Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL TURKMENISTAN SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Turkmenistan qui di seguito denominati "Parti Contraenti", DESIDEROSI di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; RICONOSCENDO che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti basati su Accordi internazionali contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Con il termine "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi e ai regolamenti di detta Parte, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico. Senza limitare quanto precede, il termine "investimento" include in particolare, ma non a titolo esclusivo: a) beni mobili e immobili e ogni altro diritto di proprieta' in rem, compresi i diritti reali di garanzia su beni di terzi nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento, b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in generale, c) crediti finanziari connessi ad un investimento, cosi' come gli utili da capitale reinvestiti, i redditi di capitale o qualunque diritto ad una prestazione avente valore economico che sia parte integrante di un investimento d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali e altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e l'avviamento commerciale; e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciate in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di attivita' economiche, compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; f) ogni incremento di valore dell'investimento originario. g) qualsiasi modifica della forma giuridica prescelta per gli investimenti non altera la sua natura di investimento. 2. Con il termine "investitore" si intendono, per ciascuna Parte Contraente, i soggetti di seguito elencati che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi di quest'ultima ed alle disposizioni del presente Accordo: a) ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di una delle Parti Contraenti, in conformita' alle sue leggi; b) ogni persona giuridica quale azienda, societa' di persone, ditta, societa' di capitali, associazione commerciale, ente o organizzazione, registrata o costituita, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti della Parte Contraente ed avente la sua sede legale o la sua amministrazione centrale o la propria sede principale di affari entro la giurisdizione di quella Parte Contraente, indipendentemente dal fatto che essa abbia o meno fini di lucro e che sia o meno a responsabilita' limitata. 3. Con il termine "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o interessi, dividendi, royalties, compensi per servizi tecnici, di assistenza o di altro genere, nonche' ogni pagamento in natura. 4. Con il termine "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono anche le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita' o esercitano diritti di sovranita' o di giurisdizione in conformita' al diritto internazionale. 5. Con respressione "accordo di investimento" si intende un accordo che una Parte Contraente puo' stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente al fine di regolamentare lo specifico rapporto concernente l'investimento. 6. Con l'espressione "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia almeno altrettanto favorevole di quello migliore fra il trattamento nazionale e il trattamento della nazione piu' favorita. 7. Con l'espressione "diritto d'accesso" si intende il diritto di essere ammessi ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente, fatti salvi i limiti derivanti da accordi internazionali vincolanti per le due Parti Contraenti. 8. L'espressione "attivita' connesse ad un investimento" include, tra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di societa', filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per la conduzione di attivita' commerciali; l'accesso ai mercati finanziari; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attivita' commerciali; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione e la diffusione di informazioni commerciali.