Art. 3 
 
                  Soggetti gia' iscritti a FONDINPS 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il  Commissario  liquidatore  di  FONDINPS  adotta,
d'intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attivita'  per  il
passaggio  a  quest'ultimo  Fondo  delle  posizioni  individuali  dei
soggetti che risultano gia' iscritti a FONDINPS alla data di chiusura
del Fondo alle nuove adesioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1. 
  2. Nel piano di attivita' sono definiti i seguenti profili: 
    a) le tempistiche per la trasmissione delle anagrafiche  inerenti
ai datori di lavoro e agli iscritti; 
    b) le tempistiche e  le  modalita'  per  il  trasferimento  delle
posizioni individuali degli iscritti e per la destinazione dei  nuovi
flussi contributivi relativi ai medesimi soggetti; 
    c) le informative da attivarsi nei riguardi dei datori di  lavoro
e degli iscritti; 
    d) i flussi informativi finalizzati  ad  assicurare  la  corretta
operativita', senza  soluzione  di  continuita',  tra  le  due  forme
pensionistiche complementari; 
    e) il termine per il completamento delle attivita'  indicate  nel
piano, che non puo' essere superiore a sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. 
  3. Il  piano  di  attivita',  redatto  anche  in  conformita'  alle
disposizioni di cui all'articolo 4,  e'  trasmesso  con  immediatezza
alla COVIP prima che inizi la sua attuazione. 
  4. Ai soggetti gia' iscritti  a  FONDINPS  e  trasferiti  al  Fondo
COMETA e' riconosciuto il diritto di  trasferimento  della  posizione
individuale   ad   altra   forma   pensionistica   complementare   da
esercitarsi, in assenza di oneri, entro i sei  mesi  successivi  alla
ricezione di entrambe le informative di cui all'articolo 4, comma  1,
lettere b) e d).