Art. 21 
 
                  Modalita' di accesso ai benefici 
 
  1. La domanda di sostegno ed aiuto economico  e'  presentata  dalle
famiglie interessate di cui  agli  articoli  19  e  20,  da  uno  dei
componenti o a mezzo  di  procuratore  speciale,  alle  Prefetture  -
Uffici  Territoriali  del  Governo  di   residenza   delle   famiglie
affidatarie,  per  l'inoltro  al  Commissario  ed  e'  corredata  dei
seguenti atti e documenti: 
    a) copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore; 
    b) copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale. 
  2. Sulle istanze presentate provvede il Commissario previa delibera
del Comitato.