(Allegato-articolo X)
 
                             ARTICOLO X 
        Soluzione delle controversie fra le Parti Contraenti 
 
  1.  Ogni  controversia  sorta  fra  le  Parti  Contraenti  riguardo
all'interpretazione ed all'applicazione del  presente  Accordo  sara'
risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato. 
  2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei  mesi
dalla data  in  cui  una  delle  Parti  Contraenti  abbia  presentato
notifica scritta  all'altra  Parte  Contraente,  la  controversia  su
richiesta di una delle Parti Contraenti, sara' deferita dinanzi ad un
Tribunale Arbitrale ad hoc, come stabilito nel presente Articolo. 
  3. Il Tribunale Arbitrale sara' composto come segue: entro due mesi
dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ciascuna
delle due Parti Contraenti nominera'  un  membro  del  Tribunale.  Il
Presidente sara' nominato entro tre mesi a decorrere  dalla  data  in
cui sono stati nominati gli altri due membri. 
  4.  Se,  nel  periodo  specificato  al  paragrafo  3  del  presente
Articolo, non sara' stata effettuata alcuna  nomina,  ciascuna  delle
due Parti Contraenti, in mancanza di altra intesa, puo'  chiedere  al
Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere  alla
nomina. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una  delle
Parti Contraenti  o  per  qualsiasi  motivo,  sia  impossibilitato  a
procedere alla  nomina,  sara'  investito  della  richiesta  il  Vice
Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente  della  Corte  sia
cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo,  sia
impossibilitato a procedere alla nomina, sara' invitato  a  procedere
alla nomina il membro della Corte  Internazionale  di  Giustizia  con
maggiore anzianita' in grado, a condizione che non sia  cittadino  di
una delle Parti Contraenti. 
  5. Il Tribunale Arbitrale deliberera' con voto di maggioranza e  la
sua decisione sara' vincolante. Le due Parti  Contraenti  sosterranno
le spese relative al proprio arbitrato e  al  proprio  rappresentante
per le udienze. I costi relativi al  Presidente  e  tutti  gli  altri
costi saranno equamente divisi tra le Parti Contraenti. Il  Tribunale
Arbitrale stabilira' le proprie procedure.