(Allegato-articolo I)
                                                             Allegato 
 
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  E  IL  GOVERNO  DEL
    TURKMENISTAN SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
 
  Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del  Turkmenistan
qui di seguito denominati "Parti Contraenti", 
  DESIDEROSI di stabilire condizioni  favorevoli  per  rafforzare  la
cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare  per  quanto
riguarda gli investimenti di capitale degli investitori di una  Parte
Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; 
  RICONOSCENDO che l'incoraggiamento e  la  protezione  reciproca  di
tali investimenti basati su Accordi internazionali  contribuiranno  a
stimolare  rapporti  economici  che  favoriranno  la  prosperita'  di
entrambe le Parti Contraenti; 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             ARTICOLO I 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente Accordo: 
  1. Con il termine "investimento"  si  intende  ogni  tipo  di  bene
investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo,  da
investitori di una Parte Contraente nel territorio  dell'altra  Parte
Contraente, in conformita' alle  leggi  e  ai  regolamenti  di  detta
Parte, a prescindere dalla forma giuridica  prescelta  e  dal  quadro
giuridico. 
  Senza limitare quanto precede, il termine "investimento" include in
particolare, ma non a titolo esclusivo: 
  a) beni mobili e immobili e ogni altro  diritto  di  proprieta'  in
rem, compresi i diritti reali di garanzia  su  beni  di  terzi  nella
misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento, 
  b) azioni, obbligazioni,  quote  di  partecipazione  e  ogni  altro
titolo di credito, nonche' titoli  di  Stato  e  titoli  pubblici  in
generale, 
  c) crediti finanziari connessi ad un investimento, cosi'  come  gli
utili da capitale reinvestiti, i  redditi  di  capitale  o  qualunque
diritto ad una prestazione avente  valore  economico  che  sia  parte
integrante di un investimento 
  d)  diritti  d'autore,  marchi   commerciali,   brevetti,   designs
industriali  e  altri   diritti   di   proprieta'   intellettuale   e
industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali
e l'avviamento commerciale; 
  e) ogni diritto  di  natura  economica  derivante  da  legge  o  da
contratto,  nonche'  ogni  licenza  e   concessione   rilasciate   in
conformita'  alle  disposizioni  vigenti  in  materia  di   attivita'
economiche,  compresi  i  diritti  di   prospezione,   estrazione   e
sfruttamento di risorse naturali; 
  f) ogni incremento di valore dell'investimento originario. 
  g) qualsiasi modifica  della  forma  giuridica  prescelta  per  gli
investimenti non altera la sua natura di investimento. 
  2. Con il termine "investitore" si intendono,  per  ciascuna  Parte
Contraente,  i  soggetti   di   seguito   elencati   che   effettuino
investimenti  nel  territorio   dell'altra   Parte   Contraente,   in
conformita' alle leggi  di  quest'ultima  ed  alle  disposizioni  del
presente Accordo: 
  a) ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di una delle Parti
Contraenti, in conformita' alle sue leggi; 
  b) ogni persona  giuridica  quale  azienda,  societa'  di  persone,
ditta,  societa'  di  capitali,  associazione  commerciale,  ente   o
organizzazione, registrata o costituita, in conformita' alle leggi ed
ai regolamenti della Parte Contraente ed avente la sua sede legale  o
la sua amministrazione centrale  o  la  propria  sede  principale  di
affari  entro  la   giurisdizione   di   quella   Parte   Contraente,
indipendentemente dal fatto che essa abbia o meno fini di lucro e che
sia o meno a responsabilita' limitata. 
  3. Con il termine "redditi" si intendono le  somme  ricavate  o  da
ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare  profitti  o
interessi, dividendi, royalties, compensi  per  servizi  tecnici,  di
assistenza o di altro genere, nonche' ogni pagamento in natura. 
  4. Con il termine "territorio" si  intende,  oltre  alle  superfici
comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste
ultime comprendono anche le zone marine e sottomarine sulle quali  le
Parti Contraenti hanno sovranita' o esercitano diritti di  sovranita'
o di giurisdizione in conformita' al diritto internazionale. 
  5. Con respressione "accordo di investimento" si intende un accordo
che una Parte Contraente puo' stipulare con un investitore dell'altra
Parte Contraente al  fine  di  regolamentare  lo  specifico  rapporto
concernente l'investimento. 
  6. Con l'espressione "trattamento non discriminatorio"  si  intende
un trattamento  che  sia  almeno  altrettanto  favorevole  di  quello
migliore fra il trattamento nazionale e il trattamento della  nazione
piu' favorita. 
  7. Con l'espressione "diritto d'accesso" si intende il  diritto  di
essere  ammessi  ad  investire  nel   territorio   dell'altra   Parte
Contraente, fatti salvi i limiti derivanti da accordi  internazionali
vincolanti per le due Parti Contraenti. 
  8. L'espressione "attivita' connesse ad un  investimento"  include,
tra l'altro, l'organizzazione, il  controllo,  il  funzionamento,  il
mantenimento e la cessione di societa', filiali,  agenzie,  uffici  o
altre organizzazioni per  la  conduzione  di  attivita'  commerciali;
l'accesso  ai   mercati   finanziari;   l'assunzione   di   prestiti;
l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di  altri  titoli  e
l'acquisto di valuta  estera  per  le  importazioni  necessarie  alla
conduzione delle attivita'  commerciali;  la  commercializzazione  di
beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e  il  trasporto  di
materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione e
la diffusione di informazioni commerciali.