incontri,  nel  caso  in
cui non sia possibile  assicurare  i  collegamenti  da  remoto,  puo'
protrarsi esclusivamente in caso di taluno dei delitti  di  cui  alla
legge 19 luglio 2019, n. 69"; 
          c-ter) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
          "11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti
civili,  contenziosi  o  di  volontaria  giurisdizione   innanzi   al
tribunale e alla  corte  di  appello,  il  deposito  degli  atti  del
magistrato ha luogo esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  nel
rispetto  della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici. E' comunque consentito il deposito degli atti di cui  al
periodo precedente con modalita' non  telematiche  quando  i  sistemi
informatici del dominio giustizia non sono funzionanti"»; 
        dopo la lettera h) e' inserita la seguente: 
          «h-bis)  al  comma  20-bis,  dopo  l'ultimo  periodo   sono
aggiunti i seguenti: "Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione
digitale,  trasmette  tramite  posta  elettronica  certificata   agli
avvocati delle parti l'accordo cosi' formato. In tali casi  l'istanza
di notificazione dell'accordo di  mediazione  puo'  essere  trasmessa
all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio  di  posta
elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato
del messaggio di  posta  elettronica  ricevuto  le  copie  analogiche
necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli  137  e
seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna  di  copia
analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, del codice dell'amministrazione  digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"»; 
        la lettera i) e' soppressa; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. All'articolo 88 delle disposizioni  per  l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui  al
regio decreto 18 dicembre 1941, n.  1368,  dopo  il  primo  comma  e'
inserito il seguente: 
          "Quando il verbale di udienza, contenente  gli  accordi  di
cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi  degli
articoli 185 e 420 del codice, e' redatto con strumenti  informatici,
della sottoscrizione delle parti, del  cancelliere  e  dei  difensori
tiene luogo apposita dichiarazione del  giudice  che  tali  soggetti,
resi  pienamente  edotti  del  contenuto  degli  accordi,  li   hanno
accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione  ha
valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti  della  conciliazione
sottoscritta in udienza". 
        1-ter. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, dopo le parole: "Nei procedimenti civili" sono inserite
le seguenti: "e in quelli davanti al Consiglio nazionale  forense  in
sede giurisdizionale,". 
        1-quater. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio  2020,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente: 
          "6-ter.  Nelle  controversie  in  materia  di  obbligazioni
contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di
cui al presente decreto,  o  comunque  disposte  durante  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sulla  base  di  disposizioni  successive,
puo'  essere  valutato  ai  sensi  del  comma  6-bis,  il  preventivo
esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del  comma  1-bis
dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,
costituisce condizione di procedibilita' della domanda"». 
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
      «Art. 3-bis (Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n.
119). - 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo  1993,  n.
119, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        "3-bis. In caso di revoca del cambiamento  delle  generalita'
di  cui  al  comma  3,  le  persone  legate   al   destinatario   del
provvedimento di revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o
filiazione, instaurato successivamente all'emissione del  decreto  di
cambiamento delle generalita', possono avanzare motivata istanza alla
commissione centrale affinche' il provvedimento di revoca non produca
effetti nei loro confronti. Per i  figli  minori  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 2. 
        3-ter.  La  commissione  centrale,  acquisiti   elementi   di
valutazione dalle autorita' provinciali di pubblica sicurezza  e  dal
servizio centrale di protezione, accoglie l'istanza nel caso  in  cui
l'applicazione della revoca delle  generalita'  di  cui  al  comma  3
esporrebbe il coniuge, la parte dell'unione civile o i figli a rischi
per l'incolumita' personale. In  tal  caso  la  commissione  centrale
provvede ai sensi del comma 3, indicando gli adempimenti da  compiere
negli atti, iscrizioni, trascrizioni o  provvedimenti  relativi  alla
persona. 
        3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica ai
destinatari  dei  provvedimenti  di  revoca  del  cambiamento   delle
generalita' nonche' a coloro nei cui confronti siano stati adottati i
medesimi provvedimenti nei ventiquattro mesi antecedenti la  data  di
entrata in vigore della presente disposizione  e  fino  al  perdurare
dello stato di emergenza relativa al COVID-19"». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, le parole: «5, 9,  e  10»  sono  sostituite
dalle seguenti: «5 e 9,»; 
        dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «All'articolo
7  del  decreto-legge  31  agosto  2016,  n.  168,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197,  il  comma  4  e'
abrogato. All'articolo 84 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
l'ultimo periodo del comma 10 e' soppresso»; 
        al sesto periodo, le  parole:  «un  giorno»  sono  sostituite
dalle seguenti: «tre giorni»; 
        al nono periodo, le parole: «fino alle  ore  9  antimeridiane
del giorno dell'udienza stessa» sono sostituite dalle seguenti: «fino
alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa»; 
      al comma 2, capoverso 1,  le  parole:  «e  gli  altri  soggetti
indicati dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «, il Consiglio
nazionale  forense,  il  Consiglio  di  presidenza  della   giustizia
amministrativa  e   le   associazioni   specialistiche   maggiormente
rappresentative». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), le parole: «31 luglio 2020» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 agosto 2020»; 
        dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
          «a-bis) al comma 4, primo periodo, le  parole:  "1°  luglio
2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2020"»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge   di   conversione   del   presente   decreto,   in   relazione
all'accresciuta   esigenza   di   garantire   la   sicurezza    degli
approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'ufficio di cui
all'articolo 162, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione
di Sezione centrale  per  il  controllo  dei  contratti  secretati  e
svolge,  oltre  alle  funzioni  ivi  previste,  anche  il   controllo
preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-bis,  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  6  novembre
2015, n. 5. La predetta Sezione centrale si avvale di  una  struttura
di supporto di livello non dirigenziale,  nell'ambito  della  vigente
dotazione organica del personale amministrativo e della  magistratura
contabile. Il Consiglio di  presidenza  della  Corte  dei  conti,  su
proposta  del  Presidente,  definisce   criteri   e   modalita'   per
salvaguardare le esigenze di massima riservatezza  nella  scelta  dei
magistrati da assegnare alla  Sezione  centrale  e  nell'operativita'
della  stessa.  Analoghi  criteri  e  modalita'  sono  osservati  dal
segretario  generale  nella  scelta  del  personale  di  supporto  da
assegnare alla Sezione medesima. Con riferimento  a  quanto  previsto
dall'articolo 162, comma 5, secondo periodo, del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione e'  trasmessa
al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica». 
    Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
      «Art. 7-bis (Sistemi di protezione dei minori  dai  rischi  del
cyberspazio).  -  1.  I  contratti  di  fornitura  nei   servizi   di
comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui  al  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, devono prevedere  tra  i  servizi
preattivati sistemi  di  controllo  parentale  ovvero  di  filtro  di
contenuti inappropriati  per  i  minori  e  di  blocco  di  contenuti
riservati ad un pubblico di eta' superiore agli anni diciotto. 
      2. I servizi preattivati di cui al  comma  1  sono  gratuiti  e
disattivabili  solo  su  richiesta  del  consumatore,  titolare   del
contratto. 
      3.  Gli  operatori  di  telefonia,  di  reti  televisive  e  di
comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme  di  pubblicita'
dei servizi preattivati di cui al comma 1 in modo da assicurare che i
consumatori possano compiere scelte informate. 
      4. In caso di violazione degli  obblighi  di  cui  al  presente
articolo, l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  ordina
all'operatore la cessazione della condotta e  la  restituzione  delle
eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando
in ogni caso un termine non inferiore a  sessanta  giorni  entro  cui
adempiere».