Art. 21 Modalita' di accesso ai benefici 1. La domanda di sostegno ed aiuto economico e' presentata dalle famiglie interessate di cui agli articoli 19 e 20, da uno dei componenti o a mezzo di procuratore speciale, alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di residenza delle famiglie affidatarie, per l'inoltro al Commissario ed e' corredata dei seguenti atti e documenti: a) copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore; b) copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale. 2. Sulle istanze presentate provvede il Commissario previa delibera del Comitato.