Art. 24 Riserva delle risorse 1. Ai minori di eta' e' riservato almeno il settanta per cento delle risorse disponibili per i benefici previsti dai Capi II, III e IV. La quota restante e' destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni di eta' economicamente non autosufficienti.