Art. 15 
 
                     Ripartizione delle risorse 
 
  1. Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dalle leggi di  cui
in premessa, per  le  finalita'  indicate  nel  presente  Capo,  sono
assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli  anni  2018,
2019 e 2020.